Sentenza n. 202600246/2026
Del Provvedimento Di Diniego Con Il Quale La Questura Di Teramo Ha Disposto Il Rifiuto Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Cure Mediche In Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato; Nonché, Ove Di Interesse, Di Ogni Altro Atto (anche Sconosciuto) Presupposto, Connesso E/o Consequenziale.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Teramo, ha presentato istanza di conversione dello stesso permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura di Teramo ha opposto un diniego a tale richiesta di conversione senza fornire adeguate motivazioni o non ritenendo sussistenti i presupposti normati per la conversione. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale diniego, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, segnalando anche tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al diniego medesimo.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, testo unico dell'immigrazione, che prevede le procedure e i requisiti per la mutazione del titolo di soggiorno. La conversione da permesso per cure mediche a permesso per lavoro subordinato è consentita dalla normativa nazionale e comunitaria quando ricorrano specifiche condizioni, quali la sottoscrizione di un contratto di lavoro regolare, la sussistenza dei presupposti della contrattazione collettiva, e il rispetto delle disposizioni in materia di quote di immigrazione ove applicabili. L'amministrazione della Questura è tenuta a valutare detti requisiti secondo criteri di legalità, logicità e proporzionalità, dovendo motivare adeguatamente tanto gli accoglimenti quanto i dinieghi della istanza.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego opposto al ricorrente nella sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Centrale era la questione se la Questura avesse correttamente e legittimamente negato la conversione, verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, oppure se il diniego fosse viziato da insufficiente o errata motivazione, da violazione della normativa sulla conversione, ovvero da difetto di istruttoria amministrativa. In particolare, occorreva accertare se il rifiuto della conversione trovasse fondamento in ragioni di diritto e di fatto solide e legittimamente apprezzate dall'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento di diniego e ha riscontrato vizi sostanziali nella decisione della Questura, accogliendo le deduzione del ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che il diniego mancasse di adeguata motivazione ovvero che fosse stato emesso in violazione della normativa applicabile in materia di conversione dei permessi di soggiorno, oppure che la Questura non avesse correttamente accertato i presupposti di legge per il rigetto della richiesta. Il TAR ha conseguentemente valutato che il diniego non potesse reggersi dinanzi ai principi di legalità amministrativa e di dovuta motivazione, riconoscendo al ricorrente un diritto legittimamente azionato in conformità alle disposizioni vigenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sezione prima, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Teramo relativo al rifiuto di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato. Con l'accoglimento del ricorso, il TAR ha ripristinato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la conversione del permesso, qualora sussistessero effettivamente i presupposti di legge, e ha implicitamente disposto il rinvio della pratica all'amministrazione per una corretta istruttoria o per il rilascio del nuovo titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
Massima
L'amministrazione della Questura non può negare la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato se non sussistono motivi legittimi e previsti dalla legge, e il diniego deve essere adeguatamente motivato in fatto e in diritto secondo i principi di legalità, logicità e proporzionalità che vincolano l'esercizio della funzione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Abbruzzese, Presidente Maria Colagrande, Consigliere, Estensore Massimo Baraldi, Consigliere per l'annullamento: - del provvedimento di diniego notificato a mezzo pec in data 28.07.2025, con il quale la Questura di Teramo ha disposto il rifiuto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 412 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Tursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno -Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Teramo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L’AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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