DECISIONE DI CUI ALLA NOTA PEC DEL 1/10/2021 DELLA QUESTURA DI PISTOIA RECANTE MOTIVAZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO A TITOLO DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 1 aprile 2026 |
| Numero | 202600645/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Toscana avverso la decisione della Questura di Pistoia comunicata con nota PEC del 1 ottobre 2021, con la quale l'amministrazione ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno ma con titolo giuridico diverso da quello per il quale era stata avanzata domanda. Il ricorrente contestava la legittimità di tale provvedimento, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto rilasciare il permesso nella forma specifica richiesta, e non in una forma alternativa determinata discrezionalmente dall'amministrazione. La controversia riguarda la questione delicata della gestione amministrativa dei flussi migratori e dei titoli di permanenza nel territorio italiano, dove l'equilibrio tra i poteri valutativi dell'amministrazione e i diritti dei richiedenti costituisce un tema ricorrente in giurisprudenza.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal Testo Unico in materia di immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, che disciplina i vari titoli di soggiorno riconoscibili agli stranieri nel territorio della Repubblica italiana. In particolare, il decreto individua diverse categorie di permessi di soggiorno, ognuna con presupposti, condizioni e durata differenti, come il permesso per motivi di lavoro, per ricongiungimento familiare, per protezione internazionale, per calamità naturale o per altri titoli previsti dalla legge. L'amministrazione, nel procedimento di rilascio del permesso, deve valutare la sussistenza dei requisiti per il titolo richiesto e, ove necessario, può proporre titoli alternativi laddove la domanda originaria non possa essere accolta. La disciplina organizzativa è completata dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico sulla immigrazione.
La questione giuridica
Il nodo della controversia verteva sulla legittimità della scelta amministrativa di rilasciare un permesso di soggiorno in titolo diverso rispetto a quello domandato senza prima seguire un procedimento amministrativo trasparente e partecipato, ovvero senza fornire una motivazione adeguata e senza consentire al ricorrente di esprimere il proprio consenso rispetto al titolo sostitutivo. Si poneva il problema dell'ambito della discrezionalità amministrativa nella gestione dei permessi di soggiorno e dei limiti entro cui essa può esercitarsi, nonché del diritto dell'interessato a ricevere una decisione motivata e congruente rispetto alla propria istanza. La questione investiva il principio di proporzionalità e la necessità che l'amministrazione non ecceda i propri poteri e rispetti le legittimazioni sostanziali del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale, esaminata la documentazione e la normativa applicabile, ha ritenuto che la Questura aveva agito nell'ambito dei suoi poteri discrezionali e che la scelta di rilasciare il permesso di soggiorno con titolo diverso era supportata da una motivazione ragionevole e connessa alla situazione fattuale del ricorrente. Il collegio ha valutato che, nell'ambito della procedura di rilascio, l'amministrazione può dirigersi verso soluzioni alternative qualora il titolo originariamente richiesto non presenti i presupposti di legge, purché tale scelta sia consapevole, motivata e coerente con l'interesse del ricorrente a permanere nel territorio italiano. Il TAR ha inoltre considerato che il ricorrente aveva effettivamente ricevuto un titolo di soggiorno, pur se formalmente diverso da quello domandato, il che rappresentava comunque un risultato favorevole rispetto a una eventuale negazione integrale della domanda. Il giudice ha quindi concluso che non sussistevano profili di illegittimità nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, Sezione seconda, ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione della Questura di Pistoia del 1 ottobre 2021. Con tale esito, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento amministrativo e del rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello richiesto. La decisione costituisce quindi una affermazione della validità dell'operato amministrativo della Questura e comporta per il ricorrente l'obbligo di conformarsi alle determinazioni dell'amministrazione, permanendo nel territorio italiano in base al titolo di soggiorno effettivamente concesso.
Massima
L'amministrazione competente per il rilascio dei permessi di soggiorno dispone di discrezionalità nel determinarsi verso titoli di permanenza alternativi a quelli richiesti, ove fondatamente ritenga che i presupposti del titolo domandato non sussistano, sempre che tale scelta sia concretamente motivata e orientata al beneficio dell'interessato entro gli ambiti normativi consentiti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Giani, Presidente Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore Paolo Nasini, Consigliere per l'annullamento del provvedimento con cui quale la Questura di Pistoia, a fronte della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti presentata dal Sig. Fahmi il 26 luglio 2021, ha rilasciato in data 5 novembre 2021 un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza al 10 agosto 2023; di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento, ivi compresa la nota inviata via pec il 4 dicembre 2021 con la quale la Questura di Pistoia ha rigettato la richiesta di riesame formulata con pec del 25 novembre 2021. sul ricorso numero di registro generale 68 del 2022, proposto da Mustapha Fahmi, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Statuto 3; Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 68/22 lo rigetta. Compensa le spese del giudizio. Liquida il compenso professionale all’avv. Anna Lisi, difensore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella somma di euro 1.000,00 (Mille/00), oltre spese generali e altri oneri accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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