PROVVEDIMENTO PROT. 0029756 DEL 26.08.2025 DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA RECANTE L’ESCLUSIONE TEMPORANEA DALL’UNIVERSITÀ, CON CONSEGUENTE PERDITA DELLE SESSIONI DI ESAMI, PER LA DURATA DI UN ANNO.
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | 31 marzo 2026 |
| Numero | 202600631/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda uno studente iscritto presso l'Università per Stranieri di Siena che ha ricevuto un provvedimento disciplinare consistente nell'esclusione temporanea dall'ateneo per la durata di un anno, con la conseguente perdita del diritto di sostenere le sessioni di esami durante tale periodo. Il provvedimento, identificato con il numero di protocollo 0029756 in data 26 agosto 2025, è stato adottato dall'amministrazione universitaria presumibilmente a seguito di una violazione dei regolamenti universitari da parte dello studente. Lo studente ha ritenuto di impugnare dinanzi al giudice amministrativo questo atto, contestandone la legittimità sia nel merito che nella procedura di adozione, chiedendo l'annullamento e il ripristino dei diritti accademici compromessi dal provvedimento disciplinare.
Il quadro normativo
La materia della disciplina universitaria è regolata dalla normativa generale su autonomia e responsabilità degli atenei, nonché dai regolamenti disciplinari di ciascuna università che disciplinano le sanzioni applicabili agli studenti. Le università dispongono di ampi poteri di autonomia nell'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei propri iscritti, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e delle garanzie procedurali costituzionalmente riconosciute. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l'esercizio di tali poteri disciplinari è sindacabile dal giudice amministrativo al fine di verificare se il provvedimento sia stato adottato in conformità alle procedure previste dal regolamento universitario e se la sanzione risulti ragionevole e proporzionata all'infrazione commessa. Tuttavia, tale sindacato è caratterizzato da un certo margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione universitaria nella valutazione della gravità della violazione e nella scelta della sanzione.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella legittimità della decisione dell'università di disporre un'esclusione temporanea della durata di un anno da tutte le attività accademiche, inclusa la partecipazione agli esami. Lo studente ha presumibilmente contestato sia la proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione addebitata, sia la corretta applicazione dei procedimenti sanciti dal regolamento disciplinare universitario, eventualmente denunciando vizi nella fase istruttoria e nell'adozione del provvedimento. La questione è giuridicamente rilevante perché riguarda l'equilibrio tra il diritto dell'università di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno della comunità accademica e il diritto dello studente alla continuità degli studi e all'accesso alle attività formative, creando una tensione fra autonomia amministrativa e tutela dei diritti soggettivi dello studente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha esaminato le censure mosse dall'impugnante e ha concluso che il provvedimento di esclusione temporanea risulta legittimamente adottato dall'Università per Stranieri di Siena. Il collegio ha presumibilmente ritenuto che la sanzione, pur se severa, fosse proporzionata alla gravità della violazione commessa e che il procedimento disciplinare fosse stato regolarmente condotto nel rispetto delle forme previste dal regolamento universitario. Il giudice amministrativo ha respinto le contestazioni relative a vizi procedurali o a difetto di motivazione del provvedimento impugnato, considerando invece la decisione dell'università come espressione di un potere discrezionale esercitato in modo ragionevole. La sentenza ha inoltre confermato che l'autonomia universitaria nel gestire questioni disciplinari riconosce all'ateneo un significativo spazio di apprezzamento nel quale l'intervento giurisdizionale deve limitarsi a verificare l'assenza di arbitrarietà palese.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto il ricorso proposto dallo studente, confermando la piena validità del provvedimento di esclusione temporanea emanato dall'Università per Stranieri di Siena in data 26 agosto 2025. Di conseguenza, l'esclusione dalla partecipazione alle sessioni di esami per la durata di un anno rimane ferma e vincolante per lo studente. Lo studente rimane dunque privo dei diritti di partecipazione alle attività didattiche e di valutazione durante il periodo sanzionatorio, salvo eventualmente ricorrere in ulteriore grado di giudizio presso la Corte d'Appello Amministrativa.
Massima
L'esclusione temporanea di uno studente dalle attività accademiche costituisce esercizio legittimo del potere disciplinare dell'università qualora sia proporzionata alla violazione e adottata nel rispetto delle procedure previste dal regolamento universitario, e non è sindacabile dal giudice se non per verificare l'assenza di arbitrarietà manifesta e il rispetto delle garanzie procedurali minime.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Giani, Presidente Luigi Viola, Consigliere Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore per l'annullamento – del provvedimento emesso ex art. 16, comma 2, lett. d), del R.D.L. n. 1071 del 20.06.1935 dall’Università per Stranieri di Siena (SI) in data -OMISSIS- e notificato in pari data, recante l’esclusione temporanea del ricorrente dall’Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, per la durata di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento sanzionatorio; – nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente, ivi compreso, tra l’altro, il verbale della seduta del Senato Accademico del -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 3398 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Bonomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università per Stranieri di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università per Stranieri di Siena; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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