Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III15 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600320/2026

Annullamento In Autotutela Del Decreto Di Concessione Di Cittadinanza Italiana E Ritiro Del Passaporto E Carta Di Identità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Rossella Peri, insegnante specializzata, ha presentato al Ministero dell'Istruzione e del Merito un'istanza formale in data 22 aprile 2025, numero 43806, al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale del proprio titolo di specializzazione sul sostegno didattico. Tale qualificazione era stata acquisita presso l'Universidad Europea in Spagna e certificata il 10 aprile 2025. La ricorrente fondava la propria richiesta sulla direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che disciplina il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati in altri Stati membri dell'Unione Europea, garantendo la libera circolazione dei professionisti nel mercato unico. Tuttavia, il Ministero non ha dato alcuna risposta all'istanza entro i termini ordinari, configurando così un silenzio-inadempimento amministrativo. Per tale motivo, Rossella Peri ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ricorso numero 11088 del 2025, impugnando l'illegittimità del comportamento omissivo del Ministero.

Il quadro normativo

La direttiva 2013/55/CE costituisce il fondamento normativo europeo per il riconoscimento automatico e facilitato dei titoli professionali rilasciati in altri Stati membri, creando una disciplina che consente ai professionisti di esercitare le proprie attività in tutta l'Unione senza ostacoli normativi ingiustificati. In Italia, tale direttiva è recepita nel nostro ordinamento giuridico e vincolosamente applicabile alle amministrazioni pubbliche, incluso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è l'ente competente a riconoscere i titoli di specializzazione didattica degli insegnanti. La legge amministrativa italiana prevede che l'amministrazione debba pronunciarsi sulle istanze dei cittadini entro termini ragionevoli, e il mancato rispetto di tale obbligo configura un silenzio-inadempimento, che è una forma di illegittimità amministrativa suscettibile di impugnazione davanti al giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda se il Ministero dell'Istruzione e del Merito fosse obbligato a valutare e pronunciarsi sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in uno Stato membro europeo secondo le procedure e i termini previsti dalla direttiva 2013/55/CE, oppure se potesse legittimamente mantenere il silenzio indefinitamente. Inoltre, era in gioco il diritto della ricorrente a ottenere una valutazione tempestiva e rispettosa della normativa europea sulla libera circolazione dei professionisti, diritto che rimane sospeso e ineffettuabile fintantoché l'amministrazione non si pronuncia. La questione era rilevante anche sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini europei nel mercato del lavoro, poiché il mancato riconoscimento della qualificazione avrebbe potuto comportare ostacoli concreti all'esercizio della professione di insegnante in Italia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso sulla base della considerazione che il Ministero dell'Istruzione e del Merito era tenuto dalla normativa europea ad esaminare l'istanza presentata dalla ricorrente e a pronunciarsi in merito, specificatamente entro termini ragionevoli e seguendo le procedure previste dalla direttiva 2013/55/CE. Il collegio giudicante ha ritenuto che il silenzio mantenuto dal Ministero costituisce un illecito amministrativo, poiché l'ente non ha ottemperato al proprio dovere di legge di valutare una richiesta di riconoscimento di un titolo rilasciato legittimamente in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Il TAR ha considerato che la normativa europea vincolante non consente al Ministero di ignorare le istanze di riconoscimento, ma lo obbliga piuttosto a condurre un procedimento di valutazione imparziale e tempestivo, con comunicazione formale dell'esito al ricorrente. La decisione del TAR è coerente con la giurisprudenza costituzionale italiana e con i principi europei che tutelano la libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti nell'Unione Europea.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di Rossella Peri e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sulla medesima istanza numero 43806 entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza. Qualora il Ministero non rispetti tale termine, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, il quale avrà il compito di provvedere indipendentemente entro ulteriori novanta giorni, garantendo così l'effettiva attuazione della sentenza. Inoltre, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di cinquecento euro a favore della ricorrente, oltre agli accessori di legge secondo la procedura ordinaria, riconoscendo così anche il diritto della ricorrente al rimborso dei costi sostenuti per la difesa legale.

Massima

La pubblica amministrazione non può mantenere il silenzio su istanze di riconoscimento di titoli professionali rilasciati in altri Stati membri dell'Unione Europea, essendo obbligata dalla direttiva 2013/55/CE a pronunciarsi tempestivamente nel rispetto delle procedure previste, e il silenzio-inadempimento costituisce illecito amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43806 presentata in data 22 aprile 2025 con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea  - Spagna in data 10 aprile 2025
sul ricorso numero di registro generale 11088 del 2025, proposto da Rossella Peri, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Irma Putignano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione; e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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