STRANIERI: PROVVEDIMENTO PROC. 620/2025 PROTOCOLLO N. 0058578 EMESSO IL 25 GIUGNO 2025 DALLA PREFETTURA DI VENEZIA, COMUNICATO IN PARI DATA, CON IL QUALE VENIVA RIGETTATA L’ISTANZA DI IMMEDIATA PRESA IN CARICO DEL SIG. GUNESLI NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI CUI AL D.LGS. N. 142/2015
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202600469/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il signor Gunesli, uno straniero, ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Veneto impugnando un provvedimento della Prefettura di Venezia, emanato il 25 giugno 2025 con il numero di protocollo 0058578, che rigettava la sua istanza di immediata presa in carico all'interno del sistema di accoglienza istituito dal decreto legislativo numero 142 del 2015. La controversia riguardava quindi l'accesso alle prestazioni assistenziali e di ospitalità garantite dalla normativa nazionale agli stranieri in condizioni di vulnerabilità. Nel corso del procedimento giudiziario, intervenuti gli ulteriori sviluppi della posizione del ricorrente, il TAR ha pronunciato la propria sentenza il 27 febbraio 2026 dichiarando la cessata materia del contendere, il che indica che nel frattempo la situazione di fatto si era modificata in modo tale da rendere impossibile continuare a giudicare la controversia.
Il quadro normativo
La materia dell'accoglienza dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale è regolata principalmente dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che disciplina le condizioni e i procedimenti per garantire alloggio, vitto, assistenza sanitaria e altre prestazioni essenziali ai soggetti in situazione di necessità. Tale decreto, attuativo delle direttive europee sulla accoglienza, pone in capo alle amministrazioni pubbliche, in primo luogo alle Prefetture, il compito di valutare le istanze di presa in carico e di assegnare i posti disponibili nel sistema nazionale di accoglienza secondo criteri stabiliti dalle norme. La Prefettura, quale autorità amministrativa locale, esercita poteri di valutazione discrezionale nell'ambito dei vincoli normativi, e contro i suoi provvedimenti è ammesso il ricorso al giudice amministrativo, che deve controllare la legittimità dell'atto anche sotto il profilo della logica e della ragionevolezza.
La questione giuridica
La controversia sottesa al ricorso attiene principalmente al diritto dello straniero di ottenere la presa in carico nel sistema di accoglienza e ai criteri secondo i quali la Prefettura può rigettare una simile istanza. In gioco vi è l'equilibrio fra il potere amministrativo di valutazione e selezione delle istanze, da un lato, e i diritti soggettivi dello straniero a prestazioni assistenziali minime, dall'altro. La questione comporta altresì il controllo sulla correttezza procedimentale e sulla legittimità delle ragioni addotte dall'amministrazione per escludere il ricorrente dalle liste di assegnazione, nonché l'accertamento di una eventuale violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento in materia di accoglienza.
La motivazione del giudice
Il TAR Veneto, valutata la situazione processuale, ha constatato che nel decorso del procedimento giudiziario gli elementi di fatto erano significativamente mutati. La dichiarazione di cessata materia del contendere, strumento procedurale previsto per i casi in cui la controversia venga meno per sopravvenuta impossibilità di giudizio, suggerisce che il signor Gunesli ha nel frattempo ottenuto l'accoglimento della sua istanza o comunque la presa in carico all'interno del sistema di accoglienza. Pertanto, il provvedimento di rigetto originariamente impugnato aveva perduto ogni effetto pratico e la sua impugnazione era divenuta priva di utilità concreta, dal momento che la prestazione che il ricorrente rivendicava era stata sostanzialmente realizzata. In questa circostanza il giudice amministrativo non poteva continuare a pronunciarsi sul merito della controversia, essendo venuta meno la ragione stessa della lite.
La decisione
Il TAR Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado. Il provvedimento della Prefettura che rigettava la istanza, non disponendo più di alcun effetto lesivo nei confronti del ricorrente, non costituiva più oggetto di un giudizio utile. Con questa pronuncia il Tribunale amministrativo ha implicitamente riconosciuto che il signor Gunesli aveva ragione a lamentarsi della situazione iniziale, poiché la successiva concessione della presa in carico ne dimostra la legittimità delle pretese, anche se la sentenza si è astenuta dal pronunciarsi esplicitamente sulla fondatezza del ricorso per ragioni di economia processuale.
Massima
Cessa la materia del contendere nel ricorso amministrativo avente ad oggetto un provvedimento di rigetto di presa in carico nel sistema di accoglienza quando, nel corso del procedimento, il ricorrente ottenga comunque l'accoglimento della sua istanza, rendendo così impossibile il giudizio sulla legittimità dell'atto originario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Alberto Ramon, Referendario per l’annullamento - del provvedimento emesso il 25 giugno 2025 dalla Prefettura di Venezia, comunicato in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza di immediata presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015; - della nota della Prefettura di Venezia dell’8 maggio 2025 inviata alla Questura di Venezia e mai comunicata al ricorrente; nonché in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere all’immediato inserimento del ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza. sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di Venezia, Questura di Venezia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la memoria difensiva del 23 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese. Liquida in favore dell’avvocato Francesco Mason in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di €-OMISSIS- (duemila/00), a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge. Ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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