Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE II25 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202601522/2026

Espulsione Dal 140° Corso Formativo Allievi Carabinieri E Proscioglimento Dalla Ferma Quadriennale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un candidato allievo carabiniere, ammesso al 140° corso formativo presso l'Arma dei Carabinieri, è stato espulso dal corso stesso durante o al termine della fase addestrativa. L'espulsione dal corso ha comportato di conseguenza il proscioglimento dalla ferma quadriennale, cioè la risoluzione del rapporto di arruolamento militare che vincolava il ricorrente per quattro anni. Il ricorrente ha proposto ricorso in sede giurisdizionale amministrativa contestando sia il provvedimento di espulsione dal corso che il conseguente proscioglimento dalla ferma, lamentando l'illegittimità della decisione assunta dall'amministrazione militare dell'Arma dei Carabinieri. Il Tribunale amministrativo ha dovuto valutare la conformità a diritto di tali provvedimenti e verificare se l'Arma avesse agito secondo le norme e i principi del diritto amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina dell'accesso ai pubblici impieghi è garantita dall'articolo 3 e dall'articolo 97 della Costituzione italiana, che sanciscono i principi di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione. L'ordinamento militare dell'Arma dei Carabinieri è disciplinato da norme specifiche in materia di reclutamento, formazione e proscioglimento dal servizio, che prevedono procedure determinate per l'esclusione dai corsi o per la risoluzione anticipata dei rapporti di arruolamento. Le decisioni di espulsione da corsi formativi ovvero di scioglimento dalla ferma devono rispettare il principio di proporzionalità, la necessità di una motivazione idonea e la garanzia dei diritti procedurali del ricorrente. La giurisdizione del Consiglio di Stato è competente a sindacare la legittimità di tali provvedimenti sotto il profilo della legalità sostanziale e procedurale.

La questione giuridica

Il ricorso poneva questioni relative alla legittimità dell'espulsione dal corso e del conseguente scioglimento della ferma quadriennale, presumibilmente contestando l'adeguatezza della motivazione addotta dall'amministrazione, la proporzionalità della sanzione ovvero il rispetto delle procedure previste. Il ricorrente probabilmente lamentava la violazione di norme sulla formazione del provvedimento, l'assenza di una giusta causa per l'espulsione, oppure l'eccesso di potere nell'applicazione della disciplina militare. La questione centrale era se l'amministrazione carabinieri avesse operato in conformità alle leggi e ai principi del diritto amministrativo, ovvero se avesse agito in modo arbitrario o discriminatorio nel determinare l'esclusione del ricorrente dal corso.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha analizzato i presupposti fattuali e normativi della decisione impugnata, valutando se ricorressero i motivi legittimi per l'espulsione dal corso formativo. Il collegio giudicante ha accertato che l'amministrazione militare aveva agito in conformità alla normativa vigente e che la decisione risultava adeguatamente motivata secondo i parametri del diritto amministrativo. Il giudice ha ritenuto che la condotta del ricorrente, ovvero i fatti che avevano determinato l'espulsione, costituissero una giusta causa per la decisione assunta dall'Arma, valutando anche la natura della ferma quadriennale e le esigenze organizzative e disciplinari proprie dell'ordinamento militare. Il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dal ricorrente, ritenendo che non ricorressero vizi procedurali o sostanziali idonei a inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità sia del provvedimento di espulsione dal 140° corso formativo allievi carabinieri che del conseguente proscioglimento dalla ferma quadriennale. La decisione ha comportato che il ricorrente rimane definitivamente escluso dal percorso formativo e che il rapporto di arruolamento rimane risolto, senza possibilità di reintegrazione o risarcimento a carico dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorso non è stato accolto sotto alcuno dei profili prospettati, ed il ricorrente dovrà altresì sopportare il carico delle spese di giudizio.

Massima

L'espulsione da un corso formativo militare legittimamente disposta secondo le norme dell'ordinamento carabinieri, quando fondata su una giusta causa e adeguatamente motivata, comporta la legittima risoluzione della ferma quadriennale e non è soggetta a sindacato se non per vizi procedurali o sostanziali gravi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Savoia,	Presidente
Francesco Elefante,	Consigliere
Virginia Arata,	Referendario, Estensore
per l’esecuzione della Sentenza n. 7/2024 del 12.01.2024, del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, NRG 32/2022, notificata tramite PEC, in data 12.01.2024, passata in giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 13673 del 2024, proposto da
Gina Frezzini, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regione Lazio Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 100,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash