DINIEGO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR SICILIA - PALERMO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 24 aprile 2026 |
| Numero | 202601177/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica, il cui nome è protetto dalla riservatezza, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia avverso il provvedimento di respinta di una sua richiesta di convocazione, notificatole in data 8 settembre 2025 dall'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani presso il Ministero dell'Interno. La ricorrente, difesa dall'avvocato Claudia Pedrini, ha ritenuto illegittimo il provvedimento che aveva negato accoglimento alla sua istanza di convocazione, probabilmente nel contesto di procedure di selezione, conferimento di incarichi o modalità amministrative riguardanti posizioni pubbliche o diritti connessi a funzioni pubbliche. Il ricorso è stato iscritto in registro generale con il numero 2386 dell'anno 2025 e sottoposto al giudizio della Sezione Terza del TAR Sicilia.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema del diritto amministrativo processuale, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare dagli articoli 35 comma 1 e 85 comma 9, che regolano la ricorribilità dei provvedimenti amministrativi e la loro impugnazione innanzi ai giudici amministrativi. Il Ministero dell'Interno, quale amministrazione pubblica vertente sulla gestione del territorio e delle funzioni pubbliche attraverso gli Uffici Territoriali del Governo, agisce secondo norme che disciplinano l'accesso a funzioni pubbliche, l'acquisizione di status amministrativi specifici o il godimento di diritti collegati a procedure amministrative. Le norme sulla ricevibilità dei ricorsi costituiscono presupposti fondamentali del processo amministrativo e rappresentano condizioni imprescindibili perché il giudice possa entrare nel merito della controversia sostanziale.
La questione giuridica
Il punto nodale della controversia riguarda la ricorribilità formale del provvedimento di respinta della richiesta di convocazione, cioè se il ricorso presentato dalla ricorrente possa legittimamente procedere nel giudizio amministrativo oppure se esso sia affetto da vizi procedurali tali da renderlo inammissibile ab initio. La questione è preliminare al merito, poiché attiene ai presupposti stessi dell'esercizio della cognizione giudiziale anziché al contenuto sostanziale della decisione amministrativa impugnata. Un'ordinanza cautelare precedente, emanata il 17 dicembre 2025, aveva già segnalato al giudice la possibilità di profili di inammissibilità del ricorso, creando le condizioni per una valutazione più consapevole di tali difetti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal presidente Roberto Valenti, dalla consigliera Raffaella Sara Russo e dal referendario Marco Maria Cellini quale estensore, ha valutato i presupposti di ricevibilità della causa nel giudizio amministrativo secondo i parametri stabiliti dal Codice del Processo Amministrativo. Considerate le circostanze procedurali e le allegazioni delle parti, in particolare le considerazioni sollevate nell'ordinanza cautelare del 17 dicembre 2025, il collegio ha ritenuto che il ricorso presentato dalla ricorrente fosse affetto da un vizio procedurale che ne impediva il proseguimento nel processo. La sentenza, pronunciata in camera di consiglio il 19 marzo 2026 previa relazione orale del referendario estensore e assunzione della causa in decisione, riflette la valutazione rigorosa dei presupposti di ammissibilità secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente, imponendo un non ingresso nel merito della questione sostanziale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in mille euro oltre IVA, contributo per atti gestori e relativi accessori di legge, onere che grava sul ricorrente soccombente conformemente ai principi processuali ordinari. La sentenza è stata ordinata eseguibile dalle autorità amministrative competenti secondo le disposizioni di legge.
Massima
L'inammissibilità di un ricorso amministrativo comporta il mancato accesso al merito della controversia quando sussistono vizi procedurali tali da impedire il corretto svolgimento del processo, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze sostanziali avanzate dalla parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Valenti, Presidente Raffaella Sara Russo, Consigliere Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento con cui veniva respinta la richiesta di convocazione, datato 8 settembre 2025 e notificato al difensore in pari data. sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12; Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Trapani; Visti gli artt. 35, comma 1 e 85, comma 9 c.p.a.; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. sulla sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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