DECRETO N. CAT. 18/B/2021 DEL 25/06/2021 DELLA QUESTURA DI LIVORNO RECANTE RIGETTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 3 aprile 2026 |
| Numero | 202600677/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Toscana contro il decreto della Questura di Livorno in data 25 giugno 2021, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente contestava la decisione della Questura, assumendo di avere i requisiti previsti dalla legge italiana per ottenere tale permesso, quali la permanenza continuativa nel territorio italiano per almeno cinque anni, la disponibilità di un alloggio idoneo, le risorse economiche sufficienti, e l'assenza di condanne penali. La Questura, in sede amministrativa, aveva invece ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente presentasse elementi di insufficienza o illegittimità che giustificavano il rigetto della domanda. Il ricorso dinanzi al TAR rappresentava il tentativo del ricorrente di ottenere l'annullamento del decreto della Questura e il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di lungo periodo.
Il quadro normativo
Il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce i requisiti sostanziali e procedurali che lo straniero deve possedere. La normativa richiede una permanenza legale ininterrotta di almeno cinque anni nel territorio italiano, il possesso di un reddito stabile e sufficiente, la disponibilità di un alloggio adeguato alle esigenze familiari, e l'assenza di condanne penali per reati specifici. Le questure, in quanto autorità competenti, hanno il compito di verificare la sussistenza di tutti questi requisiti sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, operando un controllo che deve rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale. L'accertamento dei requisiti non è meramente formale ma richiede una valutazione complessiva della situazione del richiedente.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se la Questura di Livorno avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del permesso, oppure se il suo decreto di rigetto fosse affetto da vizi di illegittimità, quali l'eccesso di potere, la violazione di legge, il travisamento dei fatti o l'irragionevolezza della decisione. Il ricorrente sosteneva che la Questura aveva disatteso la sua documentazione o aveva applicato criteri eccessivamente ristrittivi, mentre l'amministrazione riteneva che fosse stato correttamente accertato il difetto di uno o più requisiti. La questione risultava giuridicamente rilevante perché il diritto al permesso di lungo periodo incide sulla stabilità della posizione dello straniero nel territorio italiano ed è soggetto al controllo giurisdizionale sulla base di parametri ben definiti dalla giurisprudenza.
La motivazione del giudice
Il TAR Toscana, in sede di cognizione piena, ha esaminato gli elementi documentali prodotti dalle parti e ha proceduto a una valutazione critica della decisione della Questura. Il collegio ha ritenuto che la Questura avesse correttamente accertato la mancanza o l'insufficienza di uno o più requisiti richiesti dalla legge, basandosi sulla documentazione prodotta dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha esercitato il suo sindacato sulla legittimità dell'atto, verificando se la valutazione operata dalla Questura fosse conforme ai fatti accertati e non affetta da vizi procedurali o logici. Ha concluso che il decreto della Questura era stato adottato in conformità ai principi di legalità e ragionevolezza, senza violazione dei diritti del ricorrente, e che la documentazione prodotta non era sufficiente a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso del cittadino straniero e conferma il decreto della Questura di Livorno del 25 giugno 2021 che rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza diventa definitiva e il ricorrente non può ottenere il permesso sulla base della domanda presentata. Il ricorrente conserva la facoltà di presentare una nuova istanza qualora sopraggiungano nuovi elementi documentali che provino il possesso dei requisiti mancanti.
Massima
L'autorità di pubblica sicurezza può legittimamente rigettare l'istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo quando la documentazione prodotta non consenta di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, e tale decisione è immune da vizi di illegittimità quando fondata su una corretta valutazione dei fatti e su una corretta applicazione della normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Giani, Presidente Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore Silvia De Felice, Consigliere per l'annullamento - del decreto di rigetto della istanza di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e notificato in data 18.05.22. sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Livorno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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