Sentenza n. 202602397/2026
Diniego Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Cure Mediche In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, regime autorizzativo che consente ai cittadini non comunitari di permanere in territorio italiano al fine di sottoporsi a trattamenti sanitari necessari e urgenti non disponibili nel paese d'origine. Successivamente, durante la validità di tale titolo di soggiorno, il ricorrente ha presentato domanda presso l'amministrazione competente per convertire il permesso di soggiorno dalle cure mediche ad una forma legata a motivi di lavoro, in quanto nel frattempo aveva trovato un'opportunità occupazionale in Italia. L'amministrazione ha opposto un diniego a tale istanza di conversione, presumibilmente sulla base di una valutazione dei requisiti necessari per accedere al permesso di soggiorno economico. Di fronte a tale diniego amministrativo, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento ricorrendo al Consiglio di Stato nella sede giurisdizionale, competente a conoscere delle controversie in materia di diritti soggettivi relativi al soggiorno degli stranieri.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, codice dell'immigrazione, che regola i diversi titoli di soggiorno per stranieri in Italia. In particolare, l'articolo 38-bis consente il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche quando lo straniero necessiti di trattamenti sanitari urgenti e non procrastinabili. L'articolo 38 del medesimo decreto disciplina le conversioni tra diverse tipologie di permessi di soggiorno, stabilendo i presupposti e le modalità procedurali. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è invece regolato dal capo III del decreto legislativo e richiede generalmente la stipulazione di un contratto di lavoro e l'autorizzazione da parte dell'amministrazione sulla base di verifiche relative alla disponibilità di manodopera nazionale e alla tutela del mercato del lavoro interno. La controversia ruota attorno all'interpretazione corretta della normativa sulla conversione tra forme di soggiorno diverse e sulla possibilità di passare da un titolo sanitario a uno economico.
La questione giuridica
Il punto controverso è se un amministrazione possa opporre un diniego alla conversione di un permesso di soggiorno dalle cure mediche a un permesso per lavoro nel caso in cui il richiedente abbia trovato un'occupazione regolare in Italia. In particolare, occorre stabilire se la normativa sulla conversione consenta tale passaggio qualora sussistano i presupposti del permesso di lavoro, oppure se il rifiuto amministrativo sia legittimo sulla base di una diversa interpretazione delle disposizioni sul soggiorno economico. La questione è rilevante poiché mette in discussione il principio della libertà di scelta del cittadino straniero circa la permanenza in Italia e il bilanciamento tra l'esigenza di controllo dei flussi migratori da parte dello Stato e il diritto dello straniero a regolarizzare la propria posizione quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente meriti il riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio sulla base della documentazione prodotta, la quale avrebbe evidenziato lo stato di indigenza del ricorrente e l'impossibilità per questi di sostenere le spese legali per la prosecuzione del ricorso. La decisione di ammettere al patrocinio gratuito presuppone una valutazione positiva circa la fondatezza dei motivi di ricorso e la ragionevole probabilità che la questione sia idonea a produrre una pronuncia nel merito da parte del collegio giudicante. Il giudice ha probabilmente considerato che la conversione del permesso di soggiorno rappresentasse un diritto potenzialmente tutelabile ove ricorressero i presupposti normativi, e che il diniego amministrativo necessitasse di una verifica in ordine alla sua legittimità. L'accoglimento della richiesta di patrocinio gratuito costituisce dunque un segnale di apertura della corte rispetto alla rilevanza della questione prospettata dal ricorrente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, consentendo a questi di proseguire il ricorso nel merito con l'assistenza di un avvocato nominato gratuitamente e senza oneri a carico del ricorrente. Questa decisione permette al ricorrente di continuare la controversia avanti al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del diniego di conversione e la conversione del permesso di soggiorno dal titolo per cure mediche a quello per motivi di lavoro. Il procedimento continuerà pertanto nella fase di merito, dove il collegio giudicante avrà modo di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo e sulla pretesa diritto del ricorrente alla conversione.
Massima
L'ammissione al gratuito patrocinio in materia di diritti soggettivi relativi al soggiorno di stranieri è riconoscibile quando il ricorrente versi in stato di indigenza e la questione prospettata presenti caratteri di ragionevole rilevanza giuridica meritevole di valutazione nel merito da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Achille Sinatra, Consigliere, Estensore Lucia Maria Brancatelli, Consigliere per l'annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale numero repertorio CA/1322/2025, numero protocollo CA/102247/2025, dell’11 giugno 2025 sul ricorso numero di registro generale 7085 del 2025, proposto da Le Coronarie Space S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Laudani, Gaio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti; Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che forfetariamente liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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