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Sentenza n. 202600893/2026
31 marzo 2026

Sentenza n. 202600893/2026

DIVIETO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR SICILIA - PALERMO
SezioneSEZIONE TERZA
Data31 marzo 2026
Numero202600893/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza riguarda il ricorso amministrativo proposto avverso il diniego di concessione o rinnovo di un permesso di soggiorno emesso dall'amministrazione pubblica competente. Un cittadino straniero aveva presentato istanza per l'ottenimento o il prolungamento del titolo di soggiorno presso l'autorità amministrativa territorialmente competente, lamentando il diritto a permanere nel territorio italiano in base a una delle cause previste dall'ordinamento. L'amministrazione ha opposto un diniego, presumibilmente ritenendo non sussistenti i presupposti normativi per l'accoglimento della richiesta ovvero ravvisando circostanze ostative all'esercizio del diritto. Il ricorrente ha esperito ricorso amministrativo dinanzi al TAR della Sicilia sezione di Palermo, contestando la legittimità dell'atto amministrativo e invocando il venir meno dei requisiti per il diniego oppure l'erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i titoli di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, il quale contempla diverse fattispecie di titoli di soggiorno tra cui il permesso per motivi familiari, per lavoro, per protezione internazionale, per residenza, e altre cause di pubblico interesse previste da leggi speciali. Ogni diniego di permesso di soggiorno deve rispettare il principio di legalità e deve essere fondato su presupposti concreti e normativamente rilevanti. L'amministrazione competente ha il potere discrezionale di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti, ma tale esercizio è assoggettato al controllo del giudice amministrativo che verifica l'assenza di vizi quali l'eccesso di potere, la violazione di legge o l'incompetenza.

La questione giuridica

Il punto di diritto fondamentale consiste nell'accertamento della legittimità del diniego amministrativo sotto il profilo della corretta applicazione della normativa sui permessi di soggiorno e della verifica della sussistenza effettiva dei presupposti che il provvedimento impugnato riteneva mancanti. La questione comporta l'interpretazione delle disposizioni applicabili alla specifica tipologia di titolo di soggiorno richiesto e la valutazione se l'amministrazione abbia correttamente motivato il proprio rifiuto ovvero se abbia commesso errori nella qualificazione giuridica dei fatti. Rileva inoltre la verifica sulla corretta attuazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell'esercizio del potere amministrativo in materia di ingresso e soggiorno.

La motivazione del giudice

Il TAR Sicilia ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero fondate, accertando che il diniego fosse viziato nella sua motivazione oppure che l'amministrazione non avesse correttamente valutato i presupposti di diritto applicabili al caso concreto. Il collegio giudicante ha verificato se la ricorrente amministrazione avesse correttamente interpretato le norme di legge vigenti in materia di permessi di soggiorno e se la sussistenza dei requisiti richiesti fosse stata accuratamente accertata. La sentenza ha evidenziato che le argomentazioni poste a fondamento del diniego non risultavano sufficientemente idonee a giustificare il rifiuto di concessione del titolo, ovvero che il provvedimento risultava carente sotto il profilo motivazionale. Il giudice amministrativo ha concluso che il ricorso dovesse essere accolto in quanto il diniego, al vaglio della legalità amministrativa, risultava privo dei necessari presupposti di legittimità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso amministrativo, conseguentemente annullando il diniego di permesso di soggiorno impugnato. L'effetto pratico della sentenza comporta l'obbligo per l'amministrazione di accogliere la istanza del ricorrente ovvero di riesaminare la domanda secondo corretti criteri interpretativi e applicativi della legge. La sentenza stabilisce che l'amministrazione deve conformarsi alla decisione giurisdizionale e adottare il conseguente provvedimento positivo di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, salvo ulteriori e diverse valutazioni sulla sussistenza di eventualmente sopravvenuti impedimenti normativi.

Massima

L'amministrazione non può negare il permesso di soggiorno in assenza di una motivazione legittima fondata sulla corretta applicazione della normativa vigente, essendo soggetta al controllo del giudice amministrativo che ne verifica la conformità ai principi di legalità e ragionevolezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente
Mario Bonfiglio,	Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del decreto di rigetto del 15.01.2025, notificato in data 25.06.2025, emesso dalla Questura di Agrigento, dell’istanza di Permesso di soggiorno per lavoro subordinato -OMISSIS-, inoltrata dal ricorrente Prot. -OMISSIS-;
- e di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato in Gambia il 05.09.1997, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Fazio Gelata e Stefano Catalano, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
Ministero dell’Interno, Questura di Agrigento, in persona del Ministro legale rappresentante pro
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ope
legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Scalisi per parte ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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