Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III21 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202603120/2026

Annullamento In Autotutela Del Decreto Di Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Le organizzazioni sindacali Confederazione Unitaria di Base e Sindacato Generale di Base hanno proposto ricorso al TAR Lazio impugnando l'ordinanza n. 200 T adottata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 26 novembre 2024. L'ordinanza contestata aveva ordinato la riduzione a 4 ore della durata di uno sciopero generale nazionale che coinvolgeva i settori del trasporto aereo, del trasporto pubblico locale e del trasporto marittimo, interessando complessivamente i lavoratori pubblici, privati, in appalto e strumentali. Lo sciopero era stato proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL con l'adesione di numerose altre organizzazioni sindacali. Le ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza ministeriale ritenendola adottata senza i corretti presupposti legali e procedurali, eccedendo i poteri attribuiti al Ministro in materia di limitazione degli scioperi nei servizi essenziali.

Il quadro normativo

La materia della disciplina degli scioperi nei servizi pubblici essenziali è regolata in Italia da una norma primaria dedicata e dal sistema di attuazione mediante Commissione di Garanzia. Il Ministro competente per il settore trasporti dispone di poteri ordinatori finalizzati a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e il mantenimento di livelli minimi di servizio durante gli scioperi proclamati nei comparti essenziali. Questi poteri ordinatori includono la possibilità di limitare la durata degli scioperi per contemperare il diritto di astensione dal lavoro con gli interessi primari dei cittadini utenti dei servizi. La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali esercita funzioni di controllo e di verifica sulla regolarità delle ordinanze ministeriali in questa materia, rappresentando un filtro istituzionale per la legittimità dei provvedimenti.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consisteva nel verificare se l'ordinanza n. 200 T del Ministro, che riduceva unilateralmente la durata dello sciopero proclamato a 4 ore, fosse stata legittimamente adottata secondo le norme vigenti e i principi costituzionali che presiedono al bilanciamento tra il diritto di sciopero da un lato e il diritto alla mobilità e ai servizi essenziali dall'altro. Le ricorrenti prospettavano presumibilmente violazioni legate all'eccesso di potere, alla mancanza di adeguata motivazione, al difetto procedimentale nella consultazione delle organizzazioni sindacali e alla violazione del principio di proporzionalità. La questione toccava profondamente i confini del potere amministrativo nel contemperare diritti costituzionali confliggenti, laddove il diritto di sciopero trova limite nel diritto al mantenimento dei servizi pubblici essenziali.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio, in composizione collegiale sotto la presidenza di Elena Stanizzi con estensore Luca Biffaro, ha esaminato nel merito le doglianze delle ricorrenti nella camera di consiglio del 19 novembre 2025. Pur non esprimendo analiticamente nella presente sentenza la motivazione estesa, il collegio ha concluso per il rigetto totale del ricorso, ritenendo legittima l'ordinanza impugnata. Il giudice ha implicitamente accolto la posizione difensiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Commissione di Garanzia, ritenendo che l'esercizio del potere ordinatorio ministeriale rientrasse in pienezza nei poteri attribuiti dalla legge e rappresentasse corretta espressione del bilanciamento tra i diritti in gioco, conformato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono l'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha disposto il rigetto della domanda delle ricorrenti, dichiarando dunque legittima l'ordinanza n. 200 T del Ministro con tutti i suoi effetti e conseguenze. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in causa, il che significa che ciascun soggetto processuale ha sostenuto i propri costi senza condanna dell'avversario, secondo il principio per cui ciascuno rimane gravato dalle proprie spese. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'Autorità amministrativa secondo le norme di procedura amministrativa, divenendo così titolo per l'esecuzione dell'ordinanza ministeriale sui tre settori di trasporto interessati.

Massima

Il potere ministeriale di ordinanza per la limitazione della durata degli scioperi proclamati nei servizi pubblici essenziali di trasporto è legittimamente esercitabile al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e la continuità dei servizi indispensabili, sempre che operato in conformità alla norma primaria e secondo principi di proporzionalità e bilanciamento tra i contrapposti interessi costituzionali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Elena Stanizzi,	Presidente
Luca Biffaro,	Primo Referendario, Estensore
Marco Savi,	Referendario
per l’annullamento
- della ordinanza n. 200 T, adottata in data 26.11.2024 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata ordinata la riduzione a 4 ore dello sciopero generale nazionale nei seguenti servizi:
- limitatamente al settore del trasporto aereo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;
- limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;
- limitatamente al settore del traporto marittimo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;
- di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, comunque connesso e/o dipendente, anche non conosciuto dalle ricorrenti ed espressamente la Deliberazione n. 24/406 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché, per quanto occorrer possa delle deliberazioni della Commissione di Garanzia nn. 03/134; 22/22; 22/279 e 22/280.
sul ricorso numero di registro generale 12724 del 2024, proposto da Confederazione Unitaria di Base e Sindacato Generale di Base, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 1;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federconsumatori - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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