STRANIERI - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO. - RIGETTO (RIASSUNZIONE DA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI SEZIONE IMMIGRAZIONE SENTENZA N. 1992/2024 PUBBL. IL 13/09/2024)
| Tribunale | TAR SARDEGNA - CAGLIARI |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 26 febbraio 2026 |
| Numero | 202600442/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ricevuto un permesso di soggiorno per assistenza minori, rilasciato in base alla normativa che consente a cittadini extracomunitari di soggiornare in Italia per svolgere attività di assistenza verso minori. Successivamente, questo straniero ha chiesto alle autorità competenti la conversione del suddetto permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, probabilmente avendo trovato o stipulato un rapporto di lavoro dipendente con un datore di lavoro italiano. La richiesta di conversione è stata rigettata e lo straniero ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale Civile di Cagliari, Sezione Immigrazione, che ha pronunciato la sentenza numero 1992/2024 il 13 settembre 2024. Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso in sede amministrativa innanzi al TAR della Sardegna per chiedere l'accoglimento della domanda di conversione del permesso.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che stabilisce le categorie di permessi, i requisiti per ottenerli e le modalità di rilascio, rinnovo e conversione. In particolare, il permesso di soggiorno per assistenza minori è previsto per stranieri che assistono minori italiani o stranieri, mentre il permesso per lavoro subordinato è richiesto a chi intende svolgere un rapporto di lavoro dipendente presso un datore di lavoro italiano. La conversione da una categoria all'altra è possibile secondo procedure specifiche, a condizione che ricorrano i presupposti legali per il rilascio del nuovo permesso. Le questioni relative ai permessi di soggiorno rientrano nella competenza sia dei giudici ordinari che dei giudici amministrativi, a seconda della natura della controversia e della fase del procedimento.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se l'autorità amministrativa fosse tenuta a convertire il permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso per lavoro subordinato quando lo straniero presentasse una richiesta motivata da una effettiva assunzione lavorativa, oppure se sussistessero margini di discrezionalità amministrativa o vincoli normativi che giustificassero il rigetto. La questione implicava l'interpretazione corretta delle modalità di conversione, i requisiti materiali da soddisfare, e se il provvedimento di rigetto fosse stato sufficientemente motivato. Era inoltre rilevante verificare se lo straniero avesse correttamente allegato la documentazione necessaria per provare la sussistenza dei presupposti legali, quali il contratto di lavoro regolare e la regolarità della posizione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il TAR della Sardegna, pur avendo ricevuto il ricorso per il giudizio di ottemperanza relativamente alla sentenza del Tribunale Civile, ha accertato che nel corso del procedimento si erano verificate circostanze sopravvenute che avevano mutato la situazione di fatto originaria. Con ogni probabilità, l'amministrazione aveva provveduto autonomamente a risolvere la questione, sia rinnovando il permesso di soggiorno per assistenza minori, sia convertendolo in permesso per lavoro subordinato, sia attraverso altri provvedimenti amministrativi che rendevano la controversia non più utile in termini di pronuncia giudiziale. Di conseguenza, il collegio giudicante ha ritenuto che non sussistessero più gli elementi essenziali per continuare il procedimento e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, applicando così il principio per cui una controversia amministrativa si estingue quando viene meno l'interesse concreto e attuale a che il giudice si pronunci.
La decisione
Il TAR della Sardegna ha dichiarato cessata la materia del contendere del ricorso, determinando così l'estinzione del procedimento di ottemperanza. Tale esito, sebbene apparentemente favorevole allo straniero, costituisce un risultato pratico positivo nella misura in cui è stato raggiunto l'obiettivo sostanziale che il ricorrente perseguiva, ossia la regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante la conversione o il mantenimento del permesso di soggiorno. Rimangono comunque aperte le questioni di principio sul merito della controversia originaria, poiché la sentenza non ha pronunciato un accoglimento o un rigetto nel merito della domanda di conversione, ma ha disposto l'estinzione del giudizio per cause sopravvenute.
Massima
Quando la controversia relativa alla conversione di un permesso di soggiorno cessa di avere oggetto a causa di provvedimenti amministrativi sopravvenuti che realizzano sostanzialmente l'interesse della parte ricorrente, è opportuno che il giudice amministrativo dichiari la cessata materia del contendere anziché pronunciarsi sul merito, estinguendo così il procedimento senza necessità di una decisione nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere Andrea Gana, Referendario per l’annullamento del decreto di rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 c. 3 TUI in lavoro subordinato, emesso in data 2 maggio 2024 dal Questore della Provincia di Sassari e notificato in data 8 maggio 2024, con ordine al Questore della Provincia di Sassari di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 860 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, via Cavour n. 33; Ministero dell’Interno, Questura di Sassari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Sassari; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato: - che in data 5 settembre 2025 il ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, nel rilievo che in data 22 luglio 2025 l’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Sassari gli ha rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato oggetto di causa; - che la difesa erariale nulla ha opposto a tale richiesta; - che al Collegio non resta che provvedere in conformità a quanto sopra precisato, P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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