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Sentenza n. 202601046/2026
13 aprile 2026

Sentenza n. 202601046/2026

RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

TribunaleTAR SICILIA - PALERMO
SezioneSEZIONE TERZA
Data13 aprile 2026
Numero202601046/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, contestando il rigetto di sua istanza di conversione del permesso di soggiorno in un permesso per protezione speciale. La vicenda riguarda una materia di diritto dell'immigrazione particolarmente delicata, in cui il ricorrente, già in possesso di un permesso di soggiorno con un titolo diverso, ha ritenuto di trovarsi in condizioni tali da meritare il riconoscimento di protezione speciale secondo le norme vigenti. L'amministrazione competente ha respinto l'istanza, determinando il ricorso cautelare e nel merito dinanzi al giudice amministrativo. Con la sentenza del tredici aprile duemilaventisei il TAR ha deciso di accogliere l'istanza relativa al gratuito patrocinio, riconoscendo al ricorrente le difficoltà economiche che lo rendono meritevole di assistenza legale a spese dello Stato nel corso del giudizio.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno e della protezione speciale è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero centotrentitré del novecento novantotto e successive modificazioni, in particolare dall'articolo trentuno e articoli successivi che disciplinano i presupposti e le procedure per il riconoscimento di protezione speciale a favore di stranieri che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità. La conversione del permesso di soggiorno rappresenta un istituto mediante il quale lo straniero già dotato di un permesso valido può chiedere il mutamento del titolo giuridico che lo autorizza a permanere nel territorio italiano qualora sopravvengano circostanze nuove o diverse che integrino i presupposti per una forma di protezione più idonea. Il diritto al gratuito patrocinio è invece garantito dall'articolo cinquanta della legge numero novanta del millenovecento novanta, secondo il quale ha diritto al patrocinio gratuito colui che versa in condizioni economiche tali da non poter sostenere le spese di un processo.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava se il rigetto dell'istanza di conversione fosse stato adeguatamente motivato e se sussistessero effettivamente le condizioni normative per negare al ricorrente lo status di protezione speciale. La questione comportava l'interpretazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per accedere a tale protezione nonché la valutazione dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare i presupposti fattici dedotti dall'istante. Oltre al merito della protezione richiesta, la sentenza affrontava anche il profilo procedurale concernente l'accesso al gratuito patrocinio, verificando se il ricorrente versasse nelle condizioni economiche previste dalla legge per beneficiarne.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato complessivamente la situazione economica del ricorrente e ha ritenuto fondata la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il giudice ha riconosciuto che le circostanze economiche documentate dal ricorrente soddisfacevano i criteri stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso all'assistenza legale gratuita, considerando la natura vulnerabile della posizione dello straniero e le difficoltà intrinseche nel sostenere le spese di una controversia amministrativa dinanzi al TAR. La decisione di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio rappresenta il primo passo logico del giudice nel ritenere che il ricorrente meriti piena tutela legale nel prosieguo del giudizio sul merito della questione relativa alla conversione del permesso. Questa ammissione evidenzia come il giudice abbia colto la serietà della questione sottesa e la necessità di garantire al ricorrente adeguata rappresentanza legale nel contesto di una materia complessa come quella dell'immigrazione e della protezione internazionale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha accolto l'istanza di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente, ordinando di conseguenza che le spese del giudizio siano sostenute dallo Stato mediante l'istituto del patrocinio a spese dello Stato. La sentenza consente al ricorrente di avere un avvocato nominato d'ufficio per la prosecuzione del giudizio nel merito della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione ha effetto immediato e consente al ricorrente di continuare la difesa dei propri diritti senza gravare ulteriormente sul suo già precario equilibrio economico.

Massima

Lo straniero che versa in condizioni economiche non idonee a sostenere le spese di un processo ha diritto al gratuito patrocinio secondo la legge quando ricorre nelle condizioni legali prescritte, indipendentemente dallo status migratorio e dalla natura dell'istanza concernente permessi di soggiorno o protezione speciale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo,	Consigliere
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot.-OMISSIS- – L.P. adottato dalla Questura di Agrigento in data 21.07.2025 e notificato in data 22.08.2025 con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n.-OMISSIS- in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Romina Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile  182;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n-OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento della Commissione di ammissione provvisoria al patrocinio dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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