DECRETO N. DIV. P.A.S.I. CAT.A12.2022/IMMIG.PROT. N. 12 DEL 9/05/2022 DEL QUESTORE DI PRATO RECANTE RIGETTO DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 17 aprile 2026 |
| Numero | 202600726/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Prato. Il Questore, con decreto protocollato il 9 maggio 2022, ha rigettato la domanda senza accogliere le istanze formulate dal ricorrente. Avverso tale provvedimento, il soggetto interessato ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, contestando il decreto come illegittimo e chiiedendone l'annullamento. La Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, impedendo così al ricorrente di mantenere la legittima posizione di soggiorno nel territorio dello Stato italiano, con inevitabili conseguenze sulla permanenza, l'occupazione e la condizione giuridica generale del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia dell'ingresso, della permanenza e del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, e dalle disposizioni integrative dettate dal legislatore nel corso degli anni. Il rinnovo del permesso di soggiorno costituisce esercizio di potere amministrativo soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, il diritto di difesa, l'obbligo di motivazione adeguata e la proporzionalità del provvedimento. L'amministrazione competente, nel valutare le domande di rinnovo, deve operare un'attenta istruttoria volta a verificare il persistere dei presupposti normativi che legittimano il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, rispettando pienamente le garanzie procedimentali e i diritti del ricorrente.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il decreto di rigetto della Questura di Prato fosse legittimo sotto il profilo procedimentale e sostanziale oppure affetto da vizi tali da determinare l'illegittimità dell'atto. Il ricorrente contestava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, sostenendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente vagliato le ragioni addotte né avesse proceduto conforme alle norme di legge applicabili. La controversia investiva sia aspetti procedurali, relativi alla corretta istruttoria del procedimento e al rispetto del diritto di difesa, sia aspetti sostanziali, riguardanti l'applicazione corretta dei criteri normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso e le domande del ricorrente, valutando la legittimità del decreto impugnato sotto il profilo della conformità alle disposizioni di legge e ai principi generali dell'azione amministrativa. Il collegio giudicante ha riscontrato uno o più vizi nel provvedimento della Questura, sia in relazione all'istruttoria insufficiente della domanda che in relazione all'omessa o inadeguata motivazione del rigetto, oppure ha ritenuto che il provvedimento non fosse conforme alle disposizioni di legge applicabili al caso concreto. Il TAR ha quindi accolto le censure dedotte dal ricorrente, ritenendo illegittimo il decreto impugnato per violazione di norme di legge e dei principi fondamentali dell'azione amministrativa. La sentenza del giudice amministrativo ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere un provvedimento amministrativo legittimamente formato, con pieno rispetto della legalità e delle garanzie procedimentali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, ha accolto il ricorso, annullando il decreto della Questura di Prato del 9 maggio 2022 con il quale era stato rigettato il rinnovo della domanda di permesso di soggiorno. L'amministrazione è stata conseguentemente obbligata a riesaminare la domanda del ricorrente in conformità alle disposizioni di legge, operando una nuova istruttoria corretta e adeguata, al fine di adottare un provvedimento legittimamente motivato. La sentenza rappresenta il ripristino della legalità dell'azione amministrativa e la restituzione al ricorrente della possibilità di ottenere un provvedimento amministrativo conforme al diritto.
Massima
L'amministrazione competente nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è tenuta a rispettare pienamente i principi di legalità, trasparenza, corretta istruttoria e adeguata motivazione, restando esposto a censura giurisdizionale il rigetto della domanda che non sia corredato da una motivazione che renda perspicuo il percorso logico e giuridico seguito nel rigetto medesimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Giani, Presidente Roberto Maria Bucchi, Consigliere Paolo Nasini, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Prato n. Div. P.A.S.I. Cat.A12.2022/Immig. -OMISSIS- del 09 maggio 2022, in forza del quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- presentata in data 06 giugno 2020 per motivi di lavoro autonomo dal ricorrente; sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Prato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Prato; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa integralmente le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
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