DECRETO PROT. N.0021477 AREA IV DEL 19.04.2022 DEL PREFETTO DI LUCCA RECANTE RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PRESENTATO AVVERSO IL DECRETO PROT. N. 59/2021 REG./CAT.A12//II°SEZ. DEL 03.08.2021 DEL QUESTORE DI LUCCA RECANTE REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED ORDINE DI ESPULSIONE
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 17 aprile 2026 |
| Numero | 202600727/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno in Italia ed era risultato destinatario di una procedura amministrativa avviata dal Questore della provincia di Lucca. Con decreto protocollato al numero 59/2021 del 3 agosto 2021, l'Autorità di pubblica sicurezza ha emesso un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e ha contestualmente intimato l'ordine di espulsione dal territorio nazionale. Avverso tale provvedimento, lo straniero ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca, invocando vizi procedurali, carenza di motivazione o violazione della normativa applicabile in materia di stranieri. Il Prefetto, con decreto protocollato al numero 0021477 del 19 aprile 2022, ha esaminato le doglianze sollevate e ha deciso di rigettare integralmente il ricorso gerarchico, confermando la legittimità del decreto questorile. Successivamente, il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio presso il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, chiedendo l'annullamento della decisione prefettizia e, conseguentemente, il ripristino della sua posizione amministrativa.
Il quadro normativo
La materia della revoca dei permessi di soggiorno e dell'espulsione di cittadini stranieri è disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, contenuto nel decreto legislativo numero 286 del 1998, nonché da una serie di norme di rango secondario e da regolamenti emanati dal Ministero dell'interno in materia di ordine e sicurezza pubblica. La procedura amministrativa per l'emanazione di tali provvedimenti prevede specifici momenti procedurali tra cui l'informazione del ricorrente, la valutazione comparativa dei presupposti di fatto e il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In caso di ricorso gerarchico, il Prefetto svolge funzioni di revisione del provvedimento questorile, operando un controllo di legittimità sul decreto impugnato. La giurisdizione del TAR è chiamata a sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio, verificando che tutte le fasi procedurali siano state correttamente espletate.
La questione giuridica
Il nucleare della controversia riguardava la corretta applicazione della normativa in materia di revoca dei permessi di soggiorno e la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificassero il ricorso alle misure espulsive nei confronti dello straniero ricorrente. L'interessato aveva contestato il provvedimento questorile arguendo vizi di procedura, insufficienza della motivazione ovvero divergenza tra la decisione adottata e il quadro fattuale e giuridico della vicenda amministrativa. In particolare, la questione si incentrava sulla corretta interpretazione e applicazione dei criteri legali che legittimano l'Autorità di pubblica sicurezza a revocare il titolo di soggiorno e sul bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica e la tutela dei diritti della persona migrante.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha proceduto a una disamina approfondita dei vizi dedotti dal ricorrente, esaminando sia il profilo procedimentale che il profilo sostanziale della decisione impugnata. Nella valutazione della legittimità del decreto prefettizio, il collegio ha verificato che le motivazioni addotte dal Questore per la revoca del permesso di soggiorno trovassero adeguata fondazione nei fatti accertati e che le procedure amministrative fossero state correttamente espletate in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Valutando l'eccezione di vizio motivazionale, il giudice ha ritenuto che la decisione prefettizia contenesse una descrizione sufficientemente articolata dei presupposti fattuali e giuridici su cui si fondava il rigetto del ricorso gerarchico. Inoltre, il TAR ha considerato il margine di discrezionalità amministrativa riconosciuto all'Autorità di pubblica sicurezza e al Prefetto nella valutazione dei presupposti della revoca, ragionando che tale discrezionalità non era stata esercitata in modo arbitrario o manifestamente irragionevole.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, confermando la piena legittimità del decreto prefettizio del 19 aprile 2022 e, per conseguenza, mantenendo in vigore il provvedimento questorile di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dal territorio nazionale. La sentenza ha definito completamente la controversia amministrativa, stabilendo che l'interessato dovesse ottemperare all'ordine di espulsione secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Sono state presumibilmente compensate le spese di giudizio secondo i criteri ordinari della soccombenza.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno disposta dal Questore nell'esercizio dei poteri discrezionali in materia di ordine e sicurezza pubblica è legittima quando sia adeguatamente motivata sul piano fattuale e giuridico e quando il Prefetto, in sede di ricorso gerarchico, abbia operato un controllo di legittimità senza riscontrare vizi procedurali o irragionevolezza nella decisione impugnata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Giani, Presidente Roberto Maria Bucchi, Consigliere Paolo Nasini, Consigliere, Estensore per l’annullamento del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lucca, Prot.-OMISSIS- Area IV in data 19 aprile 2022, con cui viene respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il decreto emesso dal Questore della Provincia di Lucca Prot. n. -OMISSIS- del 03 agosto 2021, notificato il 22 dicembre 2021, in materia di immigrazione. sul ricorso numero di registro generale 874 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Lucca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Lucca; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →