STRANIERI: PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI VICENZA P-VI/L/Q/2023/103650 DI REVOCA DEL NULLAOSTA RILASCIATO IN FAVORE DEL LAVORATORE SIG. HOSSAN IMAM IN DATA 19/05/2024 SU ISTANZA DEL RICHIEDENTE SIG. ZANNONI GIANNANTONIO PRODOTTA IN DATA 4.12.2023, ASSUNTO IN DATA 12.03.2025
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 22 aprile 2026 |
| Numero | 202600893/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore aveva ottenuto il rilascio di un nullaosta il 19 maggio 2024 dalla Prefettura competente su istanza del ricorrente presentata il 4 dicembre 2023. Successivamente, il Ministero dell'Interno ha adottato un provvedimento il 12 marzo 2025 revocando il nullaosta precedentemente concesso senza apparenti motivazioni documentate nella sentenza. Di fronte a questa revoca, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento revocatorio e il ripristino della situazione favorevole precedente. La controversia è stata decisa dalla Sezione Terza del TAR Veneto con udienza pubblica del 8 aprile 2026, alla quale sono intervenuti entrambi i contendenti attraverso i rispettivi difensori legali.
Il quadro normativo
La materia dei nullaosta rappresenta una categoria di provvedimenti amministrativi autorizzativi che trovano applicazione in diversi settori della legislazione italiana, inclusi il pubblico impiego, l'immigrazione, la sicurezza sul lavoro e altri ambiti regolati dall'amministrazione centrale. La Prefettura esercita poteri di rilascio e revoca di tali autorizzazioni in conformità alle norme di settore e ai principi generali del diritto amministrativo, che includono l'obbligo di motivazione, il rispetto del principio di proporzionalità, la tutela dell'affidamento legittimo e la correttezza procedurale. La sindacabilità dei provvedimenti prefettizi in sede di ricorso amministrativo è garantita dal sistema contenzioso dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, che svolgono un controllo sulla legittimità degli atti secondo i vizi rilevanti in base all'articolo 21-octies della legge 241 del 1990.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia riguardava la legittimità della revoca del nullaosta ad opera della Prefettura, con il ricorrente che presumibilmente contestava l'assenza di presupposti legittimi per il provvedimento revocatorio, la violazione dei principi di buona amministrazione e correttezza, ovvero l'arrecazione di danno ingiustificato ai diritti acquisiti. La pubblica amministrazione era tenuta a dimostrare il fondamento legittimo della revoca sulla base di elementi fattuali e procedurali rigorosi e dichiarati. Il giudice amministrativo doveva valutare se, al momento della decisione, persistesse un interesse attuale e concreto al ricorso, presupposto essenziale per la prosecuzione del giudizio e per l'emanazione di una sentenza di merito sulla questione sollevata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale si verificasse una mutazione della situazione sostanziale tale da rendere venir meno l'interesse attuale al ricorso e la causa petendi originaria. Questa valutazione ha condotto il collegio a dichiare la cessazione della materia del contendere, una pronuncia procedurale che interrompe il giudizio quando gli effetti del provvedimento impugnato si sono esauriti ovvero la controversia non offre più uno spazio utile per una pronuncia di merito. Nonostante questa pronuncia di natura procedurale, il tribunale non ha trascurato di tutelare il ricorrente dal profilo economico della lite, ritenendo fondato il principio per cui la pubblica amministrazione convenuta doveva sopportare il peso delle spese processuali per aver provocato una controversia in cui la questione veniva comunque affrontata criticamente. Tale atteggiamento del giudice rivela una implicita valutazione sfavorevole sulla correttezza della posizione sostanziale assunta dall'amministrazione nella revoca del nullaosta.
La decisione
Il TAR Veneto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, mediante una pronuncia che, pur non affrontando il merito della legittimità del provvedimento di revoca, comporta la chiusura definitiva del giudizio e l'efficacia giuridica della decisione. Il ricorrente è stato comunque tutelato economicamente, poiché il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate in mille euro, oltre gli accessori previsti dalla legge, nonché al rimborso integrale del contributo unificato eventualmente versato. La sentenza ha disposto altresì l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri pubblici al fine di tutelare la sua riservatezza personale secondo le disposizioni del codice della privacy e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo sulla revoca di un nullaosta si verifica una mutazione della situazione sostanziale tale da rendere venir meno l'interesse attuale, il TAR può dichiarare la cessazione della materia del contendere pur tutelando economicamente il ricorrente mediante la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Primo Referendario Da Assegnare Magistrato, Consigliere per l’annullamento del provvedimento del 12 marzo 2025 di revoca del nullaosta rilasciato il 19 maggio 2024 in favore del lavoratore sig. -OMISSIS- a seguito dell’istanza prodotta dal ricorrente in data 4 dicembre 2023. sul ricorso numero di registro generale 653 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Zocche, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per le legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
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