AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600912/2026
1 aprile 2026

Sentenza n. 202600912/2026

DINIEGO ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR SICILIA - PALERMO
SezioneSEZIONE TERZA
Data1 aprile 2026
Numero202600912/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo avverso il diniego della propria istanza di conversione del permesso di soggiorno. La conversione di un titolo di soggiorno rappresenta una procedura amministrativa mediante la quale un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di una determinata categoria richiede il passaggio a una categoria diversa, rispondente a nuove esigenze personali o lavorative. Nel caso di specie, l'amministrazione ha negato tale istanza, probabilmente ritenendo che non fossero soddisfatti i presupposti legali per il cambio di categoria, determinando così un pregiudizio al diritto del ricorrente di permanere legalmente nel territorio italiano. Il ricorrente, al fine di ottenere la tutela giurisdizionale contro questo diniego, ha necessità di ricorrere a una difesa legale, circostanza che lo ha indotto a chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio in considerazione delle proprie condizioni economiche.

Il quadro normativo

La disciplina dell'immigrazione in Italia è regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che contiene le disposizioni relative al rilascio, al rinnovo e alla conversione dei permessi di soggiorno. La conversione costituisce uno dei meccanismi mediante i quali l'ordinamento consente la mobilità del titolo di soggiorno tra diverse categorie, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge per la categoria di destinazione. Il procedimento amministrativo sottostante è disciplinato dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82 e dalle norme sulla giustizia amministrativa contenute nella legge 21 luglio 2000 numero 205. Le questioni relative all'accesso alla giustizia, inclusa la concessione del gratuito patrocinio, trovano fondamento nell'articolo 111 della Costituzione, che garantisce il diritto effettivo alla difesa in giudizio, e nella legge 10 marzo 1953 numero 217, che disciplina il patrocinio gratuito per chi versa in condizioni di indigenza.

La questione giuridica

La questione sottesa alla decisione riguarda se il ricorrente avesse titolo a ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno sulla base dei requisiti normativamente previsti. Tuttavia, la pronuncia qui in esame non affronta direttamente il merito della conversione, bensì decide sulla questione processuale dell'ammissione al gratuito patrocinio. La questione è pertanto riconducibile al tema dell'accesso alla tutela giurisdizionale: se cioè un cittadino straniero in difficoltà economiche, che contesta un provvedimento amministrativo negativo in materia immigratoria, abbia diritto a ricevere assistenza legale a carico dello Stato, superando così le barriere finanziarie che potrebbero impedirgli di far valere in giudizio i propri diritti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorrente versasse in condizioni di indigenza tali da giustificare l'ammissione al gratuito patrocinio, probabilmente sulla base degli elementi documentali prodotti a supporto della richiesta, quali certificazioni ISEE o altre dichiarazioni di povertà. La decisione riflette una considerazione di equità processuale secondo cui il diritto di ricorso alla giurisdizione amministrativa non deve restare teorico e inaccessibile per ragioni economiche. Il collegio ha applicato i criteri stabiliti dalla normativa sul patrocinio gratuito, valutando la sincerità della dichiarazione di indigenza del ricorrente e la non manifesta infondatezza della causa. Tale valutazione, nel contesto di una controversia in materia immigratoria, è particolarmente sensibile, considerato che la conversione di un permesso di soggiorno incide direttamente sulla permanenza legale di una persona nel territorio nazionale e sulla sua capacità di esercitare diritti fondamentali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, consentendogli di proseguire il ricorso avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno senza sopportare i costi della difesa legale. Questa decisione consente al ricorrente di avere accesso effettivo ai rimedi giurisdizionali amministrativi per contrastare il provvedimento d'amministrazione ritenuto iniquo, e il procedimento può proseguire nel merito sulla questione sostanziale della legittimità del diniego. La concessione del patrocinio gratuito, pur non incidendo direttamente sulla questione di diritto circa la convertibilità del titolo di soggiorno, costituisce un presupposto essenziale affinché la pretesa del ricorrente possa trovare effettiva considerazione innanzi al giudice amministrativo.

Massima

Chi versa in condizioni di indigenza e ricorre avverso il diniego della conversione del proprio permesso di soggiorno ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio per garantire l'effettività dell'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa in materia di immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario
Mario Bonfiglio,	Referendario
per l'annullamento
del decreto di manifesta irricevibilità prot.-OMISSIS-del 10.10.25, notificato al ricorrente in pari data, con il quale la Questura di Agrigento ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, presentata dal Ricorrente il 10.10.25, e di ogni altro atto presupposto, successivo o conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Agozzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento -OMISSIS- di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →