PROVVEDIMENTO P-PT/L/N/2025/100883 DEL 04/07/2025 DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI PISTOIA RECANTE REVOCA DEL NULLA OSTA ALLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 aprile 2026 |
| Numero | 202600758/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione del Comune di Pistoia. Successivamente, lo stesso Sportello Unico ha emesso il provvedimento numero P-Pt/l/n/2025/100883 del 4 luglio 2025, con il quale ha revocato il nulla osta precedentemente concesso. Contro questo provvedimento di revoca il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, contestando la legittimità e la fondatezza della revoca. La controversia riguarda pertanto la possibilità dell'amministrazione di revocare un nulla osta già concesso per la conversione di un permesso di soggiorno destinato al lavoratore straniero dipendente da un datore di lavoro italiano.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, che costituisce il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. In particolare, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è subordinata all'acquisizione del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, secondo procedure definite dalle norme amministrative vigenti. La revoca di un provvedimento amministrativo, anche quando favorevole al privato, è consentita unicamente in presenza di presupposti normativamente previsti e secondo le forme procedurali stabilite dal diritto amministrativo generale, in particolare dalla legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa. La lesione di diritti acquisiti del cittadino straniero attraverso una revoca priva di adeguata motivazione o procedurale costituisce un vizio che rende illegittimo il provvedimento revocatorio.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità della revoca del nulla osta già concesso per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Occorreva stabilire se lo Sportello Unico disponesse effettivamente dei presupposti normativi per procedere alla revoca oppure se quest'ultima fosse stata disposta al di fuori dei limiti di discrezionalità amministrativa consentiti dalla legge. La controversia coinvolgeva altresì la corretta motivazione del provvedimento revocatorio e il rispetto delle procedure amministrative dovute, poiché la revoca di un provvedimento favorevole incide direttamente sul diritto dello straniero a permanere in Italia e a continuare la propria attività lavorativa. La complessità giuridica risiedeva nel bilanciamento tra il potere amministrativo di revoca e la tutela dell'affidamento incolpevole del privato che aveva ricevuto il nulla osta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, ha esaminato il provvedimento impugnato e ha ritenuto che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia non disponeva dei presupposti legali necessari per procedere alla revoca del nulla osta, oppure che la revoca fosse stata disposta in assenza di una corretta e sufficiente motivazione conforme ai dettami della legge 241 del 1990. Il collegio giudicante ha valutato attentamente la situazione del ricorrente, considerando che il nulla osta rappresenta un provvedimento favorevole già acquisito nel patrimonio giuridico del ricorrente, la cui revoca non può avvenire arbitrariamente. Il giudice ha probabilmente accertato che mancavano i presupposti di fatto o di diritto per la revoca, oppure che il procedimento revocatorio era stato difettosamente condotto, violando le garanzie procedurali dovute all'interessato. Sulla base di queste considerazioni, il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato era affetto da illegittimità e quindi suscettibile di annullamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto il ricorso e ha conseguentemente annullato il provvedimento P-Pt/l/n/2025/100883 del 4 luglio 2025 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia. Con l'accoglimento del ricorso, il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stato ripristinato, consentendo al ricorrente di procedere con la conversione del permesso secondo le procedure ordinarie. Il provvedimento di revoca è stato dichiarato nullo e privo di effetto giuridico, restituendo al ricorrente il diritto di beneficiare del nulla osta precedentemente ottenuto.
Massima
La revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è illegittima qualora sia disposta senza i presupposti normativi richiesti dalla legge o in mancanza di una motivazione conforme alle garanzie procedurali stabilite dalla normativa amministrativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Consigliere Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100883 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 04.07.2025 e notificato in pari data, via PEC con cui si revocava il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 09.05.2025. sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2025, proposto da Mikel Ndou, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese di lite compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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