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Sentenza n. 202600533/2026
23 febbraio 2026

Sentenza n. 202600533/2026

SILENZIO SERBATO ALL'ISTANZA PRESENTATA DALLA RICORRENTE VOLTA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR SICILIA - CATANIA
SezioneSEZIONE QUARTA
Data23 febbraio 2026
Numero202600533/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per il rilascio del permesso di soggiorno, presumibilmente basandosi su requisiti normativi che riteneva di possedere. Tuttavia, nonostante il decorso di un tempo ritenuto ragionevole, l'amministrazione non ha provveduto né al rilascio del permesso né al diniego della domanda, mantenendo un atteggiamento di inerzia assoluta. Dinanzi a questo silenzio amministrativo prolungato, la ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia per contrastare l'illegittimità dell'omissione amministrativa. La questione involgeva non soltanto il diritto soggettivo al rilascio di un titolo essenziale come il permesso di soggiorno, bensì anche il diritto fondamentale della ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa secondo i canoni di efficienza e tempestività dei procedimenti.

Il quadro normativo

Il diritto al silenzio amministrativo rientra nella più ampia disciplina dei diritti procedimentali di cui al codice del processo amministrativo, articoli che prevedono la possibilità per i cittadini di ricorrere in caso di inerzia della pubblica amministrazione. La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale impone all'amministrazione il rispetto di termini perentori per la conclusione dei procedimenti relativi al soggiorno degli stranieri. Il diritto amministrativo italiano contempla inoltre l'istituto del commissario ad acta come rimedio processuale volta a vincere l'inerzia amministrativa, permettendo al giudice amministrativo di nominare un soggetto che provveda al posto dell'amministrazione rimasta inerte. Questi strumenti normativi mirano a garantire il principio di legalità sostanziale e il diritto di accesso ai servizi pubblici secondo criteri di trasparenza e tempestività.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava il significato giuridico del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno: poteva esso considerarsi un rifiuto implicito o costituiva una illegittima inerzia amministrativa suscettibile di ricorso autonomo? Era inoltre necessario verificare se decorso un termine ragionevole senza alcuna pronuncia amministrativa, la ricorrente avesse diritto a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere una pronuncia sulla sua istanza. La ricorrente sosteneva che il silenzio della pubblica amministrazione violasse il principio costituzionale di buona amministrazione e il diritto di ogni persona a una decisione esplicita e tempestiva sui propri diritti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione per un periodo prolungato costituisce illegittimità manifesta nel caso di procedimenti aventi termini legali tassativi come quelli relativi ai permessi di soggiorno. Ha accertato che l'amministrazione competente non aveva provveduto a concludere il procedimento né in senso positivo né in senso negativo, venendo così meno ai propri obblighi procedimentali e al dovere di cura nei confronti dell'istante. Il collegio ha considerato che la ricorrente, avendo adempiuto a tutti gli obblighi formali per la presentazione della domanda, meritava almeno una pronuncia amministrativa, anche negativa, motivata e tempestiva. Di conseguenza, ha ritenuto opportuno accogliere il ricorso e provvedere alla nomina di un commissario ad acta che provvedesse sulla istanza, garantendo così la conclusione del procedimento secondo le norme di legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso della ricorrente contro il silenzio serbato dall'amministrazione competente in materia di permesso di soggiorno. Ha ordinato la nomina di un commissario ad acta il quale avrà il compito di valutare l'istanza della ricorrente secondo la normativa vigente e di emettere un provvedimento conclusivo entro un termine determinato dal giudice. In tal modo, il procedimento amministrativo sarà finalmente concluso con una decisione amministrativa esplicita e motivata, sia che sia positiva che negativa.

Massima

Il silenzio prolungato della pubblica amministrazione su una istanza di rilascio del permesso di soggiorno, decorso un termine ragionevole, costituisce illegittima inerzia suscettibile di ricorso amministrativo e di nomina del commissario ad acta per l'esecuzione dell'atto omesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppa Leggio,	Presidente
Manuela Bucca,	Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano,	Referendario
per l’accertamento
del silenzio sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nzati Mbete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di Catania di pronunciarsi sull’istanza di emersione presentata nell’interesse del ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore;
- nomina, quale commissario ad acta, il Direttore della Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della direzione, in possesso delle competenze richieste, affinché si sostituisca all’Amministrazione soccombente, in caso di perdurante inerzia, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta indirizzata dal ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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