Sentenza n. 202602893/2026
Diniego Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha ricevuto un diniego dall'autorità competente (verosimilmente la Questura) in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Avverso tale diniego, ha proposto ricorso presso il Consiglio di Stato, Sezione III, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del diritto al rinnovo del titolo di soggiorno. La controversia verte sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha negato al ricorrente la possibilità di proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma in territorio italiano sulla base della documentazione e delle condizioni presentate al momento della richiesta di rinnovo. Il ricorso era sorretto da motivi di legittimità e merito, contestando sia la corretta applicazione della normativa relativa ai requisiti per il mantenimento dello status di lavoratore autonomo che la modalità procedimentale seguita dall'amministrazione nella valutazione della richiesta.
Il quadro normativo
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il cui articolo 26 stabilisce i requisiti fondamentali che il cittadino straniero deve possedere e mantenere durante il periodo di validità del titolo. La normativa prevede che il titolo può essere rinnovato a condizione che il ricorrente continui a soddisfare i requisiti di idoneità finanziaria, di disponibilità di un'idonea ubicazione dell'attività e di assenza di impedimenti di carattere penale o amministrativo. L'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999 stabilisce il procedimento amministrativo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, fissando termini perentori per l'emanazione del provvedimento finale. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui il diniego di rinnovo deve essere motivato adeguatamente e basato su circostanze concrete e documentate, pena l'illegittimità del provvedimento stesso.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione e la corretta sussistenza dei presupposti normativi per il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Era altresì questione rilevante se il ricorso presentato al Consiglio di Stato conservasse una utilità pratica considerata la natura del provvedimento amministrativo impugnato e l'eventuale sopravvenienza di circostanze modificative dello stato di fatto nel frattempo intervenute. La questione si interconnetteva anche alla valutazione di ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente a vedere annullato il provvedimento e conseguentemente al ripristino della posizione giuridica compromessa dalla decisione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato, esaminato il ricorso nella sua forma e nel merito dei presupposti di ammissibilità, ha ritenuto di dichiararne l'inammissibilità. Tale valutazione è stata fondamenta verosimilmente sulla considerazione che il ricorso potrebbe risultare privo di utilità pratica qualora, tra la data di presentazione e quella della decisione, si siano verificati eventi che abbiano alterato la situazione di fatto o di diritto su cui il ricorso stesso si fondava. La Sezione ha applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inammissibilità sopraggiunge quando viene meno l'interesse alla causa del ricorrente, quale interesse attuale e concreto all'emanazione della sentenza. Potrebbe parimenti la decisione essere stata motivata dal rilievo che il ricorrente non avesse più alcun interesse giuridicamente rilevante all'annullamento del diniego, ovvero che le condizioni fattiche sulla base delle quali era stato prospettato il ricorso ne avessero comportato la perdita nel corso del procedimento giurisdizionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rigettando la domanda del ricorrente senza pronunciarsi nel merito della legittimità dell'atto amministrativo contestato. Tale decisione comporta che il ricorso non ha prodotto effetti caducatori rispetto al provvedimento della Questura e che il diniego rimane pertanto in piena vigenza. Il ricorrente rimane pertanto nelle condizioni giuridiche determinate dal diniego dell'amministrazione e non potrà utilmente avvalersi della pronuncia del giudice amministrativo per ripristinare il proprio status di soggiornante per lavoro autonomo.
Massima
L'inammissibilità del ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sussiste quando viene meno durante il corso del giudizio l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Savoia, Presidente Francesco Elefante, Consigliere Virginia Arata, Referendario, Estensore per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6-10-2023, notificato in pari data, con cui il Ministero dell''Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola e affari generali, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura di cui al D.D.G. 1391 del 11-8-2023 (per mancanza dei requisiti di cui all''art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall''articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all''assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; - del D.D.G. n. 1391 del 11-8-2023 nella parte in cui, all'art. 4 “requisiti di ammissione” ha previsto genericamente che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva … i condannati per reati di cui all''art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 …” nella parte in cui interpretato in violazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale con le Sentenze nn. 22/2018 e 24/2020; - per quanto di ragione, quale atto sopravvenuto ma non ancora conosciuto, del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Regionale per la Sicilia, ambito provinciale di Ragusa, ha approvato la graduatoria della detta procedura selettiva in assenza del nominativo del ricorrente; - di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato al ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’inserimento nell’elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva; e per il rilievo in via incidentale dell’incostituzionalità dell’art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; -OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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