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Sentenza n. 202600126/2026
21 gennaio 2026

Sentenza n. 202600126/2026

PROVVEDIMENTO DEL 01/04/2025 DELLA QUESTURA DI GROSSETO RECANTE COMUNICAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO DA STAGIONALE A SUBORDINATO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data21 gennaio 2026
Numero202600126/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha presentato istanza alla Questura di Grosseto per convertirlo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a titolo permanente. La Questura, con provvedimento del 1º aprile 2025, ha comunicato l'inammissibilità dell'istanza presentata, ossia ha dichiarato che la domanda non poteva essere accolta per ragioni procedurali o sostanziali che impedivano alla pubblica amministrazione di esaminarla nel merito. Insoddisfatto di questa decisione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, contestando la correttezza della declaratoria di inammissibilità e chiedendo che gli fosse data la possibilità di ottenere la conversione del suo titolo di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, il Testo Unico delle Disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione, che stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno per stranieri. La conversione da un permesso di soggiorno stagionale a uno per lavoro subordinato è una procedura amministrativa specifica che richiede il soddisfacimento di determinati requisiti formali e sostanziali, tra cui la corretta documentazione, il rispetto dei termini procedurali e l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi. La Questura, quale autorità competente per le questioni amministrative di polizia dell'immigrazione, ha il potere e il dovere di valutare la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze presentate, secondo quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata.

La questione giuridica

Il nodo controverso della lite riguardava se la Questura di Grosseto avesse correttamente applicato i criteri normativi per dichiarare inammissibile l'istanza di conversione, oppure se tale dichiarazione fosse un abuso di potere amministrativo o un'erronea interpretazione della legge. In particolare, era necessario verificare se il ricorrente avesse effettivamente omesso elementi procedurali essenziali, ovvero se la Questura avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per procedere all'esame della domanda nel merito. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel controllare i flussi migratori e il diritto dello straniero a un trattamento amministrativo legittimo e conforme alla legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato i motivi del ricorso e ha ritenuto che la Questura di Grosseto avesse correttamente applicato la normativa vigente nel dichiarare inammissibile l'istanza di conversione. Analizzando gli atti amministrativi e la documentazione prodotta, il collegio giudicante ha concluso che la domanda del ricorrente presentava effettivamente dei profili di difformità rispetto ai requisiti procedurali o normativi richiesti per una conversione valida, oppure che mancavano condizioni sostanziali necessarie per procedere all'esame della richiesta. Il TAR ha accertato che la decisione della Questura non configurava un vizio di legittimità, ma era corretta nel merito applicativo, e che il ricorrente non poteva ottenere il provvedimento favorevole richiesto laddove non soddisfacesse i presupposti normativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto interamente il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento della Questura di Grosseto che dichiarava inammissibile l'istanza di conversione. Di conseguenza, la decisione amministrativa di inammissibilità rimane valida e non potrà essere impugnata ulteriormente in questa sede, salvo il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato qualora il ricorrente intenda contestare le conclusioni del TAR per violazione di legge o illogicità manifesta della motivazione.

Massima

La Questura esercita legittimamente il controllo di ammissibilità formale sulle istanze di conversione di permessi di soggiorno, e tale controllo non costituisce abuso di potere quando fondato sull'effettiva sussistenza di vizi procedurali o sulla mancanza dei presupposti normativi richiesti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della Comunicazione del 1° aprile 2025 a firma del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di conversione del permesso di lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal sig. Charaf Khaled, notificato in data 2 aprile 2025.
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2025, proposto da Khaled Charaf, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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