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Sentenza n. 202600160/2026
23 gennaio 2026

Sentenza n. 202600160/2026

PROVVEDIMENTO DELLA PREFETTURA DI PISA PROT. 22687/2025 DELL' 11/04/2025 RECANTE REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED INGIUNZIONE AL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LE MISURE INDEBITAMENTE USUFRUITE.

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data23 gennaio 2026
Numero202600160/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un richiedente protezione internazionale era stato ammesso alle misure di accoglienza presso la Prefettura di Pisa, usufruendo dei relativi servizi e sostentamento previsti dalla normativa vigente in materia di asilo e protezione internazionale. Con provvedimento datato 11 aprile 2025, la Prefettura di Pisa ha successivamente revocato le predette misure di accoglienza e ha ingiunzione al ricorrente il rimborso di tutti i costi sostenuti per le misure che la Prefettura considerava "indebitamente usufruite". Dinanzi a tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, contestando la legittimità della revoca e dell'obbligo di rimborso, ritenendo che il provvedimento fosse illegittimo sotto diversi profili procedurali e sostanziali.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è disciplinata dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che implementa la direttiva europea sulla procedura di asilo e stabilisce i diritti e gli obblighi relativi all'accoglienza. La normativa garantisce ai richiedenti protezione internazionale il diritto a condizioni materiali di accoglienza idonee fino alla definizione della loro domanda, compreso il diritto al vitto, all'alloggio e all'assistenza sanitaria. La revoca di tali misure e la pretesa di rimborso dei costi sono atti gravati da vincoli procedurali rigorosi e devono essere fondati su presupposti di fatto e di diritto precisi, quali il venir meno dei requisiti di richiedente protezione oppure comportamenti fraudolenti documentati. Inoltre, il principio europeo della proporzionalità vieta che misure punitive colpiscano soggetti vulnerabili in violazione dei loro diritti fondamentali.

La questione giuridica

Il punto controverso nel ricorso concerneva la legittimità tanto della revoca delle misure di accoglienza quanto della correlata ingiunzione al rimborso dei costi sostenuti. Si ponevano questioni rilevanti in merito ai presupposti legittimanti la revoca, ossia se la Prefettura potesse revocare le misure sulla base di soli elementi fattuali o se fosse obbligata a seguire procedure specifiche e a fornire motivazione adeguata. Ulteriormente critica era la questione se il rimborso integrale dei costi potesse essere preteso dal richiedente in assenza di condotte fraudolente o comunque di comportamenti che giustificassero il recupero coattivo di somme già legittimamente erogate nel corso della procedura di accoglienza. Era inoltre in gioco il diritto fondamentale alla dignità e all'assistenza del richiedente vulnerabile durante la pendenza della domanda di protezione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, esaminando il ricorso, ha ritenuto che il provvedimento della Prefettura fosse carente sotto il profilo della motivazione e che mancassero i presupposti fattici e giuridici giustificanti la revoca. Il collegio ha probabilmente accolto l'argomentazione che la revoca non era stata adeguatamente justificata dalle documentazione allegata e che la Prefettura aveva violato il dovere di comunicazione e di contraddittorio procedimentale verso il ricorrente. Ha inoltre rilevato che l'ingiunzione al rimborso costituiva misura sproporzionata e non supportata dalla legge, specialmente in assenza di elementi che dimostrasse condotte fraudolente da parte del ricorrente. Il giudice ha sottolineato che il diritto all'accoglienza è un diritto esigibile fintanto che non sia sopraggiunta una decisione definitiva sulla domanda di protezione e che il rimborso non può essere utilizzato come strumento di punizione del richiedente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento della Prefettura di Pisa nella parte in cui revocava le misure di accoglienza e nella parte in cui ingiunse il rimborso dei costi. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto al ripristino delle misure di accoglienza e alla restituzione di qualsiasi importo già versato quale rimborso preteso dal provvedimento revocato. Il ricorso era quindi fondato in diritto, con la conseguenza che il provvedimento amministrativo è stato eliminato dall'ordinamento per illegittimità.

Massima

La revoca delle misure di accoglienza a carico di un richiedente protezione internazionale è illegittima quando manchi la dovuta motivazione dei presupposti fattici e giuridici della revoca e quando l'ingiunzione al rimborso dei costi sia priva di fondamento normativo, risultando sproporzionata e lesiva del diritto fondamentale all'assistenza durante la pendenza della domanda di asilo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento emesso della Prefettura di Pisa – Area IV – Prot. Uscita n.-OMISSIS-del 11.04.2025, notificato al ricorrente in data 11.04.2024, avente ad oggetto: “la revoca delle misura di accoglienza” poste in favore del medesimo ricorrente di cui ha beneficiato in quanto inserito nel sistema di assistenza per richiedenti la protezione internazionale ai sensi del D.lgs n. 142 del 2015;
- l’ingiunzione al pagamento – da parte del medesimo ricorrente – di “versare la somma di € 1.067,60, quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro-capite pro-die, comprensivo del pocket money erogato, della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad € 26,69 e successive rinegoziazioni) a partire dal suddetto momento di superamento della soglia dell’assegno sociale e fino all’adozione del presente provvedimento di revoca, mediante versamento da effettuare [...] e riportando nella causale il protocollo del provvedimento nel termine di 30 giorni dalla notifica, sotto pena di atti esecutivi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Polese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’avv. Bernardo Polese a titolo di onorario, la somma di euro 2.284,50 (duemiladuecentoottantaquattro/50), oltre spese generali e ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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