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Sentenza n. 202600005/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600005/2026

DECRETO PROT. 44/25 A12-SP. PROT. 20644 DEL 14/2/2025 DELLA QUESTURA DI FIRENZE RECANTE DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data5 gennaio 2026
Numero202600005/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso la Questura di Firenze, autorità competente per il procedimento amministrativo di primo rilascio in base alla normativa nazionale sull'immigrazione. La Questura di Firenze ha emesso il decreto protocollato 44/25 A12-Sp. Prot. 20644 del 14 febbraio 2025, dichiarando improcedibile la domanda, ovvero ritenendo che la richiesta non potesse essere esaminata nel merito in quanto manchevole sotto il profilo procedimentale, formale o sostanziale. Il ricorrente ha impugnato tale decreto ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione seconda, sostenendo che la dichiarazione di improcedibilità fosse infondata e che avesse diritto a ottenere un esame della sua istanza nel merito. Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento della Questura e riconoscendo che i presupposti per l'improcedibilità non sussistevano.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è contenuta nel Decreto Legislativo 286 del 1998 come modificato, e nel Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1990, che costituiscono il Testo Unico sull'Immigrazione. La richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato deve essere corredata della documentazione richiesta e presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dalle norme amministrative. Le Questure hanno il dovere di esaminare le domande di permesso di soggiorno secondo il principio del diritto amministrativo per il quale un'istanza non può essere dichiarata improcedibile se l'istante ha la legitimazione ad agire e la domanda presenta i presupposti sostanziali per essere valutata. La dichiarazione di improcedibilità costituisce uno dei provvedimenti che estingue il procedimento amministrativo senza pronunciarsi nel merito ed è soggetta ai controlli di legittimità previsti dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

La controversia investe il problema della corretta interpretazione e applicazione delle condizioni di ammissibilità e procedibilità delle domande di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in particolare se la Questura di Firenze avesse correttamente identificato i vizi che giustificassero la dichiarazione di improcedibilità oppure se tale provvedimento fosse stato emesso senza un'adeguata verifica dei presupposti richiesti dall'ordinamento. La questione centrale riguarda il diritto del ricorrente a ottenere un esame della sua istanza nel merito, piuttosto che veder rigettata la domanda prima ancora che fosse sottoposta a valutazione sostanziale. In gioco vi è il principio della correttezza amministrativa e il diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di parità, nonché il rispetto della procedura amministrativa corretta che deve precedere qualsiasi provvedimento ablativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato i presupposti invocati dalla Questura per dichiarare l'improcedibilità e ha concluso che essi non erano effettivamente configurabili nel caso concreto. Il collegio giudicante ha accertato che il ricorrente aveva la qualifica soggettiva necessaria per presentare la domanda e che l'istanza era stata proposta nel rispetto dei termini procedimentali applicabili, oppure che eventuali vizi formali non erano tali da impedire l'esame nel merito secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata. Il TAR ha ritenuto che la Questura avesse violato il principio del giusto procedimento amministrativo mediante una dichiarazione di improcedibilità priva di fondamento legale, e ha sottolineato che la domanda avrebbe dovuto essere sottoposta a una valutazione nel merito in base ai criteri di legge previsti per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La motivazione ha enfatizzato il dovere di trasparenza e di corretta procedura che caratterizza l'esercizio del potere amministrativo anche nell'ambito dell'immigrazione.

La decisione

Il TAR Toscana, sezione seconda, ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto della Questura di Firenze del 14 febbraio 2025 che dichiarava improcedibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Di conseguenza, la Questura è stata condannata a riesaminare la domanda del ricorrente secondo le regole ordinarie e a pronunciarsi nel merito sull'istanza di permesso di soggiorno, anziché archiviare la pratica sulla base della dichiarazione di improcedibilità. Il provvedimento ha ristabilito il diritto del cittadino straniero a ottenere una valutazione della sua istanza in conformità alla normativa vigente.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità di una domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è illegittima qualora non siano effettivamente configurabili i vizi procedurali o sostanziali invocati dall'amministrazione per giustificare l'esclusione dall'esame nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, del Questore di Firenze, notificato il -OMISSIS-, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (su istanza inoltrata il -OMISSIS-);
- di ogni atto presupposto e/o conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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