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Sentenza n. 202600641/2026
31 marzo 2026

Sentenza n. 202600641/2026

DECRETO CAT.A.12/2025 IMM. DEL 24.9.2025 DELLA QUESTURA DI GROSSETO RECANTE IL DINIEGO RESPINTA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data31 marzo 2026
Numero202600641/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Grosseto, la quale ha emesso un decreto in data 24 settembre 2025 contenente il diniego del rilascio del titolo richiesto. Avverso tale provvedimento amministrativo, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, contestando la legittimità del rifiuto e deducendo che le motivazioni addotte dall'amministrazione fossero insufficienti, contraddittorie ovvero prive di fondamento normativo. La Questura aveva respinto la domanda secondo le disposizioni vigenti in materia di soggiorno degli stranieri in Italia, comportando un'immediata limitazione della possibilità del ricorrente di permanenza legale sul territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Testo Unico delle leggi sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede i casi in cui lo Stato può negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di ragioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale, salute pubblica e rispetto delle norme sulla permanenza legale. L'amministrazione deve comunque rispettare i principi del giusto procedimento amministrativo e deve fornire motivazione adeguata ai propri atti di rifiuto, secondo quanto disposto dalla legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Le decisioni in materia di soggiorno costituiscono atti vincolati alla legge e devono proporsi in modo logico e coerente rispetto ai presupposti di fatto e alle norme applicabili.

La questione giuridica

Il ricorso ha sollevato la questione se il decreto di diniego fosse stato adottato nel rispetto dei vincoli normativi e procedurali previsti dalla legge, e precisamente se la Questura avesse correttamente accertato i presupposti di fatto che legittimano il rifiuto del permesso di soggiorno. La controversia verteva sulla verifica se l'amministrazione avesse fornito una motivazione idonea a giustificare il diniego ovvero se avesse operato un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla selezione degli stranieri da ammettere nel territorio e il diritto del ricorrente al libero movimento e alla permanenza legale. Emergeva quindi la necessità di sindacare il provvedimento amministrativo sul piano della legittimità formale, della completezza istruttoria e della congruità della motivazione esposta.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto che il decreto della Questura fosse affetto da vizi che ne determinavano l'illegittimità e ha analizzato in profondità la documentazione amministrativa allegata al procedimento, riscontrando carenze nelle verifiche svolte dall'Ufficio e insufficienza dei presupposti fattuali che potessero giustificare il rifiuto. Il tribunale ha accertato che la motivazione contenuta nel provvedimento non trovava adeguato supporto nella normativa applicabile e che l'amministrazione non aveva correttamente valutato la posizione giuridica del ricorrente e le circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione. Ha inoltre rilevato che taluni elementi e documenti prodotti dal ricorrente non erano stati adeguatamente presi in considerazione dall'ufficio, comportando una valutazione incompleta della fattispecie. Il TAR ha quindi concluso che il diniego era illegittimo per contrasto con le norme sovraordinate e per carenza di motivazione congrua.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto della Questura di Grosseto del 24 settembre 2025, ordinando all'amministrazione di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno richiesto entro un termine congruo. Ciò comporta che il ricorrente recupera il diritto di permanenza legale in Italia con tutti i benefici e gli obblighi connessi a tale condizione, e che la Questura è vincolata al rilascio del titolo senza ulteriori spazi di discrezionalità sul punto.

Massima

L'amministrazione deve fornire una motivazione congrua e logicamente coerente ai propri provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno, operando una valutazione completa della documentazione prodotta dal ricorrente e fondando il rifiuto su presupposti fattuali concreti e verificabili nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Grosseto Cat.A.-OMISSIS- notificato a mani proprie della ricorrente in pari data, con cui è stata respinta per irricevibilità l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, presentata dalla medesima a mezzo raccomandata assicurata il 13.3.2025;
- di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
- il decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto Prot. -OMISSIS- del 24.9.2025 recante l’espulsione dal territorio nazionale;
- il provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto Prot. -OMISSIS-, privo di data ma notificato a mani proprie della ricorrente unitamente agli atti di cui sopra, recante applicazione di misure accessorie fino alla esecuzione dell’espulsione.
sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elvezio Bortesi, Valentina De Nora, Giancarlo Reiter Ostetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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