DINIEGO ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR SICILIA - PALERMO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 23 marzo 2026 |
| Numero | 202600762/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza amministrativa presso la competente autorità per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno in una diversa categoria, al fine di modificare le condizioni e la durata della propria permanenza nel territorio italiano. A seguito del diniego di tale istanza da parte dell'amministrazione procedente, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento negativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, ritenendo che l'amministrazione avesse commesso errori nella valutazione dei presupposti di legge necessari per la conversione richiesta. Nel contempo, il ricorrente ha formulato una distinta istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarando di trovarsi in una situazione economica tale da non poter sopportare le spese di assistenza legale per la difesa in giudizio.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno nel territorio italiano è contenuta principalmente nel Decreto Legislativo numero 286 del 1998, comunemente noto come Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce le categorie di permesso, i requisiti per il loro rilascio e le relative condizioni di renovazione e conversione. Le regole sulla conversione di un permesso in altra categoria sono soggette a specifici presupposti normativi che l'amministrazione deve verificare nel corso del procedimento decisionale, garantendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e proporzionalità. Il diritto al gratuito patrocinio è disciplinato dalla normativa processuale e dalle disposizioni sulla giustizia amministrativa, che lo riconoscono come strumento essenziale per garantire l'accesso alla giustizia anche ai soggetti economicamente più fragili.
La questione giuridica
Il ricorso ha presentato una questione di legittimità amministrativa concernente la corretta applicazione della normativa sui permessi di soggiorno da parte dell'amministrazione nel valutare la conversione richiesta, nonché una questione procedurale relativa al diritto del ricorrente di farsi assistere gratuitamente in giudizio. Il nodo giuridico della controversia risiedeva nel verificare se l'amministrazione aveva correttamente valutato i presupposti fattuali e normativi per concedere la conversione, oppure se aveva commesso violazioni procedurali o errori di valutazione meritevoli di censura giudiziale. Parallela a questa valutazione sul merito era la questione dello stato economico del ricorrente e della sussistenza dei presupposti per l'accesso al gratuito patrocinio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la domanda di ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, valutando la documentazione prodotta e le dichiarazioni relative alla situazione economica personale e familiare dello stesso. Sulla base di una corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla legge in materia di ammissione al gratuito patrocinio, il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorrente ricadesse effettivamente nella categoria delle persone non abbienti, ossia di coloro che non dispongono di redditi e patrimoni sufficienti a farsi assistere da un difensore a proprie spese. Il TAR ha riconosciuto la necessità che il ricorrente, in una materia delicata quale quella del diritto al soggiorno, potesse giovarsi di adeguata assistenza legale per dedurre debitamente le proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo. Tale accoglimento della richiesta rappresenta l'effettuazione concreta del diritto all'accesso alla giustizia, particolarmente importante quando in gioco sono diritti che incidono sulla situazione personale e sulla stessa permanenza legale nel territorio dello Stato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione terza, con decisione assunta il ventitrè marzo duemilaventisei, ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente. Tale provvedimento consente al ricorrente di proseguire il ricorso cautelandosi dell'assistenza di un difensore senza oneri economici a suo carico, poiché l'onere relativo sarà sostenuto dallo Stato. La decisione non incide sul merito della controversia relativa alla conversione del permesso di soggiorno, questione che rimane in pendenza per la successiva trattazione della causa secondo le regole ordinarie del procedimento amministrativo.
Massima
Il giudice amministrativo deve ammettere al gratuito patrocinio il cittadino straniero che dimostri di trovarsi in condizioni di assoluta impossibilità economica di farsi assistere da un professionista, al fine di garantire l'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale in materie attinenti diritti fondamentali come il diritto al soggiorno.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Valenti, Presidente, Estensore Raffaella Sara Russo, Primo Referendario Marco Maria Cellini, Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-V – L.P. adottato dalla Questura di Agrigento in data 17.06.2025 e notificato in pari data avente ad oggetto “manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale -OMISSIS- e di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Romina Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e Questura Agrigento; Vista l’ordinanza n-OMISSIS-2025 sulla domanda cautelare; Visto il provvedimento n-OMISSIS-2025 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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