STRANIERI: PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA EMESSO DALLA PREFETTURA DI VERONA IN DATA 8 LUGLIO 2025
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 23 marzo 2026 |
| Numero | 202600645/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana presso la competente amministrazione, presumibilmente in base a una delle modalità previste dalla legge vigente (matrimonio con cittadino italiano, residenza, o altre fattispecie). La Prefettura di Verona, in esercizio del suo potere amministrativo, ha emesso un decreto in data 8 luglio 2025 con il quale ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dallo straniero, presumibilmente per il mancato rispetto di requisiti procedurali o sostanziali richiesti dalla normativa sulla cittadinanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento ablativo del diritto di accesso alla concessione della cittadinanza, ha impugnato il decreto presso il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione di Venezia, al fine di ottenerne l'annullamento e il ripristino dei propri diritti.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che fissa i criteri, le modalità e i tempi entro cui lo straniero può acquisire la cittadinanza dello Stato italiano. Le domande di concessione della cittadinanza devono essere presentate presso la Prefettura competente per territorio e devono rispondere a precisi requisiti di ammissibilità, sia formali che sostanziali, stabiliti dalla legge e dai regolamenti applicativi. La Prefettura, come organo della pubblica amministrazione, è tenuta a valutare l'ammissibilità delle domande secondo criteri obiettivi e trasparenti, fornendo adeguata motivazione nei casi in cui decida di dichiararle inammissibili. Contro i provvedimenti della Prefettura in materia di cittadinanza è possibile ricorrere al giudice amministrativo per denunciare vizi di legittimità, quale è appunto il ricorso gerarchico-amministrativo per eccellenza.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia concerne la legittimità del decreto di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Verona e i presupposti su cui si fonda il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza. Il ricorrente deve provare che il provvedimento della Prefettura sia viziato da illegittimità, sia per difetto di motivazione, sia per violazione della legge sostanziale, ovvero per applicazione di criteri non coerenti con la normativa vigente. La Prefettura, dal canto suo, deve fornire giustificazione della propria decisione di inammissibilità sulla base dei requisiti di legge, giustificando il perché la domanda non risponda ai requisiti richiesti. La questione diviene centrale quando vi è contrasto tra l'interpretazione data dallo straniero circa l'ammissibilità della propria domanda e quella della Prefettura, rendendo necessario un controllo giudiziale esterno sulla legittimità del provvedimento amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR del Veneto, esaminando il ricorso, ha condotto un'analisi meticolosa della documentazione amministrativa e della normativa applicabile, verificando sia i presupposti procedurali sia i requisiti sostanziali richiesti dalla legge sulla cittadinanza. Nel suo ragionamento, il giudice amministrativo ha ritenuto che la Prefettura di Verona abbia correttamente identificato i vizi di ammissibilità della domanda presentata dallo straniero, trovando fondamento nella legge n. 91 del 1992 e nei regolamenti che ne disciplinano l'applicazione. Ha accertato che il ricorrente non riuscisse a provare il possesso dei requisiti richiesti ovvero che la domanda presentata non rispettasse le modalità procedurali imposte dalla normativa vigente, oppure che il ricorrente versasse in una situazione di incompatibilità con le condizioni stabilite per l'acquisizione della cittadinanza. Sulla base di questa valutazione, il collegio ha ritenuto non infondato il comportamento della Prefettura nel respingere la domanda, escludendo così che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi tali da giustificarne l'annullamento.
La decisione
Il TAR del Veneto, sezione terza, ha respinto il ricorso proposto dallo straniero, confermando così la legittimità del decreto di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Verona il 8 luglio 2025. Tale pronuncia equivale a una sentenza di conferma della decisione amministrativa precedente, dato che il giudice non ha riscontrato violazioni della legge né vizi procedurali tali da inficiare il provvedimento della Prefettura. Il ricorrente rimane dunque nella posizione di aver subito il rifiuto amministrativo della concessione della cittadinanza italiana e, a meno di nuovi fatti o circostanze, non potrà riproporre la medesima domanda senza prima ottenere il venir meno delle cause di inammissibilità riscontrate dalla Prefettura.
Massima
La domanda di concessione della cittadinanza italiana dichiarata inammissibile dalla Prefettura in conformità ai requisiti di legge non può essere annullata dal giudice amministrativo qualora il provvedimento risulti correttamente motivato e fondato sulla normativa vigente, permanendo in capo al ricorrente l'onere di provare il possesso dei presupposti richiesti e il rispetto delle forme procedurali imposte dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere Francesco Avino, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Prefetto di -OMISSIS- adottato in data 8 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente; - degli atti ad esso presupposti e connessi. sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Rigotti e Enrico Varali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente o dei familiari conviventi menzionati nel corpo del provvedimento. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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