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Sentenza n. 202600710/2026
13 aprile 2026

Sentenza n. 202600710/2026

DECRETO DEL 24/06/2025 DELLA QUESTURA DI GROSSETO RECANTE IL DINIEGO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data13 aprile 2026
Numero202600710/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Toscana (sezione di Firenze) contro il decreto emanato in data 24 giugno 2025 dalla Questura di Grosseto, con il quale è stato negato il riconoscimento di un permesso di soggiorno richiesto dall'interessato. La domanda di permesso di soggiorno era stata sottoposta alle autorità amministrative competenti secondo le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione e sulla protezione internazionale. Il ricorrente ha contestato l'atto di diniego sostenendo che la Questura non avrebbe valutato correttamente la propria posizione giuridica o avrebbe violato i principi di correttezza procedimentale. Il Tribunale amministrativo, accogliendo l'impugnazione, ha dovuto stabilire se il provvedimento di diniego fosse legittimo dal punto di vista della procedura amministrativa e della sostanza giuridica.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno rientra nella competenza amministrativa disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione, nonché dalle disposizioni in materia di protezione internazionale e asilo contenute nel decreto legislativo 142 del 2015. Le questure operano come autorità amministrative competenti a ricevere le domande e ad emetere i decreti di concessione o diniego dei permessi, dovendo rispettare i presupposti normativi che legittimano il rilascio della documentazione. La decisione amministrativa deve essere motivata e proporzionata alle circostanze fattuali e normative della fattispecie concreta. Il sindacato giurisdizionale del TAR si esercita sulla legalità del provvedimento, verificando sia il corretto svolgimento del procedimento che la corretta applicazione della legge ai fatti accertati.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale era se il diniego opposto dalla Questura di Grosseto fosse giustificato dai presupposti normativi previsti dalla legislazione sui permessi di soggiorno, ovvero se sussistessero i requisiti richiesti per il rilascio della documentazione richiesta. Il ricorrente contestava implicitamente la valutazione amministrativa delle proprie condizioni, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto pervenire a una diversa conclusione. La questione riguardava altresì il rispetto dei principi di corretta istruttoria amministrativa e di motivazione del provvedimento negativo, principi fondamentali nella trazione giurisdizionale amministrativa.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha evidentemente ritenuto che il diniego fosse conforme alla legge e opportunamente motivato alla luce dei fatti di causa. Il collegio giudicante ha verificato che la Questura aveva correttamente applicato i criteri normativi previsti dalla legislazione sull'immigrazione alle circostanze della fattispecie concreta. Il Tribunale ha concluso che le ragioni addotte dal ricorrente non erano sufficienti a contrastare la legittimità amministrativa del provvedimento, confermando quindi la valutazione operata dall'amministrazione. Nello svolgimento del giudizio, il TAR ha considerato tanto gli aspetti procedimentali quanto quelli sostanziali del diniego, giungendo a una valutazione complessiva di conformità alla legge del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando così la validità del decreto di diniego del permesso di soggiorno emanato dalla Questura di Grosseto in data 24 giugno 2025. Con questo provvedimento, il Tribunale ha stabilito che l'amministrazione aveva agito in conformità alla normativa applicabile, rendendo definitivo il diniego e concludendo il giudizio amministrativo in favore dell'amministrazione ricorrente. Le conseguenze pratiche comportano il mantenimento dell'efficacia del diniego e il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.

Massima

La valutazione amministrativa dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno, quando correttamente svolta secondo i criteri normativi previsti dalla legge, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della verifica della legittimità formale e sostanziale del provvedimento di diniego.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto del 24 giugno 2025, notificato in pari data al sig. Draou Imad, con cui la Questura di Grosseto ha respinto la domanda di permesso di soggiorno formulata dal sig. Draou medesimo «perché irricevibile ed allo stesso non può essere rilasciato un permesso ad altro titolo».
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2025, proposto da Imad Draou, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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