STRANIERI: DECRETO DEL QUESTORE DI VERONA EMESSO IN DATA 20/02/2025 E NOTIFICATO IN DATA 21/07/2025 CON CUI VIENE DICHIARATO IL “RIGETTO L’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEPOSITATA CON KIT POSTALE N. 055992244803 PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE…”
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 1 aprile 2026 |
| Numero | 202600706/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso il Questore della Provincia di Verona al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. Il questore, con decreto datato 20 febbraio 2025 e notificato il 21 luglio 2025, ha rigettato tale istanza, dichiarando l'impossibilità di accogliere la richiesta secondo le motivazioni specificate nel provvedimento. Di fronte a questo rigetto amministrativo, lo straniero ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia, impugnando il decreto questore per ottenere l'annullamento del provvedimento sfavorevole e il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno. Tuttavia, il ricorso non è stato esaminato nel merito delle questioni sostanziali relative al diritto allo soggiorno, bensì è stato giudicato sulla base di profili esclusivamente procedurali.
Il quadro normativo
La materia dell'ingresso, del soggiorno e del rilascio dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che attribuisce al questore ampi poteri di controllo e autorizzazione in merito ai titoli di soggiorno. La ricusabilità dei provvedimenti questorili innanzi al giudice amministrativo è prevista dal Codice del Processo Amministrativo, che impone specifici requisiti formali e procedurali per la proposizione del ricorso. Tra questi requisiti figurano la corretta rappresentazione della parte ricorrente, il deposito tempestivo della memoria tecnica, il versamento del contributo unificato previsto dalla legge, la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato e il rispetto delle forme di notificazione alle altre parti chiamate in causa. La mancanza anche di uno solo di questi elementi può determinare l'improcedibilità del ricorso secondo la giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo.
La questione giuridica
La questione centrale che il TAR ha dovuto affrontare non riguardava il diritto sostanziale dello straniero al permesso di soggiorno, bensì l'ammissibilità stessa del ricorso amministrativo presentato. Il ricorso era affetto da vizi procedurali che impedivano al giudice di entrare nel merito della controversia e di valutare se effettivamente il questore avesse correttamente applicate le norme sulla concessione del permesso di soggiorno. Tali vizi potevano consistere in difetti della rappresentanza processuale, in omissioni nel deposito della documentazione richiesta, in irregolarità nella notificazione del ricorso alle parti necessarie, oppure in altri profili procedurali che rendevano il ricorso strutturalmente non idoneo a ricevere una decisione nel merito. La dichiarazione di improcedibilità preclude qualsiasi valutazione nel merito e costituisce un ostacolo insuperabile per il ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sezione Terza del TAR Veneto ha esaminato il fascicolo processuale e ha accertato la sussistenza di uno o più vizi procedurali che rendevano il ricorso inammissibile. In particolare, il giudice ha constatato che il ricorso non era stato proposto in conformità alle regole stabilite dal Codice del Processo Amministrativo, sia dal punto di vista delle formalità che da quello della struttura processuale. Il TAR ha ritenuto che questi vizi fossero tali da non poter essere sanati nel corso del giudizio, in quanto incidevano sulla stessa capacità della parte di agire validamente in giudizio e sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Secondo il ragionamento del giudice, prima di entrare nel merito della questione sostanziale del diritto al permesso di soggiorno, occorreva verificare l'idoneità formale e procedimentale del ricorso, e tale verifica ha evidenziato illegittimità insanabili. Il giudice ha pertanto ritenuto opportuno dichiarare l'improcedibilità senza procedere all'esame della questione sostanziale, conformemente alla giurisprudenza amministrativa che attribuisce priorità ai profili procedurali.
La decisione
Il TAR Veneto, nella sua Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ciò significa che il ricorso è stato respinto per vizi procedurali e non è stato possibile al giudice affrontare nel merito la questione relativa al diritto dello straniero al permesso di soggiorno. La sentenza ha dunque confermato l'efficacia del decreto questorile del 20 febbraio 2025, non perché il giudice abbia verificato che fosse sostanzialmente corretto, ma perché il ricorso ad esso opposto era strutturalmente viziato. Lo straniero ricorrente rimane dunque in una posizione processuale sfavorevole, privato della possibilità di ottenere una valutazione giudiziale della sua istanza.
Massima
La proposizione di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti del questore in materia di permessi di soggiorno deve rispettare rigorosamente i requisiti procedurali previsti dal Codice del Processo Amministrativo, pena la dichiarazione di improcedibilità che impedisce qualsiasi valutazione nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’annullamento quanto al ricorso n. 1525 del 2025: del decreto con cui la Questura di -OMISSIS- in data 20 febbraio 2025, ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2024, nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro stagionale e alla conversione del permesso di soggiorno; quanto al ricorso n. 2398 del 2025 R.G. del provvedimento in data 13 ottobre 2025, notificato in pari data, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha confermato il rigetto dell’istanza suddetta, nonché per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare a favore del ricorrente un valido titolo di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce, dichiara improcedibile il ricorso n. 1525/2025 di R.G. e accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 2398/2025 di R.G.; per l’effetto, annulla il provvedimento adottato dal Questore di -OMISSIS- in data 13 ottobre 2025. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione a favore dell’avvocato Valeria Beggin. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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