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Sentenza n. 202600004/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600004/2026

PROVVEDIMENTO DEL 31/12/2024 DELLA QUESTURA DI FIRENZE RECANTE ARCHIVIAZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data5 gennaio 2026
Numero202600004/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Toscana un provvedimento emesso dalla Questura di Firenze in data 31 dicembre 2024, con il quale la pubblica amministrazione ha deliberato l'archiviazione del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato nel breve termine di sette giorni dalla notificazione del provvedimento, come prevedono le norme sulla tutela amministrativa. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di archiviazione, assumendo che la Questura avesse agito in violazione di obblighi normativi ovvero con vizi procedurali, privandolo così della possibilità di permanenza legale nel territorio italiano. La Questura fiorentina aveva dunque esercitato il potere di eliminazione dal registro dei permessi di soggiorno, precludendo al ricorrente lo status di straniero regolarmente soggiornante.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, che attribuisce alle Questure il compito di rilasciare, rinnovare, modificare e revificare i titoli di permanenza. L'archiviazione del permesso di soggiorno costituisce un provvedimento che incide direttamente sui diritti dello straniero e sulla sua permanenza legale nel territorio nazionale, producendo conseguenze significative sulla sfera giuridica del destinatario. I principi generali del diritto amministrativo prescrivono che il ricorso gerarchico-amministrativo deve essere esercitato al fine di impugnare provvedimenti che causino lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi, secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo. La veste amministrativa della questione la riconduce alla competenza del giudice del TAR, cui spetta valutare la legittimità della condotta della Questura.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità dell'archiviazione disposta dalla Questura e il permanere di un interesse del ricorrente a ricorrere durante il corso del giudizio. Il ricorrente aveva mosso censure relative alla violazione di obblighi procedurali nella fase di archiviazione, oppure richiedeva al TAR di verificare se la Questura avesse agito nel rispetto dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'adozione di tale provvedimento. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, il quadro della situazione del ricorrente si è modificato, con la conseguente scomparsa dello stato di lesione che aveva caratterizzato il momento dell'impugnazione. La questione giuridica si è trasformata nel corso del processo, compromettendo l'utilità della pronuncia sulla questione di merito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione seconda, ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale sia sopravvenuta una carenza di interesse del ricorrente a ricorrere, essendo venutagli meno la ragione che aveva motivato l'esercizio dell'azione amministrativa. Il collegio giudicante ha considerato che la situazione fattuale sottostante al ricorso si era evoluta in modo tale da rendere la sentenza priva di utilità pratica per il ricorrente stesso. Infatti, quando la lesione dedotta dalla parte non sussiste più al momento della pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile anziché pronunciarsi nel merito, poiché verrebbe meno la relazione causale tra il vizio censurato e l'effetto dannoso sulla sfera giuridica del ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta una soluzione coerente con il principio per cui il processo amministrativo deve essere uno strumento di tutela effettiva e concreta, non una mera disquisizione astratta su questioni ormai prive di rilievo pratico per la parte.

La decisione

Il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, comportando l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito sulle questioni di legittimità del provvedimento della Questura. Tale provvedimento non determina un'acquisizione definitiva dei diritti del ricorrente ma semplicemente estingue il procedimento giudiziale, lasciando impregiudicata la posizione amministrativa del medesimo ricorrente quale risultante dallo stato di fatto successivo alla sopravvenienza della carenza di interesse. Le spese del giudizio trovano allocazione secondo le disposizioni ordinarie in materia di processo amministrativo e non vengono normalmente addebitate in caso di estinzione per motivi processuali non imputabili alle parti.

Massima

La sopravvenuta eliminazione della situazione lesiva durante il corso del processo amministrativo determina la carenza di interesse ad agire e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di ricorsi contro provvedimenti amministrativi che incidono direttamente su diritti fondamentali come il permesso di soggiorno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento (non conosciuto) con cui – come emerso dalla relazione della Questura di Firenze depositata il 31.12.2024 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel giudizio proposto dal ricorrente ex art. 116 c.p.a. avanti al T.A.R. Toscana n.r.g. 1786/2024 – la suddetta Questura ha proceduto, in data 16.02.2023, all’archiviazione del permesso di soggiorno nr. I16876608 emesso in favore del ricorrente in data 25.11.2021 (con scadenza 3.11.2022), nonché – se e in quanto occorrer possa – della suddetta relazione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi.
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
Janko Drammeh, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci.
Preso atto della nota difensiva del 26 settembre 2025 con cui parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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