DINIEGO ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR SICILIA - PALERMO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 1 aprile 2026 |
| Numero | 202600914/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR Sicilia, Sezione di Palermo, avverso il diniego dell'istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno. L'istanza di conversione rappresentava il tentativo del ricorrente di mutare la qualificazione giuridica del proprio titolo di permanenza nel territorio italiano, passando da una categoria di permesso a un'altra ritenuta più idonea rispetto alla sua situazione fattuale. L'amministrazione competente ha rigettato questa istanza, negando così al ricorrente la possibilità di regolarizzare la propria posizione secondo la configurazione richiesta. Il ricorrente, contestando il provvedimento amministrativo, ha contemporaneamente avanzato istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, quale mezzo di accesso alla giustizia amministrativa qualora versasse in condizioni di effettiva difficoltà economica. La questione si inserisce nel più ampio contesto del diritto degli stranieri e della gestione amministrativa della soggezione in territorio nazionale.
Il quadro normativo
La conversione del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che prevede i casi e le condizioni secondo i quali è possibile mutare il titolo di permanenza legittima nel territorio dello Stato. Le ragioni di conversione sono molteplici: mutamento della situazione lavorativa, sopravvenienza di condizioni di vulnerabilità, ricongiungimento familiare, o altri elementi che giustifichino una diversa qualificazione amministrativa. Il diritto di accesso al gratuito patrocinio è garantito a coloro che versano in condizioni economiche tali da non poter affrontare le spese del procedimento, secondo le norme ordinarie sulla povertà processuale contenute nel codice di procedura civile e adattate alla materia amministrativa. Il TAR, in quanto giudice di primo grado della giustizia amministrativa, possiede piena competenza sia sulla questione di merito relativa al permesso di soggiorno che sulla valutazione preliminare della ammissibilità al patrocinio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda se il ricorrente versasse nei presupposti soggettivi per accedere al beneficio del gratuito patrocinio davanti al giudice amministrativo, considerato il suo stato di difficoltà economica. Tale questione, sebbene di natura procedurale, rivestiva significato sostanziale nel consentire o negare l'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale del diritto alla conversione del permesso, poiché la mancanza di risorse economiche avrebbe potuto precludere al ricorrente di esercitare il proprio diritto di ricorso. La complessità della materia migratoria e la vulnerabilità spesso associata alla condizione di straniero richiedono al giudice una valutazione attenta circa la necessità di assicurare un accesso concreto e non meramente formale alla giustizia amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha valutato le circostanze economiche addotte dal ricorrente e ha accertato il sussistere dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo credibile e documentata la situazione di insufficienza di mezzi economici allegata. Il giudice ha considerato che, nella materia del diritto degli stranieri e della conversione dei permessi di soggiorno, l'accesso al patrocinio gratuito assume particolare importanza quale garanzia di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa per coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità economica. La decisione del collegio ha riconosciuto il principio secondo cui la giustizia amministrativa non deve rimaner preclusa a chi non dispone di mezzi economici per affrontare le spese di lite, pur verificando il sussistenza dei presupposti normativi per tale ammissione. Con questa conclusione, il TAR ha conciliato l'esigenza di controllare effettivamente i requisiti con il dovere di garantire un accesso concreto alla giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente, consentendogli di proseguire il procedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno senza affrontare le ordinarie spese di giudizio. Tale provvedimento consente al ricorrente di essere rappresentato e difeso davanti al giudice amministrativo senza oneri economici a suo carico, venendo così rimosso l'ostacolo di natura economica che avrebbe potuto impedire l'effettivo esercizio del diritto di ricorso. La decisione sulla ammissibilità al patrocinio gratuito non pregiudica la valutazione del merito relativa al ricorso stesso, che rimarrà oggetto di separato giudizio.
Massima
L'ammissione al gratuito patrocinio innanzi al giudice amministrativo presuppone l'accertamento della carenza di mezzi economici del ricorrente e rappresenta garanzia fondamentale di effettivo accesso alla giustizia amministrativa, specialmente nelle controversie concernenti diritti essenziali quali la regolarità del soggiorno di stranieri vulnerabili nel territorio dello Stato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Valenti, Presidente, Estensore Raffaella Sara Russo, Primo Referendario Mario Bonfiglio, Referendario per l'annullamento provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 05.09.2025. notificato all'interessato il 05.09.2025 , di manifesta irricevibilità , inammissibilità ed improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 08.07.2025 . sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Majorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento; Vista l’ordinanza n.-OMISSIS- sulla domanda cautelare; Visto il provvedimento -OMISSIS- di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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