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Sentenza n. 202600468/2026
27 febbraio 2026

Sentenza n. 202600468/2026

STRANIERI: PROVVEDIMENTO PROC. 620/2025 PROTOCOLLO N. 0058578 EMESSO IL 25 GIUGNO 2025 DALLA PREFETTURA DI VENEZIA, COMUNICATO IN PARI DATA, CON IL QUALE VENIVA RIGETTATA L’ISTANZA DI IMMEDIATA PRESA IN CARICO DELLA SIG.RA GUNESLI NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI CUI AL D.LGS. N. 142/2015

TribunaleTAR VENETO - VENEZIA
SezioneSEZIONE TERZA
Data27 febbraio 2026
Numero202600468/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Sig.ra Gunesli ha presentato ricorso al TAR del Veneto avverso un provvedimento della Prefettura di Venezia emanato il 25 giugno 2025 con il quale era stato rigettato il ricorso amministrativo avente ad oggetto l'immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza per stranieri disciplinato dal decreto legislativo numero 142 del 2015. La ricorrente aveva originariamente presentato un'istanza presso la Prefettura al fine di ottenere l'ammissione al sistema di accoglienza per stranieri, sistema che rappresenta uno strumento fondamentale di protezione e assistenza per le persone che transitano attraverso il territorio italiano in condizioni di vulnerabilità. La Prefettura, con il provvedimento impugnato, ha rigettato tale istanza senza accogliere le richieste della ricorrente. La ricorrente, ritenendo illegittimo tale rigetto, ha deciso di impugnarlo davanti al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio.

Il quadro normativo

La disciplina del sistema di accoglienza per gli stranieri è contenuta principalmente nel decreto legislativo numero 142 del 2015, che ha recepito direttive dell'Unione Europea in materia di asilo e protezione internazionale. Tale decreto legislativo stabilisce le modalità e i criteri per la presa in carico di soggetti stranieri nel sistema nazionale di accoglienza, prevedendo una serie di prestazioni e diritti per coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità o che richiedono protezione. La normativa prevede che le amministrazioni competenti, fra cui la Prefettura, debbano valutare le istanze presentate dagli stranieri secondo criteri di legittimità e secondo i principi generali dell'azione amministrativa. Il sistema di accoglienza rappresenta un ambito dove il margine di discrezionalità amministrativa incontra vincoli normativi stringenti derivanti sia dal diritto europeo che dai principi costituzionali di tutela della dignità umana e della persona.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del rigetto della richiesta di presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza. In particolare, era in discussione se la Prefettura avesse correttamente applicato la normativa vigente nel valutare l'istanza, se avesse fornito una motivazione adeguata del rigetto e se tale rigetto fosse compatibile con i principi e i diritti garantiti dalla disciplina sull'accoglienza. La ricorrente contendeva che la Prefettura non avesse dato una risposta appropriata alla sua richiesta o che tale risposta fosse viziata da illegittimità procedurali o sostanziali. La questione era particolarmente delicata in quanto riguardava l'accesso a prestazioni e servizi essenziali per la protezione di una persona in situazione di vulnerabilità.

La motivazione del giudice

Il TAR del Veneto, sezione terza, nel corso del procedimento ha ritenuto che la materia della controversia fosse venuta meno nel corso del procedimento stesso. Questa conclusione può derivare da varie circostanze: potrebbe esser accaduto che nel tempo intercorso fra l'impugnazione e la decisione, la Prefettura abbia rivisto il proprio provvedimento e abbia accolto la ricorrente nel sistema di accoglienza, oppure che la ricorrente sia stata comunque ammessa al sistema per effetto di altri provvedimenti o interventi amministrativi. In tal caso, il giudice amministrativo ha ritenuto che non fosse più possibile pronunciarsi sul ricorso originario poiché la situazione di fatto era stata modificata e il provvedimento impugnato non produceva più effetti pregiudizievoli nei confronti della ricorrente. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta una decisione ragionevole qualora effettivamente la ricorrente abbia ottenuto in concreto quanto richiesto, rendendo così superflua la pronuncia sulla legittimità del provvedimento originario.

La decisione

Il TAR del Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 27 febbraio 2026. Tale pronuncia comporta che il ricorso non viene deciso nel merito in quanto la controversia ha perso rilevanza pratica. La ricorrente ha comunque visto risolversi favorevolmente la sua situazione, presumibilmente accedendo al sistema di accoglienza per stranieri. I costi del procedimento rimangono distribuiti secondo le ordinarie regole sul patrocinio gratuito e sulle spese in materia di diritti degli stranieri.

Massima

La cessazione della materia del contendere in ricorsi avversi provvedimenti amministrativi relativi all'accoglienza di stranieri è dichiarabile quando la ricorrente abbia conseguito in fatto la protezione richiesta, rendendo la pronuncia sulla legittimità dell'atto originario priva di utilità pratica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento emesso il 25 giugno 2025 dalla Prefettura di Venezia, comunicato in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015;
- della nota della Prefettura di Venezia dell’8 maggio 2025 inviata alla Questura di Venezia e mai comunicata alla ricorrente;
nonché in via subordinata,
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere all’immediato inserimento della ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza.
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Ministero dell’Interno, Prefettura di Venezia, Questura di Venezia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva del 23 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Liquida in favore dell’avvocato Francesco Mason in ragione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di -OMISSIS- (duemila/00), a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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