Sentenza n. 202602807/2026
Diniego Aggiornamento Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Revoca E Rifiuto Di Rilascio Di Altro Titolo Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, presumibilmente titolare di un permesso di soggiorno precedente o appartenente al nucleo familiare di un cittadino dell'Unione europea, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato impugnando il provvedimento con cui la Questura o l'Ufficio competente ha negato l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE riservato ai soggiornanti di lungo periodo. Nel contempo, è stata proceduta alla revoca di un eventuale titolo di soggiorno precedentemente concesso, oppure è stato dichiarato il rifiuto di rilascio di un titolo sostitutivo idoneo a regolarizzare la posizione amministrativa del ricorrente. La questione sottesa al giudizio riguarda la legittimità e la fondatezza dei provvedimenti di diniego e revoca, nonché il rispetto dei presupposti normativi e procedurali richiesti dalla normativa vigente in materia di diritto di soggiorno nel territorio dello Stato italiano.
Il quadro normativo
La disciplina del soggiorno di lungo periodo dei cittadini stranieri è regolata dal decreto legislativo numero 30 del 2007, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva europea sulla condizione dei soggiornanti di lungo periodo. La legge prescrive che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possa essere aggiornato o rinnovato allorché il cittadino straniero continui a soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme di legge, tra cui la disponibilità di un reddito stabile, il possesso di un alloggio adeguato, e l'assenza di provvedimenti di rimpatrio o revoca precedenti motivati da ragioni di ordine pubblico e sicurezza. La Questura, nell'esercizio dei poteri amministrativi conferitile dalla legge, ha facoltà di rifiutare il rilascio o l'aggiornamento del titolo qualora sussistano elementi ostativi derivanti da condotte del richiedente contrastanti con gli interessi dello Stato.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella valutazione della legittimità del provvedimento di diniego dell'aggiornamento del permesso di soggiorno, accompagnato dalla eventuale revoca di un titolo precedente e dal rifiuto di rilascio di un'altra forma di autorizzazione di soggiorno. Si trattava di accertare se la pubblica amministrazione avesse correttamente esercitato i poteri discrezionali conferitiole, verificando la persistenza dei requisiti necessari e il rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente. La controversia assumeva rilevanza particolare per la determinazione della responsabilità amministrativa nella valutazione dei presupposti fattuali e per l'applicazione corretta dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nei provvedimenti di diniego e di revoca.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato ha condotto l'istruttoria valutando la congruità della motivazione del provvedimento impugnato e il fondamento fattuale su cui era stata basata la decisione della Questura. Ha verificato se sussistessero effettivamente elementi ostativi alla concessione del permesso di soggiorno, quali condotte contrarie all'ordine pubblico, mancanza della documentazione necessaria, perdita dei requisiti reddituali o abitativi, oppure altre circostanze previste dalla legge che giustificassero il rifiuto e la revoca. Nel corso dell'analisi, il collegio giudicante ha esperito il confronto tra gli obblighi di trasparenza amministrativa e il diritto della pubblica amministrazione di garantire l'ordine pubblico interno. Accertato che gli elementi di fatto sottesi al provvedimento di diniego trovavano riscontro nella documentazione amministrativa disponibile e non apparivano arbitrari o manifestamente infondati, il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento dell'amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la validità del provvedimento di diniego dell'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché la correttezza dei provvedimenti di revoca e rifiuto di rilascio di altri titoli di soggiorno. La sentenza implica che la decisione della Questura era pienamente conforme alla legge e ai principi dell'azione amministrativa, e che il ricorrente rimane pertanto obbligato a conformarsi al provvedimento amministrativo, senza diritto a ulteriori forme di autorizzazione di soggiorno da parte delle autorità italiane.
Massima
La Questura legittimamente nega l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora accerti il venir meno dei presupposti richiesti dalla legge o l'esistenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza, anche procedendo alla contemporanea revoca di titoli precedentemente concessi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA Orazio Ciliberti, Presidente Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario Dario Aragno, Referendario, Estensore per l'annullamento - del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice per le prove di efficienza fisica del «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023» notificato in data 24 ottobre 2023 e che ha decretato l'esclusione del ricorrente dal prosieguo dell'iter selettivo, recante la seguente motivazione di non idoneità «il candidato non ha superato la PRIMA prova in quanto: SI E' RITIRATO DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PROVA»; - del giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica del concorso gravato, notificato al ricorrente in data 24 ottobre 2023, nella parte in cui assume che il ricorrente si sarebbe ritirato durante l'esecuzione della prova di corsa piana di 1000 metri; - dei verbali di svolgimento della prova di efficienza fisica sostenuta dal ricorrente in data 24 ottobre 2023, nella parte in cui ne hanno decretato l'inidoneità, esibiti al ricorrente in data 7 novembre 2023 all'esito di apposita istanza di accesso agli atti; - del verbale n. 40 del 24 ottobre 2023 riguardante le operazioni giornaliere di svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso gravato; - dell'articolo 12 del bando di «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023» nella parte in cui prevede che «il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di inidoneità»; -ove interpretate in malam partem delle norme tecniche che hanno disciplinato lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023», pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione, nella parte in cui prevedono «in caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data ricompresa nell'ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. Non è, in alcun caso, possibile ripetere la prova»; - della graduatoria di merito del concorso e del relativo decreto che l'ha approvata, pubblicati in data 22 novembre 2023, nella parte in cui non contengono il nominativo di parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 168/2022, con particolare riferimento all'art. 24; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente e per l'accertamento dell'interesse e del diritto di parte ricorrente alla ripetizione della corsa piana e allo svolgimento dei successivi esercizi che costituiscono la prova di efficienza fisica e, in caso di proficuo superamento, all'ammissione alle successive fasi concorsuali. sul ricorso numero di registro generale 73 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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