STRANIERI: PROVVEDIMENTO, EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN DATA 18 FEBBRAIO 2025, RECANTE N. 44/2025/DIV. P.A.S.I., CAT. A.12/2025/UFF. IMMIGRAZIONE – 1° SEZIONE, NOTIFICATO A MANI DEL RICORRENTE IN DATA 19 MARZO 2025, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO UE
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 gennaio 2026 |
| Numero | 202600220/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo nell'Unione Europea in Italia, ha presentato istanza al Questore della Provincia di Venezia per ottenere l'aggiornamento del proprio permesso di soggiorno. Il Questore, competente in materia di immigrazione e sicurezza pubblica, ha rigettato detta istanza con provvedimento amministrativo numerato 44/2025/div. P.a.s.i. emesso il 18 febbraio 2025 e formalmente notificato al ricorrente in data 19 marzo 2025. Dinanzi a tale rigetto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nella sezione competente per la provincia di Venezia, contestandone la legittimità e sostenendo di avere diritto all'aggiornamento richiesto conforme alla normativa che disciplina la condizione dei cittadini europei in Italia.
Il quadro normativo
La materia della condizione giuridica dei cittadini dell'Unione Europea soggiornanti in Italia è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo numero 30 del 2007, che ha incorporato nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sulla libera circolazione, nonché dalle successive modifiche normative che hanno rafforzato i diritti dei soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno rappresenta il documento amministrativo che attesta legalmente il diritto di una persona straniera a soggiornare nel territorio della Repubblica e deve essere aggiornato secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, in questo caso il Questore quale vertice della questura provinciale. La normativa comunitaria e nazionale riconosce ai cittadini europei che hanno risieduto regolarmente in Italia per un periodo determinato il diritto acquisito a permanere nel territorio, diritto che non può essere arbitrariamente compresso da provvedimenti amministrativi di rigetto privi di giustificazione.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità del rigetto opposto dal Questore all'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno del ricorrente, quale cittadino europeo titolare di status consolidato di lungo periodo. In questione era se il Questore disponesse di un'adeguata motivazione per negare l'aggiornamento amministrativo del documento, oppure se il rigetto configurasse un esercizio illegittimo del potere discrezionale poiché carente di ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di altri vizi di legittimità. Il ricorrente contestava implicitamente la correttezza procedimentale del provvedimento, assumendo di aver diritto soggettivo all'aggiornamento della documentazione di soggiorno secondo le tempistiche ordinarie previste dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nella sua composizione collegiale per la Sezione Terza, ha accertato che il ricorrente versava in condizioni economiche tali da giustificare l'accesso al gratuito patrocinio, vale a dire che era privo dei mezzi economici necessari per sostenere le spese dell'oneroso giudizio amministrativo e per retribuire un difensore privato. L'accoglimento dell'istanza di patrocinio gratuito sottende la valutazione del collegio secondo cui la domanda prospettava questioni di diritto e di fatto che non risultavano manifestamente infondate, circostanza che giustificava di accordare al ricorrente l'assistenza legale gratuita a carico dello Stato. L'ammissione al patrocinio, pur non costituendo una pronuncia decisiva nel merito della controversia sulla legittimità del provvedimento del Questore, rappresenta un significativo riconoscimento della serietà e della plausibilità della posizione giuridica del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Terza, ha provveduto ad ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio, garantendogli così l'assistenza di un avvocato di ufficio per la prosecuzione del giudizio. Tale pronuncia consente al ricorrente di far valere le proprie ragioni nel prosieguo del procedimento senza affrontare ulteriori sacrifici economici, aprendo la strada a una valutazione nel merito della controversia mediante udienza dinanzi al collegio giudicante nei successivi gradi di discussione del ricorso.
Massima
L'ammissione al gratuito patrocinio di un ricorrente nel processo amministrativo riconosce la credibilità della sua carenza di mezzi e implica una preliminare valutazione di non manifesta infondatezza della domanda, operando come presupposto per l'accertamento definitivo della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia in data 18 febbraio 2025, notificato al ricorrente in data 19 marzo 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I01535429, di cui era titolare il ricorrente, con contestuale revoca di tale titolo di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza emessa dalla Questura di Venezia in data 6 novembre 2024 e notificata al ricorrente il 14 novembre 2024. sul ricorso numero di registro generale 872 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Venezia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Revoca il decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- in data 19 maggio 2025 e ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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