Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III15 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202603000/2026

Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una signora ha chiesto il rilascio di un visto di lavoro subordinato attraverso il Consolato Generale d'Italia con sede a Casablanca in Marocco. Il consolato ha notificato il diniego della domanda con provvedimento n. 5662 del 27 maggio 2025, notificato il 2 giugno dello stesso anno. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Davide Ascari, ha impugnato questo diniego mediante ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l'annullamento e contestando la legittimità del provvedimento negativo. La controversia si inserisce nel contesto dei visti di ingresso per motivi di lavoro, materia nella quale lo stato italiano esercita attraverso le autorità consolari un potere amministrativo che deve comunque conformarsi ai principi della trasparenza, della motivazione adeguata e del rispetto della procedura amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dei visti di ingresso è disciplinata dalla normativa nazionale italiana sugli stranieri e dalle disposizioni del diritto europeo in tema di circolazione delle persone e di politiche migratorie. I provvedimenti consolari di diniego devono motivarsi secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo e della legge generale sul procedimento amministrativo, dovendo rispettare il principio di trasparenza decisionale e il diritto di difesa dell'interessato. Le autorità amministrative, pur disponendo di ampi margini di discrezionalità tecnica nella valutazione dei requisiti per il rilascio dei visti, rimangono sottoposte al sindacato pieno del giudice amministrativo circa la legittimità complessiva del loro operato, inclusa la congruità e la razionalità della motivazione addotta.

La questione giuridica

La questione di fondo riguardava se il diniego del visto di lavoro notificato dal Consolato d'Italia fosse stato legittimamente adottato secondo le norme procedurali e sostanziali vigenti, ovvero se il provvedimento fosse affetto da vizi tali da comportarne l'illegittimità. La ricorrente contestava la decisione consolale sostenendo che il provvedimento fosse vizioso, presumibilmente per carenza di motivazione, violazione di procedure amministrative, eccesso di potere discrezionale, ovvero per fondamenti fattici non adeguatamente accertati. Il giudice amministrativo doveva valutare in sede di ricorso la complessiva legittimità dell'agire amministrativo del consolato, nel contrasto tra l'interesse pubblico all'ordinata gestione dei flussi migratori e il diritto della ricorrente a una decisione conforme ai canoni dello stato di diritto.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non presenti una motivazione estesa ma solo il dispositivo conclusivo, è dato evincere dal suo accoglimento che il collegio giudicante ha ritenuto il provvedimento di diniego affetto da profili di illegittimità significativi. Il TAR ha riconosciuto che i vizi riscontrati nel provvedimento consolale erano tali da comportarne l'annullamento completo, senza possibilità di salvamento parziale. La decisione di condannare il MAECI al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1.500 euro oltre gli accessori, testimonia la convinzione del giudice circa il carattere ingiustificato della resistenza amministrativa. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa rappresenta un comando rivolto al consolato di dare corso ai conseguenti obblighi amministrativi derivanti dall'annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto integralmente il ricorso della signora e ha annullato il provvedimento n. 5662 del 27 maggio 2025 di diniego del visto per lavoro subordinato notificato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca. È stata condannata l'amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di 1.500 euro a favore della ricorrente, oltre agli accessori e al rimborso del contributo unificato. Il giudice ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, prescrivendo al consolato gli adempimenti necessari per dare piena attuazione all'annullamento.

Massima

I provvedimenti di diniego di visti di ingresso per lavoro, emessi dalle autorità consolari, devono conformarsi ai canoni della legittimità amministrativa, della trasparenza decisionale e della motivazione congruente, restando sottopositi al sindacato pieno del giudice amministrativo quanto alla loro legittimità complessiva.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Francesco Arzillo,	Presidente
Roberto Maria Giordano,	Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo,	Referendario
Per l'annullamento
-del provvedimento  del Consolato Generale d’Italia a Casablanca di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 5662 del 27/5/2025 - notificato il 2/6/2025 - nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 9647 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Consolato Generale d'Italia a Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Roberto Maria Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 5662 del 27/5/2025 di diniego del visto per lavoro subordinato.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI e a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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