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Sentenza n. 202600913/2026
1 aprile 2026

Sentenza n. 202600913/2026

DINIEGO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR SICILIA - PALERMO
SezioneSEZIONE TERZA
Data1 aprile 2026
Numero202600913/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa, verosimilmente la Questura o l'Ufficio Immigrazione di competenza territoriale. Il ricorrente si è trovato nella situazione di non poter ottenere il rinnovo del documento necessario per continuare a risiedere legalmente nel territorio italiano, con tutte le conseguenze giuridiche derivanti dalla perdita dello status di soggiornante regolare. Avendo presentato il ricorso al TAR con motivazioni che hanno fondatamente dimostrato l'indigenza economica, il ricorrente ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, diritto riconosciuto agli individui impossibilitati a sostenere le spese della lite. Il TAR Sicilia, sezione terza, ha accolto la richiesta con il provvedimento in questione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, che regola i permessi di soggiorno e le loro condizioni di rilascio e rinnovo, nonché dalle direttive europee in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Il diritto al gratuito patrocinio è garantito dalla legge 217 del 1991 (legge sul patrocinio gratuito), che consente ai soggetti in condizione di indigenza di accedere alla difesa legale senza sostenere le relative spese. Tale diritto opera anche in sede di ricorso amministrativo, come previsto dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010). Il rinnovamento del permesso di soggiorno costituisce provvedimento amministrativo discrezionale vincolato alle norme di legge, e il suo diniego è impugnabile davanti al giudice amministrativo quando viziato da illegittimità.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se il ricorrente straniero fosse portatore di un interesse legittimo tale da legittimare il ricorso al TAR avverso il diniego del rinnovo, e contemporaneamente se sussistessero i presupposti per l'accesso al patrocinio gratuito secondo la normativa vigente. La controversia attinge sia al merito della legittimità del diniego sia al diritto procedurale della tutela dei diritti dei soggetti economicamente deboli. Il TAR era chiamato a valutare se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri legali per il diniego, nonché se il ricorrente avesse credibilmente allegato una condizione di insufficienza di mezzi finanziari idonea a giustificare l'accesso gratuito alla difesa legale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato positivamente la richiesta di accesso al gratuito patrocinio considerando che il ricorrente ha documentato una situazione di indigenza economica, elemento essenziale per l'ammissione a tale beneficio. Il TAR ha riconosciuto l'interesse legittimo del ricorrente a impugnare il provvedimento amministrativo di diniego, poiché una decisione sulla regolarità del soggiorno incide direttamente sulla posizione giuridica dello straniero in modo sostanziale e significativo. La sezione ha accolto il principio per cui l'accesso alla giustizia amministrativa non deve essere impedito da ragioni di capacità economica, specialmente quando il ricorrente sia uno straniero il cui status legale nel paese dipende dalla validità dei provvedimenti amministrativi. Il giudice ha applicato rigorosamente i criteri di legge relativi all'indigenza, riconoscendo nel ricorrente la qualificazione richiesta per usufruire del patrocinio gratuito sin dal momento della presentazione del ricorso.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione terza, ha accolto la richiesta e ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio per il proseguimento del ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Conseguenza pratica della decisione è che lo straniero ricorrente potrà proseguire il suo procedimento amministrativo avvalendosi di un avvocato gratuitamente nominato, senza dover sostenere le spese di assistenza legale. Il provvedimento garantisce quindi l'accesso al giudizio amministrativo anche ai soggetti privi di mezzi economici, realizzando così il principio di parità delle armi nel processo.

Massima

L'accesso al gratuito patrocinio nel ricorso amministrativo contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere ammesso al cittadino straniero che documenti una condizione di indigenza economica, quale strumento di tutela del diritto di accesso alla giustizia amministrativa e di effettivo esercizio della difesa dei propri interessi legittimi in materia di soggiorno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario
Mario Bonfiglio,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione permesso emessa dal questore di Agrigento n. prot.-OMISSIS- permesso soggiorno in affidamento n.-OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Ganci, con domicilio eletto presso il suo studio in Agrigento, via Manzoni, 175;
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile  182;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento n. -OMISSIS- di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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