AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600018/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600018/2026

DINIEGO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

TribunaleTAR SICILIA - CATANIA
SezioneSEZIONE QUARTA
Data5 gennaio 2026
Numero202600018/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al TAR della Sicilia per contestare il diniego dell'amministrazione competente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La questione si inserisce nel contesto della regolamentazione dei flussi migratori e della permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio italiano. Il ricorrente aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, probabilmente allegando una documentazione ritenuta insufficiente dall'ufficio competente oppure dichiarando una situazione lavorativa non conforme ai requisiti previsti dalla normativa. L'amministrazione ha quindi negato il rinnovo, rimettendo al ricorrente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni legali per il mantenimento del titolo di soggiorno. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento amministrativo per ottenere l'accoglimento della domanda di rinnovo e il conseguente mantenimento del diritto alla permanenza nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è contenuta nel Decreto Legislativo 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, che costituisce il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione e disposizioni sulla condizione dello straniero. La legge stabilisce i requisiti che il lavoratore straniero deve possedere e mantenere per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno, tra cui la titolarità di un regolare contratto di lavoro, la dichiarazione di ospitalità presso un indirizzo verificabile, la disponibilità di risorse economiche sufficienti, e l'assenza di motivi ostativo previsti dalla legge come problemi di ordine pubblico e sicurezza. Il rinnovo del permesso di soggiorno non è un diritto soggettivo incondizionato ma è subordinato alla persistenza dei requisiti originariamente richiesti al momento del rilascio, valutati secondo la procedura amministrativa generale. In materia di diritto amministrativo, il principio di legalità richiede che ogni negazione di un diritto soggettivo da parte della pubblica amministrazione sia motivata e giustificata sulla base di norme di legge e sulla valutazione obiettiva dei fatti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del diniego amministrativo e sulla corretta applicazione dei requisiti legali per il rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, la questione riguarda se l'amministrazione abbia correttamente verificato e valutato la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge ovvero se abbia ecceduto i propri poteri amministrativi ovvero ancora se il diniego sia stato motivato sulla base di presupposti fattici erronei o insufficientemente provati. La ricorrente riteneva che la documentazione prodotta comprovasse la sussistenza dei requisiti richiesti, mentre l'amministrazione riteneva il contrario. Emerge quindi un conflitto interpretativo sulla corretta qualificazione della situazione fattuale in base ai parametri normativi vigenti, questione tipicamente rimessa al sindacato del giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il TAR ha operato un'analisi articolata della documentazione prodotta dal ricorrente e delle considerazioni dell'amministrazione nella decisione impugnata, concludendo che l'amministrazione aveva agito legittimamente nel negare il rinnovo. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che il ricorrente non aveva provato in modo sufficiente e convincente la persistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge al momento della richiesta di rinnovo. Potrebbe aver riscontrato carenze documentali relativamente al contratto di lavoro, all'effettiva remunerazione dichiarata, alla disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati, o ad altri elementi probatori necessari a comprovare le condizioni legali. Il TAR ha sottoposto a verifica le affermazioni contenute nella documentazione fornita dal ricorrente, applicando il principio secondo cui grava su chi richiede un provvedimento amministrativo l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari. Pertanto, la carenza di prove idonee ad attestare la permanenza dei requisiti costituisce motivo legittimo per il diniego amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di diniego emesso dall'amministrazione. La decisione implica che il ricorrente non aveva diritto al rinnovo del permesso di soggiorno poiché non aveva provato adeguatamente il possesso e la permanenza dei requisiti legali richiesti. Il provvedimento amministrativo è stato definito legittimo tanto nei presupposti fattici quanto nella motivazione e nel procedimento. Il ricorrente rimarrà pertanto escluso dal diritto di permanenza nel territorio italiano derivante dal permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dovendo eventualmente avviare un nuovo procedimento amministrativo qualora in futuro potesse comprovare il possesso dei requisiti richiesti oppure dovendo ricorre ai rimedi straordinari previsti dall'ordinamento.

Massima

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può essere accordato qualora il ricorrente non produca documentazione idonea a comprovare in modo pieno e circostanziato la persistenza di tutti i requisiti legali prescritti, gravando su di lui l'onere della prova dei presupposti di fatto necessari per il provvedimento favorevole.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppa Leggio,	Presidente
Diego Spampinato,	Consigliere, Estensore
Manuela Bucca,	Referendario
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1. del provvedimento Cat. A12/2022/IMM emesso in data 4.10.2022, con cui la Questura di Enna ha rigettato l’istanza di rinnovo (pratica n. 22EN000195) del permesso di soggiorno n. I16299261 presentata dal ricorrente in data 23.02.2022 per motivi di lavoro subordinato;
2. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche attualmente non conosciuto, compresi atti di controllo, pareri, proposte, valutazioni.
sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2023, proposto da Sunday Ahanor, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’interno e la Questura di Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Enna;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato via PEC il giorno 11 dicembre 2023, e depositato il 21 dicembre 2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidando il ricorso al seguente motivo: eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, secondo cui la Questura di Enna, nell’adottare il provvedimento di rigetto, avrebbe attribuito alla mancata integrazione della documentazione necessaria carattere ostativo all’accoglimento della richiesta di rinnovo, limitandosi a verificare l’inerzia del richiedente senza vagliare quale fosse il suo grado di integrazione del ricorrente e senza avere piena contezza del percorso d’integrazione presso gli Enti Amministrativi Siciliani interessati dal giovane;
- l’Amministrazione resistente, con relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il giorno 11 gennaio 2024 ha precisato che: l’istante ha presentato istanza tramite kit postale in data 8 febbraio 2022 e, successivamente, è stato convocato in Questura, per completare l’iter previsto, in data 23 febbraio 2022; in tale data veniva già informato circa la documentazione mancante, così come può evincersi dalla richiesta di documentazione da lui sottoscritta; il ricorrente era quindi a conoscenza di quali fossero i documenti da integrare, in quanto non presenti all’interno del kit postale; successivamente, il 17 giugno 2022, l’amministrazione ha tentato la notifica del preavviso di rigetto all’indirizzo indicato, presso il quale il ricorrente è risultato irreperibile; ha quindi provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 cpc, effettuata in data 28 luglio 2022;
- con ordinanza 19 gennaio 2024, n. 18, è stata rigettata la domanda cautelare;
- nessun atto è stato depositato dalle parti nel fascicolo digitale dopo il giorno 11 gennaio 2024, fatta eccezione per l’istanza di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi già prodotti in giudizio depositato dal difensore di parte ricorrente in data 19 novembre 2025, in vista dell’udienza pubblica del giorno successivo;
- all’udienza pubblica del 20 novembre 2025, fisicamente presente la sola difesa pubblica, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione nel merito;
- tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il diniego impugnato, alla luce delle difese svolte dall’Amministrazione resistente (in particolare, con riferimento al quadro fattuale sopra riportato, che non è stato contestato da parte ricorrente) non appare ictu oculi irrazionale, né affetto da difetti istruttori o motivazionali;
- al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come «…è onere del richiedente il permesso di soggiorno dimostrare il possesso dei requisiti ex lege previsti per il rilascio del suddetto titolo mediante produzione di idonea documentazione…» (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 19 dicembre 2024, n. 4132);
- le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →