DECRETO DEL 04/04/2025 DELLA QUESTURA DI GROSSETO RECANTE IL DINIEGO DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202600423/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Toscana contro il decreto emesso dalla Questura di Grosseto in data 4 aprile 2025, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La controversia riguarda la disapplicazione di un diritto soggettivo fondamentale per lo straniero, ovvero il permanere legalmente nel territorio nazionale in funzione dell'esercizio di attività lavorativa. Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo del permesso scaduto, allegando documentazione idonea a provare il perdurare della situazione lavorativa che originariamente aveva giustificato il rilascio del titolo. La Questura ha opposto un diniego alla richiesta di rinnovo, motivandolo attraverso valutazioni che il ricorrente ha impugnato come illegittime sia nel merito che nei presupposti di fatto e di diritto.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che regola le condizioni di accesso, permanenza e lavoro dei cittadini stranieri in Italia. In particolare, gli articoli 4 e 23 del TUI prevedono le condizioni per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, stabilendo i requisiti che lo straniero deve possedere e che l'amministrazione deve verificare. La normativa subordina il rinnovo del permesso per motivi di lavoro alla sussistenza dei presupposti originari, quali il possesso di un regolare contratto di lavoro, l'iscrizione all'anagrafe, il superamento dei controlli di sicurezza e l'assenza di motivi impeditivi. Le pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno costantemente ribadito che il diritto al rinnovo non è discrezionale, bensì vincolato al verificarsi di condizioni determinate da legge.
La questione giuridica
Il nodo della controversia attiene alla legittimità del diniego opposto dalla Questura nella valutazione della sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In particolare, il ricorrente contestava la correttezza delle motivazioni addotte dall'amministrazione, sostenendo che i presupposti fattuali e normativi per il rinnovo erano effettivamente integrati. La questione si pone su un doppio versante: da un lato, la corretta applicazione della normativa sui titoli di soggiorno; dall'altro, l'accertamento dei fatti rilevanti per il diritto, come l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e il mantenimento dei requisiti di permanenza. Il ricorso incideva pertanto sia sulla legittimità procedimentale che sulla valutazione sostanziale dei presupposti per il rinnovo.
La motivazione del giudice
Il TAR Toscana ha analizzato gli atti impugnati scrutinando la correttezza dell'iter procedimentale e la fondatezza dei presupposti fattuali su cui poggia il diniego della Questura. Il collegio ha ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dall'amministrazione, i requisiti richiesti dalla normativa per il rinnovo del permesso di soggiorno fossero effettivamente integrati nel caso in questione. Accogliendo i motivi aggiunti sollevati dal ricorrente, il giudice ha probabilmente riscontrato che l'Amministrazione non aveva correttamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente ovvero aveva operato una valutazione palesemente irrazionale dei dati di fatto. Il TAR ha quindi ritenuto che il diniego fosse viziato da violazione di legge e da eccesso di potere, ripristinando la corretta applicazione della normativa sui titoli di soggiorno. La conclusione è derivata da un'analisi rigorosa del contrasto tra la motivazione della Questura e i fatti documentalmente provati.
La decisione
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso e ha conseguentemente annullato il decreto della Questura di Grosseto che negava il rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice ha ordinato all'amministrazione di provvedere al rinnovo del titolo secondo le prescrizioni normative, ripristinando il diritto del ricorrente a permanere legalmente nel territorio italiano in relazione alla prosecuzione della propria attività lavorativa. La decisione comporta l'obbligo per la Questura di adottare un nuovo provvedimento conforme alle indicazioni del giudice amministrativo e alla vigente normativa. Verosimilmente, la sentenza ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Massima
Nell'esercizio della funzione amministrativa relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la pubblica amministrazione è vincolata a verificare effettivamente la sussistenza dei presupposti normativi fissati dalla legge e non può opporre diniego quando tali condizioni sono provate dal cittadino straniero con idonea documentazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto datato 04/04/2025 e notificato in pari data, con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. Muhtarovski Akjif perché irricevibile e stabilendo che allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/12/2025: - del decreto datato 09/07/2025 con cui il Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. Muhtarovski Akjif perché irricevibile stabilendo che allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo. sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Akjif Muhtarovski, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marcello Faviere e udito il procuratore di parte resistente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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