Sentenza n. 202600888/2026
Stranieri: Annullamento, Previa Sospensione Del Provvedimento Del Questore Della Provincia Di Venezia N.05/2025/div. P.a.s.i. Cat. A12/2025/uff.immigrazione - 1° Sezione Datato 04/02/2025 Con Il Quale Viene Rifiutata L’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto avverso un provvedimento del Questore della provincia di Venezia, emanato il 4 febbraio 2025, con il quale è stata rifiutata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. La conversione del permesso di soggiorno rappresenta uno strumento mediante il quale uno straniero già in possesso di un titolo di soggiorno può richiedere il cambio della motivazione o della tipologia del permesso stesso, sulla base del sopravvenire di nuove circostanze o esigenze. Il ricorrente aveva presentato apposita istanza alle autorità competenti, specificatamente all'Ufficio Immigrazione della Questura veneziana, ma il Questore ha opposto diniego alla richiesta. Tale diniego ha costituito il presupposto del ricorso amministrativo, mediante il quale il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento e ha simultaneamente richiesto la sospensione cautelare dello stesso per evitare che gli effetti del diniego si consolidassero durante il giudizio.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sulle norme relative alla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, e dalle successive istruzioni operative emanate dal Ministero dell'Interno. Il Questore mantiene un ampio potere discrezionale nella valutazione delle istanze di conversione, dovendo verificare che sussistano i presupposti legali e fattiali per il rilascio della nuova tipologia di permesso. La norma richiede che siano osservati sia i requisiti soggettivi del ricorrente sia le condizioni obiettive previste dall'ordinamento, inclusi i controlli di sicurezza e la verifica della sussistenza delle cause di esclusione dal soggiorno. Il diniego del Questore deve essere motivato e legittimamente fondato su valutazioni compiute in conformità alla legge, altrimenti è esposto al sindacato del giudice amministrativo.
La questione giuridica
La questione risiedeva nella legittimità del rifiuto opposto dal Questore rispetto alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente presumibilmente contestava che il Questore avesse valutato erroneamente i presupposti di legge, oppure avesse omesso di considerare circostanze rilevanti per il giudizio, o ancora avesse agito in violazione dei principi di correttezza amministrativa. Da un lato, il ricorrente affermava il diritto alla conversione sulla base di circostanze concrete che, secondo la sua prospettiva, soddisfacevano i requisiti normativi. Dall'altro lato, il Questore rappresentava che tali presupposti non ricorrevano, o che sussistevano circostanze ostative al rilascio del nuovo titolo. Il TAR doveva dunque verificare se il provvedimento impugnato era motivato in maniera adeguata e se la valutazione discrezionale del Questore rientrasse negli spazi di legittima amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Veneto ha esaminato le ragioni del ricorso e ha concluso che il provvedimento del Questore era legittimamente fondato. Il Tribunale ha ritenuto che, in base alla documentazione acquisita e alla verifica delle circostanze fattiali, non ricorrevano effettivamente i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno, oppure che sussistevano cause ostative alla conversione che legittimamente potevano indurre il Questore al diniego. Il TAR ha valutato la correttezza della motivazione fornita dal Questore e ha accertato che la decisione era coerente con i vincoli normativi applicabili. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per concedere la sospensione cautelare del provvedimento, poiché non era ravvisabile né il fumus boni iuris, cioè il fondato motivo di ricorso, né il periculum in mora, cioè il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento durante il giudizio di merito.
La decisione
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, confermando pertanto la legittimità del provvedimento del Questore che ha rifiutato la conversione del permesso di soggiorno. La sentenza ha rigettato anche la domanda cautelare di sospensione del provvedimento. Conseguentemente, il diniego della conversione rimane in vigore e produce i suoi effetti, richiedendo al ricorrente di proseguire con il suo attuale permesso di soggiorno o, se intenda contestare il diniego, di valutare altre opzioni legali secondo le norme vigenti. Le spese del giudizio sono state verosimilmente poste a carico della parte ricorrente, come disciplinato dalla normativa processuale amministrativa.
Massima
Il Questore esercita legittimamente il suo potere discrezionale di diniego alla conversione di un permesso di soggiorno quando accerta che non ricorrono i presupposti normativi richiesti o sussistono cause ostative previste dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Primo Referendario Da Assegnare Magistrato, Consigliere per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 4 febbraio 2025, notificato in data 8 febbraio 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da minore età a motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente il 3 agosto 2023. sul ricorso numero di registro generale 808 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Venezia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
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