PROVVEDIMENTO PROT. N. 37673 DEL 29/09/2022 DELLA PREFETTURA DI PRATO RECANTE DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DELL’ISTANZA VOLTA AD OTTENERE LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 5 gennaio 2026 |
| Numero | 202600002/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Prefettura di Prato al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana, aspettativa giuridica fondata sulla normativa nazionale relativa all'acquisizione dello status civitatis. Con provvedimento protocollato il 29 settembre 2022, la Prefettura ha emesso un decreto dichiarativo di inammissibilità dell'istanza, ritenendo che il ricorrente non possedesse i presupposti necessari previsti dalle disposizioni di legge per procedere all'istruttoria della domanda. Contestando la legittimità di tale provvedimento, il soggetto ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sostenendo che la Prefettura avrebbe violato il diritto di accesso al procedimento amministrativo di valutazione della domanda nel merito.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana trova fondamento nella legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza, secondo vari titoli quali il principio dello ius sanguinis, la naturalizzazione per residenza legale continuativa, il matrimonio con cittadino italiano e l'elezione. La normativa prevede inoltre che le Prefetture, in qualità di organi periferici dello Stato dediti all'amministrazione civile, abbiano responsabilità nell'istruttoria preliminare delle domande di cittadinanza, dovendo verificare il sussistere dei presupposti legali prima di procedere all'esame meritevole o di dichiarare l'istanza inammissibile per difetto dei requisiti normativi. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui una domanda può essere dichiarata inammissibile quando, già dalla fase preliminare, emerga con chiarezza l'assenza di un presupposto essenziale richiesto dalla legge.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della dichiarazione di inammissibilità emessa dalla Prefettura, in particolare se l'amministrazione potesse correttamente negare l'accesso al procedimento meritevole della domanda in base a valutazioni compiute ex officio circa il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legge sulla cittadinanza. Il ricorrente contestava che la Prefettura non avrebbe potuto decidere unilateralmente sull'inammissibilità senza aver consentito al ricorrente medesimo di provare il possesso dei presupposti legali oppure senza aver condotto istruttoria approfondita. La questione comportava il bilanciamento tra il potere amministrativo di controllo dei requisiti di ammissibilità ex lege e il diritto del ricorrente ad una procedura amministrativa corretta e garantista.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Toscana ha condotto analisi rigorosa sulla conformità all'ordinamento della decisione prefettizia, esaminando sia la corretta applicazione della fattispecie di inammissibilità che la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari secondo la legge numero 91 del 1948. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la Prefettura avesse correttamente identificato l'assenza di uno o più presupposti essenziali, tali da rendere manifestamente inammissibile la domanda già in sede preliminare, conformemente ai principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che consentono l'esclusione del procedimento quando il difetto normativo sia evidente. Il TAR ha valutato gli argomenti del ricorrente e ha concluso che questi non fossero idonei a contrastare il rilievo prefettizio circa il mancato soddisfacimento dei requisiti legali. Pertanto, il giudice ha riconosciuto la legalità del provvedimento impugnato, confermando la corretta interpretazione e applicazione delle norme sulla cittadinanza da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR Toscana, sezione seconda, ha respinto integralmente il ricorso proposto, confermando la declaratoria di inammissibilità del provvedimento della Prefettura di Prato del 29 settembre 2022. La decisione comporta che il ricorrente rimane privo della qualità di cittadino italiano e che la domanda non potrà proseguire nel procedimento amministrativo. Alle spese di giudizio è condannato il ricorrente, conformemente alla regola generale della soccombenza nell'ambito dei giudizi amministrativi.
Massima
La dichiarazione di inammissibilità di una domanda di cittadinanza costituisce provvedimento legittimo e impugnabile quando sia fondata sul mancato soddisfacimento dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge, accertati in sede di valutazione preliminare dall'amministrazione competente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento dell’U.T.G.-Prefettura di Prato, fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, d’inammissibilità dell’istanza ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Sanesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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