ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR SICILIA - PALERMO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 23 marzo 2026 |
| Numero | 202600766/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia per ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno in una diversa categoria, necessaria per continuare a risiedere e lavorare legalmente nel territorio italiano. Contestualmente alla proposizione del ricorso, lo stesso ricorrente ha presentato istanza per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, dichiarando di trovarsi in condizioni economiche precarie e non idonee a sostenere le spese della lite. Tale situazione è frequente nelle controversie in materia di immigrazione, dove gli interessati, frequentemente privi di redditi stabili o sottoposti a marginalità socioeconomica, necessitano di accesso alla giustizia amministrativa per tutelare diritti fondamentali legati alla permanenza nel territorio dello Stato.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'immigrazione, che disciplina le diverse categorie di permessi, le condizioni di conversione da un tipo all'altro e i requisiti che devono sussistere perché la conversione sia concessa. Il gratuito patrocinio è invece disciplinato dalla Legge 217 del 1991 e dal relativo regolamento di attuazione, che stabiliscono i criteri economici e di meritevolezza della causa per cui è possibile accedere a tale beneficio. In particolare, il soggetto deve dimostrare un reddito inferiore ai limiti prefissati e la causa deve presentare una base di ragionevole fondamento, affinché non venga concesso inutilmente. Il sistema è costruito sulla base del principio di accesso effettivo alla giustizia, specialmente nei confronti di coloro che versano in stato di bisogno.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il ricorrente fosse titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi per essere ammesso al gratuito patrocinio, considerato il suo stato economico dichiarato. Occorreva verificare se la situazione economica effettivamente integresse la condizione di indigenza prevista dalle norme sulla giustizia gratuita e se il ricorso sulla conversione del permesso di soggiorno presentasse profili di fondatezza tale da giustificare l'intervento della difesa tecnica a carico dello Stato. La questione riveste carattere di rilevanza sostanziale, poiché il diritto di accesso alla giustizia amministrativa non può essere compresso da ostacoli economici per coloro che versano in condizioni di grave difficoltà finanziaria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato positivamente la documentazione economica presentata dal ricorrente, verificando il sussistenza dei requisiti di reddito inferiori alle soglie fissate dalla legge e confermando così lo stato di bisogno allegato. Il collegio ha inoltre ritenuto che il ricorso concernente la conversione del permesso di soggiorno presentasse profili di meritevolezza idonei a giustificare l'accesso al patrocinio gratuito, poiché la questione non risultava manifestamente destituita di fondamento. Il giudice amministrativo ha considerato che in materia di immigrazione è frequente che soggetti economicamente fragili si trovino nella necessità di ricorrere al giudizio amministrativo per tutelare diritti essenziali, e che pertanto il filtro del gratuito patrocinio non può diventare uno strumento di sbarramento. La valutazione ha quindi assecondato sia il profilo formale della necessità economica che quello sostanziale della ragionevolezza della pretesa dedotta in ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente, consentendogli di proseguire il giudizio con il beneficio dell'assistenza legale a carico dello Stato e senza oneri economici personali. Tale accoglimento comporta che al ricorrente verrà assegnato un avvocato d'ufficio competente e che le spese di giustizia relative al procedimento saranno coperte dal fondo per la giustizia gratuita, permettendo così al ricorrente di proseguire efficacemente la controversia sulla conversione del permesso di soggiorno.
Massima
L'ammissione al gratuito patrocinio in materia di diritti dell'immigrazione deve essere accordata quando il ricorrente dimostri una condizione economica di grave difficoltà finanziaria e il ricorso concernente la conversione del permesso di soggiorno non sia manifestamente infondato, in conformità al principio costituzionale di accesso effettivo alla giustizia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Valenti, Presidente, Estensore Raffaella Sara Russo, Primo Referendario Marco Maria Cellini, Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- – L.P. adottato dalla Questura di Agrigento in data 17.06.2025 e notificato in pari data avente ad oggetto “manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Romina Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e Questura Agrigento; Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-2025; Visto il provvedimento n-OMISSIS-2025 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Spese compensate, Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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