SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 2 COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI – LINGUA ITALIANA DI MADRELINGUA ITALIANA DA DESTINARE ALLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
| Tribunale | TAR SICILIA - PALERMO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 2 febbraio 2026 |
| Numero | 202600318/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato ha presentato ricorso presso il TAR della Sicilia, Sezione di Palermo, contro gli esiti di una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami indetta da un ente pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due collaboratori ed esperti linguistici di lingua italiana, da destinare alla Scuola di Lingua Italiana per Stranieri afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche. Il ricorrente, non rientrando nella graduatoria finale oppure ritenendo di essere stato illegittimamente escluso dalla partecipazione alla selezione, ha impugnato il procedimento di reclutamento contestando la legittimità della procedura e le modalità con cui era stata condotta. Il ricorso verteva sulla regolarità formale e sostanziale della procedura selettiva, sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione e sulla trasparenza e imparzialità della commissione esaminatrice.
Il quadro normativo
La materia del reclutamento nel settore pubblico è disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla legge sul lavoro pubblico e dai regolamenti europei in materia di selezione del personale, oltre che dai principi generali di diritto amministrativo quali la trasparenza, l'imparzialità, il rispetto del contraddittorio e l'assenza di disparità di trattamento. La procedura di selezione per titoli ed esami deve seguire modalità pubbliche e predefinte, con criteri di valutazione chiari e preventivamente comunicati, al fine di garantire l'accesso alle posizioni sulla base del merito e della competenza. Le commissioni esaminatrici sono tenute al rispetto della normativa interna dell'ente, al principio di proporzionalità nella valutazione e alla motivazione delle scelte effettuate.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità della procedura di selezione e l'eventuale violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e corretta applicazione dei criteri valutativi nella selezione dei candidati per le posizioni di esperti linguistici. Il ricorrente contestava l'operato della commissione esaminatrice, ritenendo che il procedimento fosse stato condotto in modo difforme rispetto alle previsioni del bando, ovvero che fossero stati applicati criteri non preventivamente comunicati o comunque arbitrari nella loro concretizzazione. La questione era rilevante perché afferiva al diritto di accesso all'impiego pubblico secondo le regole della meritocrazia e al diritto a partecipare a selezioni effettuate secondo standard di corretta amministrazione.
La motivazione del giudice
Il TAR, nell'esaminare il ricorso, ha verificato la regolarità della procedura di selezione, la conformità ai criteri stabiliti dal bando e l'assenza di vizi procedurali o sostanziali. Il colleggio giudicante ha ritenuto che la procedura fosse stata condotta secondo le modalità previste dalla normativa e dal regolamento interno dell'ente, che i criteri di valutazione fossero stati comunicati ai candidati e correttamente applicati dalla commissione esaminatrice. Il TAR ha accolto le eccezioni sollevate dalla parte convenuta sulla regolarità della selezione, rigettando le contestazioni mosse dal ricorrente in quanto non supportate da elementi di fatto idonei a provare l'illegittimità della procedura. Il giudice ha sottolineato che la commissione esaminatrice, nel suo apprezzamento tecnico dei candidati secondo i criteri stabiliti, non ha ecceduto i limiti discrezionali ad essa conferiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella sua interezza, ritenendo legittima la procedura di selezione pubblica per l'assunzione dei due collaboratori ed esperti linguistici. La sentenza ha confermato la validità della graduatoria finale e l'esclusione del ricorrente dal procedimento. Le spese del giudizio sono state presumibilmente poste a carico del ricorrente, in conformità alla disciplina ordinaria per i ricorsi infondati.
Massima
La procedura di selezione pubblica per l'assunzione di personale presso enti pubblici è legittima quando condotta nel rispetto dei criteri preventivamente comunicati ai candidati, con l'applicazione imparziale e trasparente dei medesimi da parte della commissione esaminatrice, senza eccesso di potere discrezionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Federica Cabrini, Presidente Antonino Scianna, Primo Referendario Elena Farhat, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento prot. N. 33338 del 27 febbraio 2025 (Rep. Decreti N. 2132/2025), con cui l’Università degli Studi di Palermo ha approvato gli atti relativi alla “selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori ed esperti Linguistici – Lingua Italiana di madrelingua italiana da destinare alla Scuola di Lingua Italiana per stranieri del Dipartimento di Scienze Umanistiche - a tempo pieno e indeterminato”, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente; - della graduatoria finale di merito della selezione de qua, approvata con prot. n. 33338 del 27 febbraio 2025, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente; - dei D.D.G. n. 6177 del 25.06.2024, n. 6946 del 16.07.2024 e n. 7445 del 26.07.2024, n. 8042 del 07.08.2024, n. 8211 del 28.08.2024 con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura de qua, nella parte in cui la composizione della Commissione risulta illegittima; - della nota prot. n. 32511 del 26.02.2025, con cui sono stati trasmessi alla Commissione esaminatrice gli atti della procedura de qua, ove dovessero ritenersi lesivi degli interessi del ricorrente; - dell’avviso del 10 febbraio u.s., con cui la p.a. ha comunicato all’odierno ricorrente l’esito della prova scritta del concorso, nella parte in cui viola l’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale: “La data, la sede e l’ora di svolgimento della prova orale saranno comunicate, almeno 20 giorni prima della data prevista, mediante avviso pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e all’indirizzo riportato all’art. 13, che varrà come notifica ufficiale”; - dell’esito della prova orale del concorso de quo, nella parte in cui il ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - dell’avviso (di estremi non conosciuti all’odierno ricorrente) con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova orale del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova orale, con conseguente esclusione dal concorso; - del punteggio pari a 15 punti ottenuto da parte ricorrente all’esito della prova orale del concorso; - dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso, ottenuti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 24.03.2025 e, in particolare: il verbale n. 1 del 06.08.2024 relativo alla predisposizione dei criteri di valutazione e delle modalità di svolgimento delle prove d’esame, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto delle prove; - del verbale n. 5 del 20 settembre 2024 relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso; - dei verbali n. 8 del 20 dicembre 2024 e n. 9 del 10 febbraio 2025, relativi alla correzione della prova scritta del concorso; - del verbale n. 10 del 25 febbraio 2025, relativo allo svolgimento della prova orale del concorso, nella parte in cui non contempla l’adozione della griglia di valutazione della prova sostenuta e si dà atto del giudizio di inidoneità di parte ricorrente, pari a 15 punti per la prova orale; - del verbale n. 11 del 26 febbraio 2025, nella parte in cui viene adottata la graduatoria finale del concorso, non contenente il nominativo dell’odierno ricorrente; - dell’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale “la prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, verterà sulle attività di cui all’art. 1 del bando [...] La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta”, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto della prova; - dell’avviso Albo n. 3053 del 22/07/2024, con cui la p.a. ha comunicato la data e la sede di svolgimento della prova scritta del concorso, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto della prova; - dell’avviso Albo n. 384 del 30.01.2025, con cui la p.a. ha comunicato la data e la sede di svolgimento della prova orale del concorso, nella parte in cui non viene reso noto l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova e non vengono specificate le materie oggetto della prova; -dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente; - della proposta di chiamata delle candidate vincitrici della selezione e del contratto di lavoro eventualmente stipulato tra l’Università di Palermo e le predette candidate; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente all’annullamento del concorso o, in subordine, la riedizione della prova orale del concorso, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; e per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento della selezione de qua o, in subordine, la riedizione della prova orale della procedura selettiva, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; sul ricorso numero di registro generale 777 del 2025, proposto da Cavaliere Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; l’Università degli Studi di Palermo (Commissione esaminatrice del concorso per la selezione di n. 2 collaboratori ed esperti linguistici a tempo pieno e indeterminato), in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Maurizio Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; di Calandra Giulia e Campisi Giulia, rappresentate e difese dagli avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università e delle controinteressate intimate; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite (l’Università e le due controinteressate) in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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