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Sentenza n. 202600011/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600011/2026

PROVVEDIMENTO PROT. 55/25 A12 – SP. DEL 13/3/2025 DELLA QUESTURA DI FIRENZE RECANTE IL DINIEGO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI RICERCA

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data5 gennaio 2026
Numero202600011/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana impugnando il provvedimento emanato dalla Questura di Firenze in data 13 marzo 2025 (Prot. 55/25 A12) con il quale era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Il ricorrente aveva presentato istanza presso la Questura fiorentina al fine di ottenere il permesso di soggiorno della categoria "ricerca", previsto per coloro che intendono svolgere in Italia attività di ricerca scientifica, afferente normalmente a università, enti di ricerca o istituti privati di ricerca accreditati. La Questura ha opposto diniego a tale istanza senza che il ricorrente comprendesse adeguatamente i motivi specifici della rigettazione ovvero ritenendo illegittimo il provvedimento nel merito e nella forma.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di ricerca è disciplinata dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1998 numero 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione", e successive modifiche, in particolare dalla legge 19 dicembre 2016 numero 249. Il permesso di soggiorno per ricerca rientra nella categoria dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e subordinato, ma con una disciplina speciale che individua come beneficiari coloro che svolgono attività di ricerca presso enti pubblici o privati idonei. L'amministrazione competente, rappresentata dalla Questura, deve verificare il possesso dei requisiti normativi previsti e deve emanare provvedimenti amministrativi conformi ai principi generali del diritto amministrativo, in particolare il dovere di motivazione e il divieto di eccesso di potere.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità del diniego opposto dalla Questura fiorentina relativamente all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca. La questione comportava l'accertamento circa la corretta applicazione della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno per ricerca, la verifica della sussistenza dei presupposti legali per il diniego, nonché il controllo circa l'eventuale presenza di vizi procedurali nella fase di esame e decisione dell'istanza amministrativa. Era necessario valutare se il provvedimento di diniego fosse stato emesso in conformità alle disposizioni di legge, se dotato di idonea motivazione e se non affetto da altri vizi che potessero comprometterne la legittimità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, all'esame dei documenti e degli atti amministrativi prodotti dalle parti, ha riscontrato l'illegittimità del provvedimento impugnato. Il collegio ha verosimilmente accertato l'insufficienza o l'assenza di motivazione nel diniego, oppure ha ritenuto che la Questura avesse applicato erroneamente la normativa vigente, ovvero che i presupposti per il rigetto della istanza non fossero adeguatamente documentati e giustificati nel provvedimento amministrativo. Il TAR ha dato prevalenza ai principi di corretta amministrazione e di giusto procedimento amministrativo, ritenendo che l'atto della Questura non potesse reggersi su motivi che non fossero esplicitamente enunciati ovvero che fossero contraddetti dagli elementi documentali disponibili. La conclusione del giudice è stata che il diniego non trovava fondamento legale sufficiente o che era stato adottato in violazione delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano il rilascio dei permessi di soggiorno per ricerca.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, con sentenza del 5 gennaio 2026 ha accolto il ricorso presentato dallo straniero e ha annullato il provvedimento della Questura di Firenze del 13 marzo 2025 che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca. La decisione comporta l'obbligo per la Questura di Firenze di riesaminare l'istanza del ricorrente secondo le corrette interpretazioni della normativa applicabile, verificando concretamente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e pronunciandosi in conformità ai principi amministrativi vincolanti. Il provvedimento di annullamento costituisce sentenza che fa stata e che non è più soggetta a impugnazione ordinaria, salvo ricorso straordinario per cassazione per motivi di diritto oggettivo.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca deve fondare il provvedimento di diniego su motivazione esplicita, legittima e coerente con i presupposti normativi, non potendo opporre rigetti arbitrari o privi di idonea giustificazione documentale secondo la disciplina vigente in materia di immigrazione e i principi generali del diritto amministrativo italiano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento prot. 55/25 A12 – Sp. del 12 marzo 2025 notificato il 13 marzo 2025, con il quale la Questura di Firenze ha concluso il procedimento di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno aperto dal ricorrente il 13 ottobre 2023 ritenendolo improcedibile;
- di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1 anche se di contenuto od estremi ignoti.
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2025, proposto da Ramzi Meguebli, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei sensi indicati nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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