Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III3 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600906/2026

Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana, la quale è stata sottoposta al procedimento amministrativo ordinario di valutazione presso la Prefettura competente. L'Amministrazione ha successivamente emesso diniego motivato, rifiutando di concedere la cittadinanza al ricorrente. Il cittadino, ritenendosi leso nei propri diritti e contestando le ragioni addotte dalla Pubblica Amministrazione, ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per impugnare il provvedimento di diniego, chiedendo l'annullamento di tale decisione e la concessione della cittadinanza italiana cui riteneva di aver diritto secondo la legge vigente.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992 e dai regolamenti di attuazione, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica numero 572 del 1993. La materia è volta a disciplinare il percorso mediante il quale un cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana attraverso diverse modalità, tra cui la naturalizzazione per residenza, il matrimonio con cittadino italiano, o la discendenza da ascendenti italiani. I provvedimenti dinegativi devono rispettare i principi di trasparenza, motivazione adeguata e conformità alla legge, potendo essere sindacati dinanzi al giudice amministrativo quando vi sia violazione delle norme procedurali o sostanziali.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il diniego affermando che ricorrevano in suo favore i requisiti legali necessari per l'accoglimento della domanda di cittadinanza. La questione centrale attorno a cui si è sviluppato il contenzioso riguardava se l'Amministrazione avesse correttamente valutato la sussistenza di tali requisiti secondo la normativa vigente e se il procedimento fosse stato condotto in conformità ai principi di legalità sostanziale e procedurale. Era dunque in gioco il diritto del ricorrente a una pronuncia amministrativa basata su una rigorosa e corretta applicazione della legge ai fatti concreti del caso.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha proceduto all'esame della documentazione e dei dati sottoposti dall'Amministrazione, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della cittadinanza. Attraverso l'analisi della cartella amministrativa, il collegio ha riscontrato che l'Amministrazione aveva correttamente accertato l'insussistenza di uno o più requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo al ricorrente, ovvero non aveva ravvisato le condizioni stabilite dalla legge 91 del 1992 per l'accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che il provvedimento di diniego fosse stato assunto in conformità alle disposizioni di legge e che la motivazione fornita dall'Amministrazione risultasse adeguata e coerente con i dati di fatto emersi dall'istruttoria. Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso che non ricorresse ragione di annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando in tal modo il diniego di cittadinanza emesso dalla Pubblica Amministrazione. Il ricorso è stato respinto integralmente, senza accoglimento di alcuna richiesta. Rimane ferma la necessità per il ricorrente di provare a rinnovare eventualmente la domanda qualora, in futuro, dovessero verificarsi le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di cittadinanza.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana quale atto discrezionale dell'Amministrazione rimane legittimamente denegabile quando l'accertamento amministrativo concluda per l'insussistenza dei requisiti legali prescritti dalla legge 91 del 1992, restando tale valutazione sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della correttezza procedimentale e della congruità della motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di revoca, del giorno 19 febbraio 2024, del rilascio del nulla osta per lavoro subordinato prot. n. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS- presentato in favore del ricorrente, emesso da Prefettura Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l’immigrazione di Roma, mai notificato al lavoratore; di ogni altro atto a questo connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con richiesta di ordinanza cautelare di sospensione e di riesame del provvedimento impugnato e contestuale concessione di un permesso di soggiorno nelle more del riesame del merito tale da consentire la regolarità nel territorio italiano;
sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata
da parte ricorrente ex art. 126 co. 3 D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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