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Sentenza n. 202600532/2026
23 febbraio 2026

Sentenza n. 202600532/2026

SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO DALLO SUI C/O LA PREFETTURA DI RAGUSA E/O DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO CENTRO PER L’IMPIEGO DI RAGUSA SULLA DOMANDA DI PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO E ALLA CONSEGNA DEL KIT PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

TribunaleTAR SICILIA - CATANIA
SezioneSEZIONE QUARTA
Data23 febbraio 2026
Numero202600532/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato avanti al TAR Sicilia - Catania contro il silenzio-inadempimento della Prefettura di Ragusa e del Dipartimento Regionale del Lavoro nonché del Centro per l'Impiego di Ragusa in relazione a una domanda sottoposta dall'interessato per il perfezionamento della procedura relativa all'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, il ricorrente lamentava l'omessa conclusione della procedura amministrativa volta al rilascio della documentazione necessaria per accedere alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. Le amministrazioni interpellate non avevano fornito alcuna risposta formale entro i termini ordinari, configurando un chiaro caso di inerzia amministrativa gravemente pregiudizievole per i diritti soggettivi del ricorrente. La questione si inserisce nel complesso sistema delle procedure di soggiorno per lavoro stagionale, caratterizzato da una molteplicità di soggetti amministrativi coinvolti e dalla necessità di coordinamento tra diversi livelli istituzionali.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dalle relative disposizioni attuative, nonché dalle norme del Codice del processo amministrativo che regolano i diritti dei ricorrenti dinanzi alla pubblica amministrazione. In particolare, il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni relative ai contratti di soggiorno è soggetto ai principi generali dell'azione amministrativa, tra cui il principio di ragionevolezza dei tempi, l'obbligo di conclusione del procedimento e il divieto di inerzia. Le prefetture, in qualità di organi periferici dello Stato, e i centri per l'impiego, quale braccio operativo dell'amministrazione del lavoro, sono tenuti a operare in stretta sinergia per garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle procedure. Il diritto comunitario e gli obblighi internazionali sottesi al sistema dell'immigrazione per lavoro impongono alle amministrazioni nazionali procedure celeri e trasparenti.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla fondatezza dell'omissione degli atti amministrativi dovuti dalle pubbliche amministrazioni competenti, vale a dire l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e la consegna del kit documentale per il permesso di soggiorno. La questione era giuridicamente significativa poiché riguardava il contemperamento tra l'esigenza di controlli amministrativi e il diritto dell'interessato alla conclusione dei procedimenti nei termini propri. Occorreva accertare se sussistesse una vera e propria obbligazione amministrativa di concludere la procedura e se l'omissione configurasse un comportamento illegittimo idoneo a ledere posizioni giuridiche tutelate. Era inoltre necessario stabilire quale rimedio processuale fosse più appropriato per conseguire la tutela effettiva.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto provato il fatto che gli amministrativi destinatari della domanda non avevano provveduto a concludere la procedura richiesta nel corso di un tempo ragionevolmente considerato eccessivo, configurando una situazione di inerzia ingiustificata. Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio e ha valutato come la mancata conclusione del procedimento integrasse una violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa, in particolare del dovere di diligenza e della correttezza procedimentale. Ha inoltre considerato che il ricorrente vantava un interesse legittimo qualificato, in quanto la procedura incideva direttamente sulla sua possibilità di accesso al diritto di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Di fronte a tale inerzia irreparabile attraverso ordinarie forme di autotutela, il giudice amministrativo ha ravvisato la necessità di ricorrere a uno strumento più penetrante, ossia la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e ha ordinato la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere al compimento degli atti omessi, vale a dire l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e la consegna della documentazione necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il commissario designato dal Tribunale assume l'esercizio delle funzioni proprie delle amministrazioni inadempimenti presso la Prefettura di Ragusa e il Dipartimento Regionale del Lavoro, operando in sostituzione dei soggetti pubblici inadempienti. Tale decisione non solo ripristina la legalità dell'azione amministrativa ma garantisce al ricorrente la concreta possibilità di procedere nella sua aspirazione lavorativa.

Massima

Quando la pubblica amministrazione rimane inerte nell'adozione di atti amministrativi dovuti relativi a procedure di soggiorno per motivi di lavoro, violando i principi di diligenza e conclusione del procedimento, il giudice amministrativo può disporre la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione alle amministrazioni inadempienti, garantendo la tutela effettiva dei diritti soggettivi del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppa Leggio,	Presidente
Manuela Bucca,	Primo Referendario
Andrea Maisano,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dallo SUI c/o la Prefettura di -OMISSIS- e/o dalla  Regione -OMISSIS- -Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro -Dipartimento Regionale del Lavoro Centro per l'Impiego di -OMISSIS- sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e alla consegna del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ovvero in subordine per la consegna al lavoratore del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per  attesa occupazione a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. P/RG/L/Q/2023/103279 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di -OMISSIS- in data 27.03.2023
e per l’accertamento:
dell'obbligo dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di -OMISSIS- e/o dalla  Regione -OMISSIS- -Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro -Dipartimento Regionale del Lavoro Centro per l'Impiego di -OMISSIS- di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente ai fini della sottoscrizione da parte dello stesso del contratto di soggiorno, entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Ufficio suindicato, il dirigente del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, con facoltà di sub-delega, affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre otto giorni dalla richiesta ad esso indirizzata dalla parte ricorrente;
- condanna la parte intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato: somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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