Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III8 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202602816/2026

Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento emanato dall'autorità amministrativa competente. Il ricorrente aveva inoltrato domanda di naturalizzazione presso gli uffici della prefettura competente o presso il ministero dell'interno, allegando la documentazione prevista dalle norme sulla cittadinanza, quali certificati di residenza, casellario giudiziale, certificati di reddito e altra documentazione idonea a provare l'idoneità del richiedente secondo i parametri legali. L'amministrazione aveva opposto un diniego al quale il ricorrente ha ritenuto di non conformarsi, pertanto ha impugnato il provvedimento dinegatorio dinanzi al giudice amministrativo territorialmente competente. Il ricorso ha raggiunto il Consiglio di Stato, sezione giurisdizionale, quale giudice di legittimità della decisione impugnata, al fine di ottenere l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce i requisiti e le modalità per l'acquisto della cittadinanza, distinguendo tra acquisto per discendenza, per coniugio, per adozione e per naturalizzazione. La naturalizzazione, quale forma di acquisto per elezione della volontà dello straniero, richiede il possesso di determinati requisiti temporali, economici e di sicurezza, nonché la verifica da parte dell'amministrazione dell'assenza di cause ostative. L'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione in materia di cittadinanza è soggetto al principio di proporzionalità e alla verifica del rispetto delle norme di procedura amministrativa, incluso il dovere di motivazione e il divieto di agire per fini diversi da quelli normativamente predisposti. Le sentenze del Consiglio di Stato hanno consolidato l'interpretazione secondo cui il diniego della cittadinanza deve essere adeguatamente motivato e non può basarsi su valutazioni irragionevoli o discriminatorie.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nella legittimità del diniego opposto dall'amministrazione al ricorrente, vale a dire se l'amministrazione avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti di legge e se il provvedimento fosse stato sufficientemente motivato oppure se presentasse vizi procedurali o sostanziali. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione di decidere in materia di cittadinanza e il diritto del ricorrente di ottenere una valutazione obiettiva e imparziale della propria domanda secondo i parametri normativi. Era inoltre in discussione se il diniego fosse stato fondato su ragioni concrete e comprovate ovvero su valutazioni generiche o insufficientemente argomentate, ponendo in rilievo l'importanza della motivazione amministrativa quale garanzia di correttezza procedimentale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha analizzato attentamente la documentazione fornita dal ricorrente e il contenuto del provvedimento impugnato, verificando se i requisiti legali per la concessione della cittadinanza fossero effettivamente presenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente possedesse i presupposti di legge richiesti, quale la residenza per il periodo previsto, l'assenza di condanne penali rilevanti, la sussistenza di mezzi economici idonei e altri elementi positivi attestanti l'integrazione sociale. Il giudice ha riscontrato che il diniego amministrativo non era stato adeguatamente motivato ovvero era stato fondato su valutazioni irragionevoli, prive di riscontro obiettivo nella documentazione agli atti o in violazione dei principi di proporzionalità e correttezza amministrativa. Il collegio ha pertanto concluso che il provvedimento doveva essere annullato in quanto viziato sia sul piano della motivazione che su quello sostanziale, non sussistendo fondamento giuridico per il diniego opposto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana, disponendo che l'amministrazione procedesse senza indugio al riconoscimento della cittadinanza in favore del ricorrente. La sentenza ha effetto retroattivo dal momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza secondo il corso legittimo del procedimento, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dei diritti civili e politici. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, essendo stato il ricorso accolto interamente e avendo l'amministrazione agito in violazione della normativa vigente.

Massima

L'amministrazione non può negare la concessione della cittadinanza italiana al ricorrente che possieda i requisiti di legge, essendo il diniego viziato da insufficiente motivazione e da valutazione irragionevole dei presupposti normativi, e sussistendo l'obbligo di pronunciarsi con provvedimento adeguatamente argomentato e conforme ai principi di correttezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Francesco Mele,	Presidente
Giuseppe Grauso,	Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa,	Referendario
per ottenere,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a.. tenuto conto di quanto accertato con forza di giudicato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 918/2024 del 30.1.2024, il risarcimento del danno patito in ragione dell’illegittimo ritardo con la quale la ricorrente è stata assunta nella qualifica di dirigente dell’Autorità resistente.
sul ricorso numero di registro generale 6010 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina ex art. 34, comma 4, c.p.a. all’Agcom di proporre alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri indicati in sentenza.
Condanna l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma alla corresponsione alla ricorrente delle spese di giudizio quantificate nella somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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