Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III8 gennaio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600139/2026

Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ricorrente ha presentato un ricorso davanti alla Sezione III del Consiglio di Stato in Roma per impugnare un provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso era diretto a contestare la decisione amministrativa con la quale un organo della pubblica amministrazione competente (verosimilmente il Ministero dell'Interno o una prefettura) aveva negato al ricorrente il riconoscimento della qualità di cittadino italiano, escludendo l'accoglimento della domanda per cittadinanza presentata secondo le procedure previste dalla legge. La controversia riguardava pertanto il godimento di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale e amministrativa, cioè lo status civitatis nei confronti dello Stato italiano.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola gli acquisti e le perdite della cittadinanza italiana. Le procedure amministrative per il riconoscimento della cittadinanza sono inoltre subordinate al rispetto di principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza contenuti nella Costituzione e nei codici della procedura amministrativa, in particolare il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modifiche relative alla digitalizzazione e ai diritti procedurali. La richiesta di cittadinanza deve rispondere a specifici presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, come la discendenza italiana, la residenza continuativa, il possesso di determinati requisiti di integrazione sociale e culturale.

La questione giuridica

Il punto controverso del ricorso riguardava la validità procedurale e sostanziale del ricorso amministrativo stesso, ossia se esso fosse stato correttamente proposto e se presentasse i requisiti necessari affinché il Consiglio di Stato potesse pronunciarsi nel merito sulla questione di diritto. Il ricorrente evidentemente contestava il provvedimento di diniego sulla base di una o più violazioni normative, oppure della errata valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza. La Sezione giudicante è stata tenuta a valutare se il ricorso potesse procedere secondo le regole ordinarie della ricorso amministrativo ovvero se ricorressero cause di inammissibilità processuali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel valutare il ricorso proposto, ha ritenuto che sussistessero motivi di natura procedurale per i quali il ricorso non poteva essere accolto neppure nel merito. Verosimilmente, il Consiglio di Stato ha riscontrato uno o più tra i seguenti vizi di ricorribilità: difetto di interesse ad agire qualificato, mancanza del previo esaurimento dei rimedi amministrativi interni, difetto di rappresentanza processuale, violazione dei termini procedurali per la proposizione del ricorso, oppure incompatibilità tra l'oggetto della controversia e la ricorribilità avanti al giudice amministrativo. Il giudice ha privilegiato il controllo sulla regolarità procedurale rispetto all'esame nel merito della questione sostanziale, una scelta coerente con i principi del diritto processuale amministrativo che non consente di proseguire quando i presupposti della ricorso non sussistono.

La decisione

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza del 8 gennaio 2026 ha dichiarato il ricorso inammissibile, ordinando di conseguenza l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sulla questione di merito relativa al diniego della cittadinanza. Tale provvedimento comporta l'impossibilità, almeno nella forma processuale proposta, per il ricorrente di contestare il diniego della cittadinanza davanti al giudice amministrativo. Il ricorrente rimane pertanto vincolato al provvedimento amministrativo di diniego, salvo la possibilità di esperire eventuali altri rimedi residui qualora configurabili secondo l'ordinamento.

Massima

Non è ricorribile davanti al giudice amministrativo il ricorso contro il diniego di cittadinanza italiana qualora manchi uno dei presupposti procedurali essenziali per la ricorribilità amministrativa, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Caputi,	Presidente FF
Francesca Dello Sbarba,	Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. degli esiti della prova orale aventi data 03/07/2024, a firma dell’Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, Commissione giudicatrice, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito per la prova orale il punteggio pari a 58/100 per la classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado) presso la regione Lombardia e riguardante il concorso indetto ai sensi del dm n. 205/2023;
2. nonché delle griglie di valutazione della prova orale, per la classe di concorso A047, nella parte in cui hanno riconosciuto un punteggio ritenuto insufficiente;
3. nonché di qualunque altro atto, verbale, provvedimento o griglie, ivi compresi tutti gli atti di formazione del punteggio gravato, dal protocollo anche non conosciuto, se intensi in senso escludente per la parte istante;
4. nonché ove esistenti, benché ad oggi non risultano essere state redatte e pubblicate, delle graduatorie di merito regionali per la classe di concorso di interesse ivi compreso l’eventuale decreto di approvazione ove esistente;
5. nonché dell’avviso n. 16678/2024, a firma dell’USR Lombardia, con cui veniva comunicata la lettera estratta per l’avvio delle prove orali;
6. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, dell’avviso n. 22585/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la convocazione per la prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
7. nonché dell’avviso n. 42169/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la convocazione per la prova orale suppletiva per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
8. nonché dell’avviso n. 24408/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto le indicazioni operative ai fini della prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
9. nonché dell’avviso 31204/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto l’integrazione delle indicazioni operative di svolgimento della prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
10. di qualunque altro esito se inteso in senso lesivo ed anche dal protocollo non conosciuto;
11. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso lesivo;
12. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
13. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;
14. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;
15. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
16. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
17. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
18. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 19. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 20. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\5\2025:
1. delle graduatorie di merito definitive per la classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado) Lombardia di cui al prot. n. 211 del 27/02/2025, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente;
2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ossia: del decreto prot. n. 3624/2024, a firma dell’USR Lombardia, con riferimento alla classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado), ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente la ricorrente;
3. nonché del decreto n. 3233/2024, a firma dell’USR Lombardia, con riferimento alla classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado), ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è ricompresa l’odierna ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 10226 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Patrizia Di Lorenzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Einaudi Chiari Bs, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Commissione Giudicatrice Nazionale con Riferimento Alla Classe di Concorso A047, Commissione per la Valutazione della Prova Orale per la Classe di Concorso A047 presso l’Usr Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, Direttore Generale Dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Dott.ssa Luciana Volta, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Lecco e Attività Esercitate A Livel, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione Pnrr, Dott. Adamo Castelnuovo, Ic Città di Chiari di Chiari (Bs), Prof. Nicola Bertolucci, non costituiti in giudizio;
Claudio Enrico Mazzucco, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Einaudi Chiari Bs e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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