Cessione del credito: pro soluto vs pro solvendo — differenze, rischi e tutele
Una guida completa per cedenti e cessionari: come funzionano le due modalità di cessione del credito, quali rischi comportano e come proteggersi contrattualmente.
La cessione del credito è uno strumento contrattuale sempre più utilizzato nel mondo degli affari, sia dalle imprese che vogliono liquidare rapidamente i propri crediti commerciali, sia dagli operatori finanziari specializzati nel mercato dei crediti. Eppure, la distinzione tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo — fondamentale per capire chi assume il rischio di mancato pagamento — rimane spesso oscura ai non addetti ai lavori.
In Italia, la disciplina della cessione del credito è contenuta negli articoli 1260-1267 del Codice Civile e si integra con una normativa speciale per alcune tipologie (factoring, cartolarizzazione, cessione di crediti d'impresa). Comprendere questa distinzione è essenziale sia per chi cede i propri crediti per ottenere liquidità immediata, sia per chi li acquista come investimento o nell'ambito di operazioni di recupero.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio le due formule, i loro effetti giuridici, i rischi per cedente e cessionario e le strategie di tutela contrattuale. Capire bene questi meccanismi può fare la differenza tra un'operazione profittevole e una perdita significativa.
1. La cessione del credito: inquadramento generale
La cessione del credito è il contratto con cui il creditore originario (cedente) trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo (cessionario) che diventa il nuovo creditore nei confronti del debitore (ceduto). Il tutto può avvenire senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o le parti abbiano escluso contrattualmente la cedibilità.
Il cessionario, una volta perfezionata la cessione, subentra in tutti i diritti del cedente: può esigere il pagamento, agire in giudizio, avvalersi delle garanzie accessorie (ipoteche, pegni, fideiussioni) che assistono il credito ceduto. La cessione può riguardare crediti già esigibili, crediti futuri e persino crediti condizionali.
La notifica al debitore ceduto
La cessione ha effetto verso il debitore ceduto dal momento in cui questi ne viene a conoscenza. La notifica (o l'accettazione del debitore) è importante anche ai fini dell'opponibilità ai terzi: se lo stesso credito viene ceduto più volte, prevale il cessionario che ha notificato per primo al debitore, anche se la sua cessione è successiva nel tempo.
2. Cessione pro soluto: il cessionario assume il rischio di insolvenza
Nella cessione pro soluto (letteralmente: "a titolo definitivo"), il cedente garantisce soltanto l'esistenza del credito al momento della cessione (la cosiddetta "veritas nominis"), ma non risponde della solvenza del debitore ceduto. In altre parole: se il debitore non paga, il problema è del cessionario.
Questa è la modalità standard prevista dall'art. 1267 c.c., salvo patto contrario. Il cedente, una volta incassato il corrispettivo della cessione, è liberato da qualsiasi ulteriore responsabilità verso il cessionario relativamente alla solvibilità del debitore.
Vantaggi per il cedente
- Liberazione definitiva e immediata dal rischio di credito
- Miglioramento immediato dei flussi di cassa e del bilancio (derecognition del credito)
- Nessuna responsabilità residua in caso di insolvenza del debitore
- Possibilità di cedere anche crediti di qualità dubia, purché se ne riveli l'esistenza
Vantaggi per il cessionario
- Acquisisce il credito a un prezzo scontato rispetto al valore nominale
- Gestisce in autonomia il recupero senza dover coinvolgere il cedente
- Può realizzare un margine significativo se il debitore alla fine paga
La cessione pro soluto è tipica delle operazioni di factoring senza rivalsa, delle cartolarizzazioni (NPL e UTP) e delle cessioni di portafogli di crediti deteriorati tra istituti finanziari. Per chi ha crediti commerciali da recuperare e preferisce incassare subito — anche a un valore ridotto — questa formula è spesso la soluzione ideale. Puoi approfondire le opzioni di recupero crediti sul nostro portale.
3. Cessione pro solvendo: il cedente rimane garante della solvenza
Nella cessione pro solvendo (letteralmente: "in funzione del pagamento"), il cedente non si limita a garantire l'esistenza del credito, ma si fa anche garante della solvenza del debitore ceduto. Ciò significa che, se il debitore non paga, il cessionario può rivalersi sul cedente per il recupero del corrispettivo già pagato.
Questa formula è prevista dall'art. 1267 c.c. quando le parti la pattuiscono espressamente. La responsabilità del cedente per la solvenza del debitore è limitata: il cedente è tenuto nei limiti di quanto ha ricevuto e non risponde delle spese successive alla cessione, salvo patto contrario. Tuttavia, il cedente può ampliare contrattualmente questa garanzia, arrivando addirittura a garantire il buon esito dell'intera operazione.
Quando si usa la cessione pro solvendo
La cessione pro solvendo è tipica nelle cessioni a scopo di garanzia (il cedente cede il credito in garanzia di un proprio debito verso il cessionario), nelle operazioni di smobilizzo crediti con factoring "con rivalsa" e in certi contesti di cessione di crediti infragruppo dove il cedente e il cessionario si conoscono e si fidano reciprocamente.
| Aspetto | Pro Soluto | Pro Solvendo |
|---|---|---|
| Garanzia del cedente | Solo sull'esistenza del credito | Sull'esistenza e sulla solvenza del debitore |
| Rischio insolvenza | A carico del cessionario | Rimane (in parte) in capo al cedente |
| Prezzo della cessione | Inferiore (sconto maggiore) | Superiore (sconto minore) |
| Rivalsa post-cessione | Nessuna per il cessionario | Possibile verso il cedente |
| Trattamento contabile (IFRS 9) | Derecognition dal bilancio del cedente | Spesso rimane in bilancio come passività |
| Utilizzo tipico | NPL, cartolarizzazioni, factoring senza rivalsa | Factoring con rivalsa, cessioni in garanzia |
4. Il factoring: la cessione del credito in chiave commerciale
Il factoring è la forma più diffusa di cessione dei crediti commerciali in Italia. Un'impresa (fornitore) cede i propri crediti verso i clienti a una società di factoring (factor), che in cambio anticipa una percentuale del valore nominale e si occupa della gestione e del recupero.
I contratti di factoring possono essere strutturati sia "con rivalsa" (equivalente al pro solvendo: se il debitore non paga, il factor si rivale sul fornitore) sia "senza rivalsa" (equivalente al pro soluto: il factor assume il rischio di insolvenza). In entrambi i casi, il fornitore ottiene liquidità immediata e svincolo dalla gestione dei crediti.
Il factoring internazionale
Per le imprese che operano con clienti esteri, il factoring internazionale (tramite le reti FCI o IFC) consente di cedere anche i crediti cross-border, riducendo il rischio paese. Il factor italiano si appoggia a un correspondent factor nel paese del debitore per la gestione locale del credito.
5. La cartolarizzazione dei crediti (securitization)
La cartolarizzazione (regolata dalla L. 130/1999) è un'operazione più complessa attraverso cui un portafoglio di crediti viene ceduto pro soluto a una Special Purpose Vehicle (SPV), che emette titoli (Asset-Backed Securities) collocati sul mercato. È lo strumento usato dalle banche per cedere i propri portafogli NPL (Non Performing Loans).
Il cedente (banca o intermediario) cede il portafoglio una volta per tutte, spesso a un prezzo molto inferiore al valore nominale (GBV), e ottiene liquidità. Gli investitori nei titoli ABS assumono il rischio di recupero. Per un creditore individuale, questo sistema è accessibile indirettamente: se il suo credito è stato ceduto da una banca a un'SPV, il nuovo creditore legittimato a chiedergli il pagamento è l'SPV stessa.
6. Rischi per il cedente: cosa può andare storto
Nonostante i vantaggi, la cessione del credito espone il cedente a rischi specifici che è bene conoscere in anticipo:
- Garanzia di esistenza del credito: anche nella cessione pro soluto, il cedente è sempre responsabile dell'esistenza del credito ceduto. Se il credito non esiste (ad es. per compensazione già avvenuta, prescrizione o precedente pagamento), il cedente deve restituire il corrispettivo ricevuto
- Eccezioni opponibili dal debitore: il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente originario (pagamento, compensazione, nullità del contratto). Un cessionario che non fa adeguata due diligence rischia di acquistare un credito "contestato"
- Rischio di revocatoria: se il cedente cade successivamente in fallimento, la cessione può essere soggetta ad azione revocatoria se effettuata nel periodo sospetto e con intenzione di frodare i creditori
- Cessioni multiple: cedere lo stesso credito a più soggetti è un reato (truffa) e genera obblighi risarcitori
7. Tutele contrattuali: le clausole da inserire nel contratto di cessione
Una redazione attenta del contratto di cessione è fondamentale per ridurre i rischi di entrambe le parti. Le clausole più importanti da negoziare sono:
- Dichiarazioni e garanzie (rep & warranties) del cedente: l'esistenza del credito, l'assenza di contestazioni, la mancanza di cessioni precedenti, l'inesistenza di compensazioni
- Diritto di due diligence: il cessionario dovrebbe avere il diritto di esaminare tutta la documentazione relativa al credito prima del closing
- Meccanismi di price adjustment: se emerge dopo la cessione che il credito era inferiore al dichiarato, il prezzo si rettifica automaticamente
- Clausola di indemnity: il cedente si obbliga a manlevare il cessionario da eventuali perdite dovute a dichiarazioni false o incomplete
- Notifica strutturata al debitore ceduto: per evitare contestazioni, la notifica dovrebbe essere effettuata tramite raccomandata A/R o con atto notificato da ufficiale giudiziario
Per la redazione di contratti di cessione del credito complessi, il supporto di un avvocato civile specializzato è indispensabile.
8. Aspetti fiscali e contabili della cessione del credito
La cessione del credito ha importanti implicazioni fiscali e contabili che non vanno sottovalutate:
- IVA: la cessione di crediti non è di per sé un'operazione imponibile IVA (è un'operazione finanziaria esente), ma la commissione del factor/cessionario può essere soggetta a IVA
- Imposte dirette: la minusvalenza realizzata dal cedente (differenza tra valore nominale e prezzo di cessione) è in linea di principio deducibile, ma con limiti specifici per i crediti commerciali rispetto a quelli bancari
- Contabilità: secondo i principi OIC e IFRS, la cessione pro soluto consente la derecognition del credito dal bilancio del cedente solo se tutti i rischi e benefici sono trasferiti al cessionario; la cessione pro solvendo spesso non soddisfa questo requisito
- Registro: i contratti di cessione di crediti pecuniari sono soggetti a imposta di registro in misura fissa se stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata
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