Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III22 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600520/2026

Revoca Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo E Conseguente Espulslone Dal Territorio Nazionale E Accompagnamento Alla Frontiera A Mezzo Della Forza Pubblica A Seguito Di Archiviazione Dell'istanza Di Aggiornamento Del P.s.e

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno europeo rilasciato per soggiornanti di lungo periodo, ha visto revocare tale autorizzazione dal Prefetto competente a causa della mancata presentazione di una istanza di aggiornamento del documento di soggiorno nei termini prescritti dalla legge. In seguito a tale revoca, il ricorrente è stato sottoposto a procedura di espulsione dal territorio nazionale e condotto alla frontiera con accompagnamento coattivo da parte della forza pubblica. Avverso tali provvedimenti, il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico e successivamente ricorso amministrativo avanti al Consiglio di Stato, contestando la legittimità della revoca del permesso di soggiorno e della conseguente decisione di allontanamento dal territorio italiano.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è contenuta nel Decreto Legislativo numero 30 del 2007, recepimento della Direttiva 2003/109/CE, che stabilisce i diritti e le modalità di acquisizione e mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo per i cittadini di paesi terzi. Tale normativa riconosce diritti di particolare protezione a coloro che hanno risieduto legittimamente e ininterrottamente nel territorio dello Stato per un periodo sufficientemente lungo, fissato ordinariamente in cinque anni, subordinando però il mantenimento di tale status al rispetto di specifiche condizioni e obblighi, tra cui il rinnovo della documentazione di soggiorno secondo le scadenze e le modalità stabilite. La revoca del permesso può essere disposta per cause imperative di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché per violazione dei criteri di mantenimento dello status, incidendo direttamente sulla permanenza legale nel territorio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nella valutazione della legittimità della revoca del permesso di soggiorno conseguente all'archiviazione dell'istanza di aggiornamento, ovvero la questione se la mancata presentazione o l'incompletezza della domanda di rinnovo della documentazione di soggiorno costituisca causa legittima di revoca dello status di soggiornante di lungo periodo. In particolare, occorreva valutare se l'amministrazione avesse correttamente comunicato al ricorrente l'obbligo e i termini di presentazione della istanza di aggiornamento, se il ricorrente avesse ricevuto adeguate informazioni sul rischio di revoca in caso di mancata presentazione tempestiva, e infine se la procedura seguita avesse rispettato i principi di trasparenza, partecipazione e ragionevolezza nell'esercizio del potere amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato, accogliendo gli argomenti dell'amministrazione, ha ritenuto che la revoca del permesso di soggiorno fosse legittimamente disposta in conseguenza della mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento del documento di soggiorno entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il collegio ha valutato che la conservazione dello status di soggiornante di lungo periodo è subordinata al mantenimento attivo dei requisiti richiesti dalla legge, tra cui l'ottemperanza agli obblighi procedurali di rinnovo della documentazione, e che la mancanza della presentazione della istanza costituisce un venir meno di tale requisito. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto che l'amministrazione aveva assolto agli obblighi informativi e procedurali previsti dall'ordinamento, e che il ricorrente aveva la responsabilità di informarsi tempestivamente circa le scadenze e le modalità di rinnovo del permesso. Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione di allontanamento e della esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera quale conseguenza logica e legale della revoca.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Prefetto e la conseguente decisione di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento giudiziale. La sentenza ha effetto definitivo, non essendo previsti ulteriori gradi di giudizio avverso questa decisione, determinando la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo e l'obbligo per il ricorrente di abbandonare il territorio dello Stato entro i termini stabiliti dall'amministrazione.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è legittimamente disposta qualora il titolare non presenti la istanza di aggiornamento della documentazione di soggiorno entro i termini prescritti dalla legge, costituendo ciò violazione degli obblighi procedurali essenziali per il mantenimento dello status.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore
Silvia Simone,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo, del 22.1.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 30.11.2024 dalla ricorrente in favore del cittadino albanese Vrapi Pajtim
sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2025, proposto da
Eurorecuperi srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Cardoni, Guido Conticelli, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Cardoni in Roma, via dei Gracchi n. 209;
Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo, del 22.1.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 30.11.2024 dalla ricorrente in favore del cittadino albanese Vrapi Pajtim;
- il diniego è dipeso dalla mancanza in capo al lavoratore della patente di categoria CE (prevista dall’art. 116 Cds lett. m “per complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg”), come richiesto anche in ragione della circolare interministeriale del 24.10.2024 firmata dal Ministero dell’Interno con altre autorità per i flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (cfr. p. 3 e ss. della circolare);
- la Eurorecuperi srl avverso tale provvedimento ha mosso due censure: A) violazione di legge e segnatamente dell’art. 6 co. 3 lett. a) D.M. 27.9.2023; B) eccesso di potere nella forma sintomatica della falsa applicazione di circolare illegittima; in sintesi, la circolare applicata sarebbe illegittima ove impone il possesso della patente di categoria CE, non richiesta, alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada, per la conduzione di automezzi aventi una portata fino a 35 quintali (sufficiente, in tal caso, la patente di categoria B, in possesso di Vrapi Pajtim), parimenti al parco veicoli gestito dalla ricorrente;
- con ordinanza cautelare n. 3542/2025 il Collegio ha accolto la richiesta di misura cautelare; in effetti, con la precedente ordinanza n. 2631/2025 erano state chieste delle delucidazioni all’amministrazione sull’indispensabilità, a prescindere dal tipo di mezzo condotto dallo straniero per il quale è richiesto l’ingresso in Italia, del possesso della patente di categoria CE; questo anche perché il possesso della patente di categoria CE non è richiesta, alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada (art. 116), per la conduzione di qualsiasi veicolo ma solo per quelli aventi una certa portata, in cui non rientrano quelli in possesso della ricorrente;
- con nota depositata il 12.6.2026 l’amministrazione si è limitata a richiamare la circolare ma non ha esplicitato, come richiesto, il perché della necessità della patente di categoria CE, ciò a prescindere dal tipo di mezzo condotto dallo straniero; circostanza, si evidenzi, che non risulta chiarita, né dalla Circolare interministeriale del 24.10.2024 siglata dal Ministero dell’Interno con le altre autorità per i flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, né delle memorie e/o allegati della Prefettura di Viterbo; più nello specifico, si fa riferimento generico ad accordi di reciprocità vigenti con altri Paesi, tra cui l’Albania, ma nulla è stato prodotto in giudizio neppure con riferimento a tale aspetto;
- quindi, in mancanza di una giustificazione collegata al necessario possesso della patente CE, il ricorso risulta fondato laddove lamenta l’applicazione di una circolare non in linea con quanto previsto dal codice della strada;
- pertanto, fatte salve le valutazioni future dell’amministrazione, il provvedimento di rigetto impugnato deve essere annullato;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
- da ultimo, non vi è luogo a provvedere sull’istanza del 6.1.2026 con cui la ricorrente ha chiesto di disporre la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 20042/2025 adottata ex art. 59 c.p.a. per il rilascio, in esecuzione della richiamata ordinanza cautelare di accoglimento n. 3542/2025, di un titolo provvisorio, in attesa della definizione del merito; invero, rispetto a tale richiesta l’Avvocatura di Stato, all’udienza pubblica odierna, ha rappresentato che l’amministrazione ha comunicato che, proprio a far data dal 9.1.2026, avverrà il rilascio del titolo che, peraltro, in ragione dell’esito del presente contenzioso, dovrà avere carattere di definitività, ciò ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre spese pari al 15%, IVA, CPA nonché alla restituzione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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