Pignoramento del conto corrente: cosa può fare il debitore per difendersi
Somme impignorabili, procedura bancaria e strumenti di difesa per il titolare del conto
Il pignoramento del conto corrente è una delle forme di esecuzione forzata più rapide ed efficaci a disposizione dei creditori. A differenza del pignoramento immobiliare, che richiede tempi molto lunghi, il pignoramento presso la banca consente al creditore di bloccare e trasferire al proprio patrimonio le somme depositate sul conto del debitore in tempi relativamente brevi, spesso nell'arco di poche settimane.
Per il debitore, trovarsi il conto corrente pignorato è una situazione particolarmente difficile: può significare l'impossibilità di pagare l'affitto, le bollette, la spesa quotidiana o di gestire le normali esigenze di vita. Tuttavia, la legge prevede importanti tutele per il debitore che è necessario conoscere: non tutte le somme sul conto sono pignorabili, e il debitore ha diversi strumenti per difendersi o limitare l'impatto del pignoramento.
In questa guida analizziamo nel dettaglio la procedura di pignoramento del conto corrente, i limiti previsti dalla legge per la tutela del debitore, cosa deve fare la banca quando riceve l'atto di pignoramento, e quali sono le mosse concrete che il debitore può fare per difendersi o ridurre al minimo i danni.
Come funziona il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), dove il terzo è la banca (o la posta). La procedura inizia con la notifica di un atto di pignoramento alla banca e contestualmente al debitore. L'atto identifica il creditore, il titolo esecutivo su cui si basa la pretesa, il debito e l'ordine alla banca di non disporre delle somme fino alla concorrenza del credito.
Ricevuto l'atto di pignoramento, la banca è tenuta a bloccare immediatamente le somme presenti sul conto fino all'importo indicato nell'atto. Da quel momento, il titolare del conto non può più disporre liberamente delle somme bloccate: gli eventuali prelievi, bonifici in uscita o pagamenti con carta che eccedono il saldo non bloccato vengono rifiutati.
La banca deve poi rendere la dichiarazione del terzo entro 10 giorni, indicando il saldo del conto al momento della notifica e se esistono altri rapporti bancari intestati al debitore (depositi a risparmio, dossier titoli, etc.). Se il saldo è sufficiente a coprire il credito, si procede direttamente all'assegnazione delle somme; altrimenti il creditore dovrà attendere che il conto venga alimentato da nuovi accrediti.
Quali somme sono impignorabili sul conto corrente
Non tutte le somme presenti sul conto corrente sono liberamente pignorabili. La legge prevede alcune importanti eccezioni a tutela del debitore, in particolare per le somme aventi natura alimentare o previdenziale.
| Tipo di somma | Regime di pignorabilità | Limite impignorabile |
|---|---|---|
| Stipendio / Salario (ultimo accredito) | Parzialmente pignorabile | Impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale (≈ 1.602 €) |
| Pensione INPS (ultimo accredito) | Parzialmente pignorabile | Impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale (≈ 1.602 €) |
| Sussidi di disoccupazione, maternità, malattia INPS | Impignorabili | Totalmente impignorabili |
| Assegno unico universale figli | Impignorabile | Totalmente impignorabile |
| Somme di risparmio generico | Liberamente pignorabile | Nessun limite |
| Reddito di cittadinanza / ADI | Impignorabile | Totalmente impignorabile |
È importante sottolineare che le tutele relative allo stipendio e alla pensione si applicano solo alle somme dell'ultimo accredito. Le somme che risalgono ad accrediti precedenti, anche se derivanti originariamente da stipendio o pensione, sono considerate risparmio generico e diventano liberamente pignorabili una volta che l'ultimo accredito è stato consumato.
Il conto corrente cointestato: cosa succede
Quando il conto corrente è cointestato tra due o più persone e il pignoramento riguarda solo uno dei cointestatari, si pone il problema di determinare quale quota del saldo sia effettivamente di pertinenza del debitore. In linea generale, la giurisprudenza presume che le somme depositate appartengano in parti uguali ai cointestatari, salva la prova contraria.
Questo significa che su un conto cointestato tra due persone, sarà pignorabile in via presuntiva solo la metà del saldo. Il cointestatario non debitore può tuttavia intervenire nel procedimento esecutivo e dimostrare che una quota maggiore delle somme gli appartiene (ad esempio perché ha versato personalmente quel denaro sul conto). La prova può essere fornita con estratti conto, bonifici in entrata, buste paga o qualsiasi altro documento che dimostri la provenienza delle somme.
Pignoramento del conto corrente di un'impresa
Le imprese individuali e le società sono soggette alle stesse regole generali del pignoramento presso terzi, ma con alcune particolarità. Per le società di capitali (srl, spa), il creditore può pignorare i conti aziendali senza limitazioni legate alle esigenze personali del titolare: le tutele per i conti stipendio/pensione non si applicano, salvo per le somme destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.
In caso di recupero crediti nei confronti di un'impresa, il creditore procederà tipicamente al pignoramento dei conti correnti aziendali, dei crediti verso clienti (tramite pignoramento dei crediti) e, se necessario, dei beni strumentali. Per i conti destinati al pagamento degli stipendi dei dipendenti, la banca deve segnalare la destinazione delle somme e il giudice può tenerne conto nella valutazione dell'istanza di sospensione.
Come difendersi dal pignoramento del conto corrente
Le strategie di difesa disponibili per il debitore sono molteplici e devono essere valutate con l'assistenza di un avvocato specializzato in diritto civile. La scelta della strategia dipende dalle circostanze concrete: dalla natura del titolo esecutivo, dalla composizione del saldo del conto, dall'esistenza di somme impignorabili e dalla situazione debitoria complessiva.
Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Se il debitore ritiene che il creditore non abbia il diritto di procedere all'esecuzione forzata, può proporre opposizione all'esecuzione. Questo accade, ad esempio, se il titolo esecutivo è già stato soddisfatto, se il credito si è prescritto, se esiste una compensazione con un controcredito del debitore, o se il titolo esecutivo è stato impugnato e sospeso da un altro giudice. L'opposizione può essere accompagnata da un'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Se non si contesta il diritto del creditore all'esecuzione ma si lamentano vizi formali nella procedura (ad esempio, vizi nell'atto di pignoramento, mancata notifica del precetto, errori nell'identificazione delle somme pignorate), si può proporre opposizione agli atti esecutivi. Questa opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto viziato.
Istanza di riduzione del pignoramento
Se il saldo del conto supera ampiamente il credito del pignorante, il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento limitandolo alle somme strettamente necessarie per soddisfare il creditore. Questa istanza è particolarmente utile quando sono stati pignorati per intero i fondi di un conto aziendale che serve a pagare i fornitori o i dipendenti.
Come tutelare le somme impignorabili già presenti sul conto
Un problema pratico molto frequente riguarda la tutela delle somme impignorabili (stipendio, pensione, sussidi) che si trovano già sul conto al momento del pignoramento. In teoria, queste somme godono di protezione, ma in pratica la banca spesso blocca l'intero saldo senza distinguere la natura delle somme.
In questo caso il debitore deve agire rapidamente: presentare alla banca un'istanza scritta che identifica le somme impignorabili e ne richiede lo sblocco, allegando la documentazione comprovante la natura delle somme (estratto conto con gli accrediti, cedolino di paga, comunicazione INPS). Se la banca non provvede spontaneamente, occorre presentare al giudice dell'esecuzione un'istanza di riduzione o sospensione parziale del pignoramento.
È fondamentale agire nei primissimi giorni dopo la notifica del pignoramento, poiché la procedura per l'assegnazione delle somme può procedere rapidamente una volta che la banca ha reso la dichiarazione del terzo.
La crisi da sovraindebitamento: una soluzione strutturale
Quando la situazione debitoria è particolarmente grave e il debitore si trova ad affrontare pignoramenti multipli su conto corrente, stipendio e altri beni, la soluzione più efficace può essere ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Queste procedure — piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — consentono al debitore non imprenditore di trovare un accordo strutturato con tutti i creditori, con la possibilità di bloccare le singole azioni esecutive in corso (compreso il pignoramento del conto corrente) e di ristrutturare il debito complessivo in modo sostenibile. Si tratta di una soluzione drastica ma che può essere l'unica via per chi è sommerso dai debiti.
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