SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO DALLO SUI C/O LA PREFETTURA DI RAGUSA SULLA DOMANDA DI PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO E ALLA CONSEGNA DEL KIT PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
| Tribunale | TAR SICILIA - CATANIA |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202600603/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al TAR Sicilia avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Ragusa in relazione a una domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La controversia è sorta dal mancato rilascio da parte dell'amministrazione del kit necessario per la successiva richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, un documento essenziale per proseguire nel procedimento amministrativo. Il ricorrente, dopo aver inoltrato la domanda alla Prefettura competente, ha subito un inspiegabile protrarsi dell'inattività amministrativa, senza ricevere alcun provvedimento esplicito né una risposta sulla sua istanza. Questa situazione di stallo procedurale ha impedito al ricorrente di completare il percorso autorizzativo indispensabile per l'assunzione secondo le modalità legali previste dalla normativa vigente.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia, nonché dalle disposizioni sui contratti di soggiorno per motivi lavorativi. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno temporaneo per lavoro subordinato stagionale è sottoposto ai principi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, incluso l'obbligo della PA di pronunciarsi entro termini determinati. La Prefettura, quale amministrazione preposta al rilascio del kit e al perfezionamento della procedura, è soggetta al dovere di provvedere tempestivamente e con diligenza amministrativa, nel rispetto dei termini legali stabiliti dalla normativa sulla immigrazione e sul lavoro subordinato. L'inadempimento di tali obblighi configura un vizio in capo all'amministrazione meritevole di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene al regime giuridico del silenzio-inadempimento e alla responsabilità della PA per l'inerzia nel perfezionamento di un procedimento relativo ai diritti di soggiorno di uno straniero per motivi economici. La questione investe il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare le istanze di autorizzazione al soggiorno temporaneo e il diritto del ricorrente a una decisione tempestiva ed esplicita sulla propria domanda. Rileva altresì la natura essenziale del kit per permesso di soggiorno nell'economia complessiva del procedimento amministrativo, senza il quale il ricorrente rimane completamente bloccato nella realizzazione del suo diritto a lavorare legalmente. Il giudice ha dovuto valutare se l'inerzia della Prefettura costituisse un vizio procedimentale grave tale da giustificare l'intervento della magistratura amministrativa con i rimedi più incisivi.
La motivazione del giudice
Il TAR ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura di Ragusa, ritenendo inaccettabile il protrarsi della mancata prestazione dell'atto dovuto. Il collegio ha evidenziato come la PA non potesse restare inerte di fronte a una domanda amministrativa relativa a diritti soggettivi e pretese risarcitorie di rilevanza costituzionale, quale è il diritto al lavoro e alla libera circolazione per motivi economici. Il giudice ha osservato che la semplice inerzia della Prefettura, senza una valutazione espressa della domanda e soprattutto senza il rilascio del kit necessario, integra una condotta illegittima e violativa dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza. La decisione di ricorrere alla nomina del commissario ad acta è stata motivata dalla gravità e dalla persistenza dell'inadempimento, unitamente all'impossibilità di ottenere dalla PA una pronuncia spontanea, pur a distanza di un tempo considerato ragionevole.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha nominato un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere al perfezionamento della procedura e al rilascio del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale entro un termine fissato dal giudice. Questo rimedio straordinario comporta la sostituzione dell'azione amministrativa inadempiuta con l'intervento diretto del giudice, il quale nomina una figura terza (commissario) con il potere di compiere l'atto dovuto in vece della PA negligente. La pronuncia condanna implicitamente la Prefettura di Ragusa per il suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti dei diritti del ricorrente, ripristinando così il principio della responsabilità amministrativa e della certezza delle procedure.
Massima
Quando la Prefettura rimane inerte nel rilascciare il kit necessario per il perfezionamento della procedura autorizzativa di un soggiorno temporaneo per lavoro subordinato, il TAR può nominare un commissario ad acta per provvedere direttamente in sostituzione della PA inadempiuta, garantendo al cittadino straniero l'accesso al lavoro legale entro il quadro normativo nazionale e sovranazionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppa Leggio, Presidente Manuela Bucca, Primo Referendario, Estensore Andrea Maisano, Referendario per l’accertamento del silenzio inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-rispetto all’obbligo di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-e del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto: - ordina allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; - nomina quale Commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Ufficio suindicato, il dirigente del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, in possesso della richiesta professionalità, affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre otto giorni dalla richiesta indirizzata dal ricorrente; - condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →